Sentenza n. 683/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del decreto di rigetto del 28 gennaio 2025 (e notificato in pari data) reso dall'Ambasciata d'Italia in Egitto -cancelleria consolare de Il Cairo- nr. Prot n. 94-pratica n. 220181759;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dal fatto che il nulla osta risultava scaduto da più di tre mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Sondrio, il 4 febbraio 2024, un nulla osta al lavoro subordinato, avente validità semestrale ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Entro tale periodo, il 19 luglio 2024, aveva chiesto all’Ambasciata d’Italia al Cairo la fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto, dopo avere incontrato difficoltà nel contattare la sede diplomatica. L’appuntamento era stato successivamente fissato e, dopo la presentazione della documentazione, il 28 gennaio 2025 l’Ambasciata aveva respinto la richiesta, ritenendo il nulla osta scaduto da oltre tre mesi. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare tempestiva l’attivazione per la fissazione dell’appuntamento e che il ritardo nella formalizzazione della domanda era imputabile all’Amministrazione. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti esaminati e ha annullato il diniego. Dal fascicolo risultava che il ricorrente aveva chiesto la fissazione dell’appuntamento il 19 luglio 2024, entro il termine semestrale di validità del nulla osta rilasciato il 4 febbraio 2024. Il tempo ulteriore trascorso fino alla concreta formalizzazione della domanda era imputabile esclusivamente all’Amministrazione; pertanto, il diniego non poteva fondarsi sulla scadenza del nulla osta. Il Collegio ha ritenuto assorbita la questione relativa all’omessa trasmissione del preavviso di rigetto. In applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a., ha inoltre ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nel riesercizio del potere, l’Amministrazione non potrà nuovamente invocare la scadenza del nulla osta né dedurre, per la prima volta, motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato, in ragione dell’art. 10-bis della l. 241/1990. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
validità semestrale del nulla osta al lavoro subordinato
Il termine di validità del nulla osta deve essere valutato considerando l’attivazione tempestiva dell’interessato per la presentazione della domanda di visto; il ritardo successivo imputabile esclusivamente all’Amministrazione non può pregiudicare il richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato
Nel riesercizio del potere, l’Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato; il giudice ha inoltre richiamato la disposizione con riguardo alla dedotta omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a.
provvedere nuovamente sull’istanza entro il termine di 30 (trenta) giorni
In presenza dell’annullamento dell’atto e dell’inerzia dell’Amministrazione rispetto a un precedente ordine cautelare di riesame, il giudice può ordinare all’Amministrazione di provvedere nuovamente entro un termine determinato.
Massime di principio
- Quando il richiedente un visto per lavoro subordinato si attiva entro il termine di validità del nulla osta, chiedendo la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda, il successivo decorso del tempo imputabile esclusivamente all’Amministrazione non può giustificare il diniego fondato sulla scadenza del nulla osta.
- L’Amministrazione deve valutare la tempestività della richiesta di visto considerando non soltanto la data di formalizzazione della domanda, ma anche la data in cui l’interessato abbia tempestivamente richiesto l’appuntamento, qualora la procedura amministrativa renda tale appuntamento necessario.
- A seguito dell’annullamento del diniego, l’Amministrazione è tenuta a riesercitare il potere entro il termine fissato dal giudice e non può reiterare il medesimo motivo ostativo già ritenuto illegittimo.
- Nel riesercizio del potere successivo all’annullamento, l’Amministrazione non può introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato, in coerenza con l’art. 10-bis della l. 241/1990.
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