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Sentenza

Sentenza del 12/04/2018 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

PROCESSO TRIBUTARIO - controdeduzioni telematiche - Validità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Pescara che aveva confermato l'avviso di liquidazione con cui erano state revocate le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. Ha sostenuto che il mancato trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro diciotto mesi non fosse a lui imputabile, poiché causato da impedimenti materiali, tra cui infiltrazioni d'acqua nell'autorimessa e la realizzazione di un foro in una trave. Ha inoltre contestato la validità delle controdeduzioni telematiche depositate dall'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha rigettato l'appello. Ha ritenuto perentorio il termine di diciotto mesi previsto per il trasferimento della residenza e ha escluso che gli impedimenti dedotti integrassero forza maggiore, caso fortuito o factum principis idonei a evitare la decadenza dall'agevolazione. Il trasferimento della residenza deve risultare effettivamente perfezionato entro il termine, non essendo sufficiente l'attivazione della procedura o il successivo ottenimento della residenza. La CTR ha inoltre ritenuto valide le controdeduzioni telematiche dell'Agenzia, qualificando eventuali irregolarità del deposito come non invalidanti, poiché l'atto aveva raggiunto il proprio scopo e non aveva ostacolato la difesa del contribuente. G.P. è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento ... devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza ...

    Il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro diciotto mesi costituisce un requisito cogente e perentorio per conservare l'agevolazione prima casa. Il mancato adempimento determina la decadenza, salvo eventuali ipotesi espressamente riconosciute dall'ordinamento.

  • Art. 33, comma 12, legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina dell'agevolazione prima casa applicabile alla controversia.

  • Art. 2966 del codice civile

    La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto.

    In materia di decadenza, il termine è rispettato solo mediante il compimento dell'atto richiesto dalla legge entro la scadenza; non bastano attività preparatorie o iniziative non perfezionate.

  • Art. 2964 del codice civile

    La disciplina della decadenza non consente, salvo diversa previsione, l'applicazione delle norme su interruzione della prescrizione e sospensione. La CTR ne ha tratto la natura oggettiva e rigorosa del termine per il trasferimento della residenza.

  • Art. 18, comma 2, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

    La procedura anagrafica collega il trasferimento della residenza alla dichiarazione resa nel Comune di nuova residenza e alla conseguente iscrizione anagrafica. La decorrenza non dipende soltanto dalla situazione abitativa di fatto.

  • Art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dalla legge n. 228 del 2012

    Il deposito telematico di atti processuali, quando consente la presa di contatto con l'ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell'atto alle altre parti, non è inesistente o nullo per il solo fatto di essere stato effettuato con modalità telematica.

Massime di principio

  • Per conservare l'agevolazione prima casa, il contribuente deve trasferire effettivamente la residenza nel Comune dell'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto; non è sufficiente aver presentato una domanda o aver iniziato le pratiche anagrafiche.
  • Gli impedimenti materiali evitano la decadenza solo se presentano caratteristiche rigorose di non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità e se rendono concretamente impossibile il trasferimento per tutto il periodo utile. Problemi edilizi ordinari, infiltrazioni o ritardi nei lavori non sono normalmente sufficienti senza una prova dettagliata della loro gravità e durata.
  • La decadenza dall'agevolazione non ha natura necessariamente sanzionatoria: può derivare semplicemente dal venir meno del presupposto oggettivo del beneficio e, per questo, la forza maggiore non è automaticamente applicabile.
  • Nel processo telematico, un'irregolarità formale del deposito non comporta automaticamente nullità o inesistenza: occorre verificare se l'atto sia stato ricevuto, inserito nel procedimento e abbia raggiunto lo scopo, senza pregiudicare il diritto di difesa della controparte.
  • La validità del deposito telematico va valutata in concreto, considerando la conoscibilità dell'atto, la sua disponibilità per le parti e l'assenza di un effettivo impedimento all'esercizio delle facoltà processuali.

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