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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 28647 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a Tecnolam un avviso di accertamento per maggiori imponibili (IRES, IVA, IRAP) riferiti al 2004, sostenendo che gli acquisti risultanti da fatture emesse da terze società fossero oggettivamente inesistenti. La CTR del Veneto aveva dato ragione a Tecnolam ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito prove efficaci dell'inesistenza, avendo valorizzato i bonifici bancari e ritenuto insufficienti gli indizi prodotti (mancanza di struttura delle società emittenti e del vettore, pesa priva di data certa). L'Agenzia ha impugnato la pronuncia per errore di diritto sul corretto riparto dell'onere della prova e sulla valutazione degli elementi presuntivi; deduceva che la pluralità di indizi raccolti (assenza di adeguata organizzazione, collegamenti societari, veste grafica identica, mancati versamenti IVA da parte degli emittenti ecc.) era idonea a soddisfare il suo onere probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la sentenza della CTR per errata applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte ha affermato che l'Ufficio può assolvere il proprio onere anche per presunzioni (indizi) che presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza; tra tali indizi rientra anche la mancanza di idonea struttura organizzativa degli emittenti e del vettore. La Corte ha inoltre precisato che il pagamento tramite bonifico non è di per sé sufficiente a provare l'effettività dell'operazione e che, una volta assolta la prova presuntiva dall'Amministrazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'operazione. Conseguentemente la Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina il riparto dell'onere della prova: in caso di operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare l'inesistenza (anche per presunzioni), poi ricade sul contribuente l'onere di fornire prova contraria dell'effettività dell'operazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2

    Nel contesto IVA conferma che le prove presuntive, se gravi, precise e concordanti, possono integrare la prova dell'inesistenza delle operazioni e giustificare il disconoscimento della detrazione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata quale riferimento in materia di presunzioni e prova in ambito tributario; la Corte segnala un errore materiale nel provvedimento di merito che aveva fatto riferimento al D.P.R. n. 917/1986.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 17, 18, 19, 21

    Norme sul documento fiscale e sul diritto alla fatturazione/detrazione: richiamate dal ricorrente in ragione della prospettata inesistenza delle operazioni e del conseguente disconoscimento del diritto alla detrazione IVA.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva di operazioni, l'onere della prova spetta prima all'Ufficio: può essere assolto anche mediante elementi presuntivi, purché presentino gravità, precisione e concordanza.
  • La mancanza di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze) dell'emittente della fattura o del vettore è un valido indizio indiziario di inesistenza dell'operazione e va valutata insieme ad altri elementi.
  • I bonifici bancari o la regolarità formale delle scritture contabili non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'effettività dell'operazione quando l'Amministrazione abbia fornito indizi significativi dell'inesistenza.
  • Se l'Amministrazione assolva il proprio onere con presunzioni adeguate, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria efficace (ad es. documentazione di effettiva movimentazione merci, prove dirette di consegna, elementi che spieghino la struttura del vettore ecc.).
  • Il giudice di merito deve valutare gli indizi singolarmente e complessivamente e motivare la valutazione; non è corretto chiedere sempre una prova materiale della movimentazione dei beni come unica via per provare l'inesistenza.
  • Una volta accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, non è necessario per l'Amministrazione provare la coscienza fraudolenta del contribuente per negare la detrazione.

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