Sentenza del 11/01/2018 n. 444 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di recupero ritenendo indebitamente compensate le quote di un credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000. Secondo l'Amministrazione, la società non aveva indicato integralmente nel quadro RU della dichiarazione dei redditi la ripartizione del credito tra la società e i soci, come richiesto dalla Risoluzione n. 120/2002 e dalla Circolare n. 48/E/2002. L'Agenzia ha quindi sostenuto che tale omissione formale comportasse l'illegittimità dell'utilizzo del credito da parte dei soci e ha contestato anche l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole ai contribuenti. Ha ritenuto che il credito fosse effettivamente maturato e legittimamente attribuibile ai soci, che la società avesse indicato il credito complessivo e la quota trattenuta per sé e che i soci avessero indicato nelle proprie dichiarazioni le rispettive quote. La mancata evidenziazione formale della ripartizione nel quadro RU della società non comportava la decadenza dal beneficio, poiché né la legge né le cause tassative di decadenza prevedevano tale conseguenza. Risoluzioni e circolari dell'Amministrazione finanziaria non possono introdurre obblighi o sanzioni non previsti dalla legge. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
La norma richiede l'indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, ma non prevede che l'omessa o incompleta indicazione della ripartizione tra società e soci determini automaticamente la perdita del beneficio.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
Disciplina l'utilizzo dei crediti tributari in compensazione mediante modello F24; il credito agevolativo poteva essere utilizzato dalla società oppure attribuito ai soci secondo le rispettive quote di partecipazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 2, 4 e 6
Impongono l'indicazione in dichiarazione dei dati necessari per individuare il contribuente, determinare le imposte e consentire i controlli fiscali; tali obblighi devono essere interpretati secondo la loro funzione sostanziale e non possono fondare decadenze non previste dalla legge.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a)
Individua cause tassative di decadenza dai contributi e dai benefici; tra esse non rientra la mancata o incompleta indicazione della ripartizione del credito nel quadro RU.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 120 del 18 aprile 2002
La ripartizione del credito tra i soci deve risultare dalla dichiarazione dei redditi della società.
La Corte ha riconosciuto il contenuto operativo dell'atto, ma ha precisato che una risoluzione amministrativa non è fonte di diritto e non può introdurre, per il contribuente, obblighi o effetti decadenziali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 7 giugno 2002
Fornisce istruzioni applicative sulla compilazione del quadro RU e sull'attribuzione del credito ai soci, ma non può trasformare un adempimento formale in una condizione di decadenza se tale conseguenza non è prevista da una norma primaria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Sono state richiamate dall'Agenzia per denunciare violazione di legge e insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi.
Massime di principio
- La mancata o incompleta compilazione di un quadro dichiarativo non comporta automaticamente la perdita di un credito fiscale quando il credito è sostanzialmente esistente, i presupposti agevolativi sono dimostrati e gli elementi essenziali risultano comunque dalle dichiarazioni del contribuente.
- Le cause di decadenza da un'agevolazione fiscale devono essere previste espressamente dalla legge e non possono essere ricavate per analogia da istruzioni amministrative.
- Circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria orientano gli uffici, ma non sono fonti normative: non possono imporre nuovi obblighi ai contribuenti né stabilire sanzioni o decadenze non previste dalla legge.
- Nel caso di crediti attribuiti da una società di persone ai soci, è determinante verificare la coerenza complessiva delle dichiarazioni: indicazione del credito da parte della società, evidenza delle quote nelle dichiarazioni dei soci e corrispondenza tra credito maturato e credito compensato.
- L'assenza di un adempimento formale può essere irrilevante se non compromette la possibilità di controllo dell'Amministrazione e non vi è contestazione sull'effettiva spettanza, misura o corretta utilizzazione del credito.
- Resta comunque prudente rispettare integralmente le modalità dichiarative previste dalla legge e dalle istruzioni ufficiali, conservando la documentazione che dimostri la maturazione del credito, la sua attribuzione e l'effettiva compensazione.
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