Sentenza del 30/09/2019 n. 24287 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il GPIF ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso della maggiore ritenuta italiana del 32,4% applicata ai dividendi percepiti nel 1998 da società italiane, chiedendo l'applicazione dell'aliquota convenzionale del 15% prevista dall'art. 10 della Convenzione Italia-Giappone. I dividendi erano stati pagati inizialmente a SPV costituiti negli Stati Uniti e poi trasferiti, tramite trustee giapponesi, al fondo pensione. La questione centrale era stabilire se il beneficio convenzionale spettasse al fondo giapponese quale beneficiario effettivo, nonostante il pagamento fosse transitato attraverso soggetti intermediari non residenti in Giappone.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del GPIF, cassato la sentenza della C.T.R. del Piemonte e rinviato la causa alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che la Convenzione Italia-Giappone deve essere interpretata nel senso che il termine beneficiario comprende il beneficiario effettivo dei dividendi. Pertanto, il fatto che i dividendi siano stati inizialmente incassati da SPV statunitensi non esclude, in linea di principio, il diritto del fondo pensione giapponese ai benefici convenzionali, purché esso dimostri di essere l'effettivo titolare giuridico ed economico dei proventi e di possedere gli altri requisiti previsti dalla Convenzione. Il rinvio è stato disposto perché tali requisiti devono essere verificati in concreto dal giudice di merito.
Norme richiamate
Art. 10 della Convenzione Italia-Giappone contro le doppie imposizioni
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato della fonte, ma l'imposta non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi ordinari.
La disposizione non richiede che il dividendo sia materialmente pagato direttamente al residente giapponese. Interpretata secondo buona fede, oggetto e scopo del trattato, essa consente il beneficio convenzionale al residente che sia il beneficiario effettivo del dividendo, anche quando il pagamento transiti attraverso un intermediario.
Legge italiana 18 dicembre 1972, n. 855
Ha ratificato in Italia la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone.
Articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
Impongono di interpretare i trattati secondo buona fede, attribuendo ai termini il loro significato ordinario nel contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato. Tali criteri giustificano l'equiparazione della nozione di beneficiario a quella di beneficiario effettivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-Giappone.
Art. 4, comma 2, lett. b), della Convenzione Italia-Stati Uniti
È stato richiamato per evidenziare che, nel caso di partnership statunitensi fiscalmente trasparenti, la disciplina convenzionale può dipendere dalla residenza e dall'assoggettamento a imposizione dei soci o beneficiari effettivi, anziché dalla sola residenza formale dell'intermediario.
Massime di principio
- Ai fini delle convenzioni contro le doppie imposizioni, il beneficio fiscale spetta al soggetto che dispone effettivamente, sul piano giuridico ed economico, del reddito, non necessariamente a chi lo riceve materialmente per primo.
- Il passaggio dei dividendi attraverso trustee, banche depositarie, fondi o SPV non esclude automaticamente l'applicazione della convenzione, purché tali soggetti svolgano una funzione intermediaria e non siano i beneficiari effettivi del reddito.
- La clausola del beneficiario effettivo opera anche quando il testo della convenzione più risalente non la menziona espressamente, in quanto costituisce uno strumento per impedire il treaty shopping e gli abusi dei trattati.
- Il contribuente deve documentare concretamente la residenza fiscale, la titolarità effettiva del reddito, l'effettiva disponibilità economica dei dividendi, l'assenza di obblighi di riversamento a terzi e ogni ulteriore requisito previsto dalla convenzione.
- Il giudicato formatosi su altri anni d'imposta non dimostra automaticamente la sussistenza dei requisiti per annualità diverse, perché residenza, beneficiario effettivo e condizioni economiche devono essere verificati per ciascun periodo d'imposta.
- L'accoglimento del ricorso in cassazione non comporta necessariamente il riconoscimento immediato del rimborso: se restano da verificare i fatti e la documentazione, la causa viene rinviata al giudice di merito.
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