Cassazione Civile, Sentenza n. 37846/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda l'omesso ribaltamento sulle società consorziate delle spese di gestione della societa consortile per l'anno 2006. L'Amministrazione ha emesso avviso di accertamento recuperando a tassazione Ires, Irap e Iva per complessivi circa euro 95.432,00 in relazione al mancato riaddebito di spese per euro 77.686,28 e all'anomala iscrizione di ricavi e costi in bilancio. La ricorrente ha dedotto che la contestazione riguardasse l'omessa dichiarazione di componenti positivi (ricavi non inseriti in bilancio) e ha sostenuto l'irrilevanza fiscale della mancata operazione in quanto, a suo avviso, i costi sarebbero comunque stati deducibili per le società consorziate; ha inoltre sollevato questioni connesse all'applicazione dell'art. 109 TUIR (competenza e inerenza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riformato la sentenza di primo grado e dato ragione all'Agenzia delle Entrate: la societa consortile non ha provveduto al ribaltamento delle spese sui consorziati e ha effettuato iscrizioni anomale in bilancio (ricavi non giustificati e costi iscritti) che hanno determinato un illecito abbattimento della base imponibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'ente consortile, quale struttura sostanzialmente neutra, deve ribaltare integralmente su consorziati costi e ricavi pertinenti; la tesi difensiva della neutralità fiscale e della deducibilità eventuale dei costi in capo ai soci e quindi dell'assenza di danno fiscale e' stata ritenuta inidonea. Sono state condannate le spese di giudizio a carico della ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - articolo 109
Richiamato per i principi di competenza e inerenza: i componenti positivi e negativi di reddito devono essere imputati secondo tali criteri e la deduzione di un costo spetta al soggetto cui il costo si riferisce; non e' possibile per la societa consortile dedurre costi che spettano alle consorziate.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - articolo 2
Definisce i soggetti passivi dell'imposta. Implicita la necessita' di individuare correttamente il soggetto fiscale cui imputare costi e ricavi; la societa consortile non puo' assumere costi propri quando la struttura e' neutra e i costi spettano ai soci.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Cfr. tra le altre Cass. 17/12/2014 n.26480; Sez. U. 14/06/2016 n.12190; Cass. 22/11/2018 n.30226; Cass. 28/12/2018 n.33596; Cass. 17/05/2019 n.13360; Cass. 09/06/2020 n.10983; Cass. 08/10/2020 n.21679
La Corte ha seguito il consolidato orientamento di legittimita' secondo cui l'ente consortile e' struttura essenzialmente neutra e deve ribaltare su consorziati costi e ricavi inerenti; il mancato ribaltamento legittima l'attivita' accertatrice e il recupero di imposizione a carico dell'ente che ha iscritto anomale voci di bilancio.
Massime di principio
- La societa consortile, in linea di principio, e' una struttura neutra: costi e ricavi inerenti all'attivita mutualistica devono essere ribaltati integralmente sui consorziati secondo criteri legittimi e/o statutari.
- Il mancato ribaltamento dei costi puo' comportare per la societa consortile l'emersione di componenti positivi di reddito e il conseguente recupero d'imposta; non e' convincente l'argomento della mera neutralita' fiscale se la normativa e i principi di imputazione richiedono diverso soggetto impositivo.
- Le norme su soggetti passivi, competenza e inerenza (art. 2 e art. 109 TUIR) sono vincolanti: non e' consentito dedurre costi che non siano riconducibili al soggetto che effettivamente li sostiene fiscalmente.
- Per evitare contestazioni occorre documentare il ribaltamento (es. fatturazione o atti statutari non elusivi) e rispettare criteri di inerenza; operazioni omesse o registrazioni anomale in bilancio espongono a rettifiche.
- Lo statuto puo' disciplinare criteri di ripartizione ma non puo' derogare a norme tributarie inderogabili; eventuali meccanismi interni devono essere coerenti con la normativa fiscale e con la giurisprudenza consolidata.
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