Sentenza del 13/05/2021 n. 2503 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ires - Dichiarazione - Emendabilità a favore - Termine di decadenza - Irretroattività delle disposizioni recate dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sulla possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione c.d. "a favore" (emendativa a favore del contribuente) oltre il termine annuale previsto dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, invocando la nuova disciplina introdotta dall'art. 5 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) che aveva esteso il termine a quello quinquennale previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. La questione principale era se la disposizione di estensione quinquennale potesse applicarsi retroattivamente alle dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore della norma.
La decisione
La corte ha ritenuto che la modifica normativa (art. 5 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193) è entrata in vigore il 25 ottobre 2016 e, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile (divieto di applicazione retroattiva delle norme), non può essere applicata retroattivamente. Di conseguenza l'allungamento del termine a cinque anni non poteva essere invocato per le dichiarazioni presentate anteriormente all'entrata in vigore della norma; per tali dichiarazioni resta fermo il termine annuale originario previsto dal d.P.R. n. 322/1998. Pertanto la pretesa del contribuente di avvalersi del termine quinquennale è stata respinta e la posizione dell'Erario è risultata confermata.
Norme richiamate
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5 (convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)
Ha esteso il termine per la presentazione della dichiarazione "a favore" unificando il termine con quello dell'accertamento (quinquennale), ma la modifica è stata considerata non applicabile retroattivamente.
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
termine annuale originario
Previgente disciplina che fissava un termine annuale per la presentazione della dichiarazione emendativa a favore; per le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 193/2016 resta applicabile il termine annuale.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Prevede il termine quinquennale per l'accertamento fiscale; il d.l. n. 193/2016 ha richiamato tale termine per unificare i termini, ma tale unificazione è stata ritenuta applicabile solo in senso prospettico.
disposizioni preliminari al codice civile, art. 11
Principio di irretroattività della legge: la norma introdotta non può retroagire a danno o vantaggio di situazioni poste in essere anteriormente alla sua entrata in vigore; è stato richiamato per escludere l'applicazione retroattiva dell'estensione del termine.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di presentazione della dichiarazione originaria: le modifiche normative entrate in vigore successivamente si applicano solo alle situazioni future, salvo espressa disposizione di retroattività.
- Per le dichiarazioni presentate prima del 25 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del d.l. n. 193/2016) rimane applicabile il termine annuale previsto dal d.P.R. n. 322/1998 per le dichiarazioni emendative a favore.
- La mera entrata in vigore di una norma che estende i termini di emendazione non consente automaticamente l'aggancio a termini più favorevoli per fatti compiuti anteriormente, a causa del principio di irretroattività (art. 11 disp. prel. c.c.).
- In situazioni simili valutare sempre se la norma nuova contiene espressi criteri transitori o clausole di applicazione immediata e/o retroattiva; in assenza di tali clausole, prevale la non retroattività.
- Se il contribuente ha perso un termine breve (es. annuale), considerare possibili rimedi alternativi (impugnazione, istanza di riesame, ricorso per equità o notifiche viziate) ma non contare sull'applicazione di nuove scadenze intervenute dopo il fatto.
- Per la pianificazione fiscale e la gestione delle rettifiche conviene monitorare tempestivamente novità legislative che possano estendere termini e valutare prontamente i rimedi durante i termini previgenti.
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