Cassazione Penale, Ordinanza n. 34350/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 settembre 2025 della Corte d’appello di Torino, che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (artt. 337 e 582 c.p.). I motivi di ricorso riguardavano il giudizio di responsabilità e la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi della resistenza e del dolo, la configurabilità della scriminante di cui all’art. 393-bis c.p., la determinazione della pena, il riconoscimento della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, da un lato, riproduttive di questioni già adeguatamente valutate dai giudici di merito e dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall’altro, generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La condanna di merito resta ferma.
Norme richiamate
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 582 c.p.);
La disposizione identifica uno dei reati per i quali è intervenuta la condanna di merito; il testo non espone un’interpretazione sostanziale dell’articolo.
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 582 c.p.);
La disposizione identifica uno dei reati per i quali è intervenuta la condanna di merito; il testo non espone un’interpretazione sostanziale dell’articolo.
Esaminati i motivi del ricorso proposto da Attanasio Alessio, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, al dolo, alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis c.p., alla dosimetria della pena, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
La norma è indicata come scriminante invocata dal ricorrente, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione nel testo riportato.
Massime di principio
- Sono inammissibili le censure che ripropongono questioni già adeguatamente valutate dai giudici di merito e mirano, in sostanza, a ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Sono inammissibili i motivi generici che non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata.
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