Cassazione Penale, Sentenza n. 16910/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 28.11.2024 che ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento di determinazione di pene concorrenti n.1360 dell'8.11.2023 e la richiesta di emissione di un cumulo giuridico unitario. Denuncia l'illegittimità dei due cumuli parziali adottati, lamentando l'esclusione dal primo cumulo delle condanne indicate come sentenze n.9 (Corte d'appello Napoli 27.5.2015, esecutiva 18.6.2016, reati dal 2002 a gen.2011) e n.10 (Corte d'appello Napoli 9.2.2022, esecutiva 10.3.2023, reati dal 19.5.2011 al 20.11.2011). Sostiene violazione dell'art.78 c.p. e dei principi relativi alla cessazione della 'permanenza' nella contestazione aperta, nonché omissione di valutazione della memoria difensiva sul dies ad quem della cessazione della permanenza della sentenza del 9.2.2022. In concreto, afferma che non vi sono reati commessi dopo il 24.12.2013 e dunque mancherebbero i presupposti per il secondo cumulo parziale che ha ricomprenso le sole sentenze n.9 e n.10, e che la n.9 era già stata inserita nel primo cumulo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi esposti: ha condiviso che la cessazione della 'permanenza' del reato associativo alla fine del 2012 è irrilevante rispetto alla formazione del secondo cumulo, e ha confermato la correttezza dell'inserimento nel secondo cumulo della pena residua del primo cumulo parziale insieme alla pena complessiva delle sentenze n.9 e n.10. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'esecuzione del primo cumulo era iniziata il 5.4.2005, dunque l'anteriorità dei delitti associativi va valutata rispetto a quella data, circostanza non dedotta dal ricorrente. Richiamando la giurisprudenza, ha chiarito che il principio di unita' del rapporto esecutivo si applica ai reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre ove il condannato commetta un nuovo reato durante l'espiazione o dopo una interruzione dell'esecuzione si procede a ulteriore cumulo (non soggetto ai limiti dell'art.78 c.p.). Conseguentemente l'incidente di esecuzione è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
L'art.78 limita il cumulo per reati commessi prima dell'inizio della detenzione; la Corte ha ritenuto che, per i reati in contestazione, la valutazione dell'anteriorità dovesse fare riferimento all'inizio dell'esecuzione del primo cumulo (5.4.2005) e quindi non ostasse alla formazione del secondo cumulo.
art. 616 cod. proc. pen.
Sul rigetto del ricorso, la Corte ha applicato l'art.616 c.p.p. disponendo la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Giurisprudenza - Sez.1, n.13985 del 25/02/2020 (Del Cecato)
Richiamato il principio secondo cui l'unita' del rapporto esecutivo tutela il condannato per reati commessi prima dell'inizio della detenzione; invece, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione o dopo l'interruzione dell'esecuzione, si procede ad ulteriore cumulo comprensivo della parte residua del cumulo precedente, senza le limitazioni dell'art.78.
Massime di principio
- Per valutare la legittimità di un cumulo di pene occorre determinare la data di inizio dell'esecuzione della prima pena: i reati commessi prima di tale inizio rientrano nel principio di unita' del rapporto esecutivo e nelle limitazioni dell'art.78, mentre quelli commessi durante l'esecuzione o dopo una sua interruzione possono dar luogo a un ulteriore cumulo non soggetto ai limiti dell'art.78.
- La mera cessazione di una 'permanenza' in una contestazione associativa in una data anteriore non esclude automaticamente l'operatività del cumulo successivo se, rispetto all'inizio dell'esecuzione, risultano residui di pene o criteri di anteriorità diversi.
- Chi impugna un provvedimento di esecuzione deve dedurre e provare le date rilevanti (es. dies a quo dell'esecuzione, dies ad quem della permanenza della contestazione) perché l'omessa allegazione di tali elementi rende la doglianza inefficace.
- In caso di cumuli parziali emessi dalla Procura generale, il giudice dell'esecuzione verifica la correttezza della ricomposizione delle pene sulla base delle regole di cumulo giuridico e della precedenti pronunce di legittimità; le eccezioni formali senza supporto probatorio sostanziale difficilmente ottengono accoglimento.
- Se il ricorrente non contestualizza i delitti rispetto alle date di inizio esecuzione già annotate, la corte tende a rigettare la richiesta di revisione del cumulo, confermando i provvedimenti emessi in materia di esecuzione delle pene concorrenti.
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