Cassazione Penale, Sentenza n. 14653/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione della Giudice Taricco nel procedimento n. 26858/2019 R.G.N.R., deducendo, in sintesi: nullità del decreto di citazione; prosecuzione del dibattimento nonostante un presunto legittimo impedimento con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; inutilizzabilità di prove acquisite senza il consenso del ricorrente e in violazione della sua privacy, incluse produzioni relative a un procedimento disciplinare; contestazione della forma (l'istanza era redatta a mano) e della tempestività dell'istanza (si assumeva che il dies a quo fosse il 5 dicembre 2025, data in cui il ricorrente prese visione di atti prodotti dalla parte civile). Il ricorso in Cassazione eccepiva violazioni dell'art. 37 e 38 c.p.p. e contestava la valutazione di tardività e di genericità operata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità. Ha ritenuto che l'istanza di ricusazione fosse in forma e contenuto inadeguati: 28 pagine scritte a mano e difficilmente decifrabili, con contenuti nebulosi e linguaggio contorto, idonei a precluderne la funzione di esternazione delle motivazioni. Ha altresì confermato la tardività dell'istanza, poiché il dies a quo doveva essere fatto decorrere dall'udienza del 28 aprile 2023 (allorché le parti avevano consentito la lettura delle attività istruttorie) e non dal 5 dicembre 2025. La Corte ha richiamato l'onere del ricusante di allegare i documenti a sostegno della ricusazione, anche se contenuti nel fascicolo processuale, e la necessità che l'istanza non sia meramente generica o intenda travalicare con ricusazioni profili che sono rimedi ordinari del processo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 44 c.p.p.
Norme richiamate
La norma impone che l'istanza di ricusazione contenga censure specifiche: la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse priva della necessaria specificità e completezza e quindi inidonea a fondare la ricusazione
La norma disciplina i termini di proposizione dell'istanza di ricusazione; la Corte ha ritenuto che il termine dovesse decorrere dalla conoscenza effettiva e tempestiva del fatto contestato (nel caso dalla udienza del 28/04/2023), escludendo la decorrenza dal 5/12/2025 indicata dal ricorrente
Prevede la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha applicato questa sanzione al ricorrente
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021 (Costanzino) Rv. 281682
Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682
Richiamata per il principio secondo cui grava sul ricusante l'onere di allegare i documenti posti a fondamento dell'istanza, anche quando tali atti siano contenuti nel medesimo procedimento, non spettando al giudice adito di cercarli d'ufficio
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010 (Querci) Rv. 246557
Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci, Rv. 246557
Richiamata per il principio che l'istanza di ricusazione è inammissibile se le censure si risolvono in questioni riferibili agli ordinari rimedi processuali e quando il contenuto risulti indeterminato
Massime di principio
- Un'istanza di ricusazione deve essere chiara, leggibile e specifica: la forma (anche manoscritta) è ammessa, ma il contenuto deve permettere al giudice di comprendere i fatti e i motivi della ricusazione
- Il ricusante ha l'onere di allegare i documenti a sostegno della ricusazione, anche se questi sono già nel fascicolo processuale; il giudice non è tenuto a cercare o selezionare documenti non indicati dal ricusante
- La tempestività dell'istanza va valutata rispetto al momento in cui il ricusante ha avuto conoscenza effettiva dei fatti che fondano la ricusazione: non è possibile far decorrere i termini da una presunta nuova 'scoperta' se il fatto era già conosciuto anteriormente (es. in udienza)
- Le censure che in realtà invocano rimedi ordinari del processo (es. contestazione di atti di prova o di decisioni procedurali) non sono idonee, da sole, a costituire valida ragione di ricusazione
- La genericità, l'aspecificità o l'illeggibilità dell'istanza possono determinare l'inammissibilità della ricusazione e l'addebito di spese o sanzioni pecuniarie
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