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Circolare

Circolare numero 87 del 2-4-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone che, per agevolare il recupero degli indebiti relativi al 730/83 dei pensionati ex dipendenti INPS, INAM e Federmutue e di altri indebiti, tutte le ricostituzioni particolari e generali delle pensioni di categoria PI e PL siano accompagnate dal codice "L". Tale codice serve a distaccare eventuali conguagli dalla cedola e a metterli a disposizione della Sede competente per la compensazione degli indebiti. Vengono inoltre chiarite le modalità di determinazione degli importi da recuperare, il trattamento dei casi con ordinanza di sospensiva dei TAR e le rettifiche dei piani di trattenuta già in corso.

Recupero indebiti su pensioni ex dipendenti INPS, INAM e Federmutue tramite codifica "L" e compensazione con arretrati

Recupero di indebiti su pensioni ex INPS, INAM e Federmutue

La circolare interviene per disciplinare in modo più agevole il recupero di indebiti connessi al 730/83 dei pensionati ex dipendenti INPS, INAM e Federmutue, nonché di ulteriori indebiti ad altro titolo. Il meccanismo centrale è l’introduzione del codice "L" nelle ricostituzioni delle pensioni di categoria PI e PL, così da separare i conguagli eventualmente spettanti e renderli disponibili alla Sede competente per la compensazione con i debiti esistenti.

Codifica "L" e ambito di applicazione

Le ricostituzioni a carattere particolare e generale delle pensioni PI e PL devono essere, da quel momento e fino a nuova disposizione, sempre accompagnate dal codice "L". La codifica è gestita in via generalizzata dalla Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica e si applica sia alle ricostituzioni e riliquidazioni predisposte dalle strutture centrali sia a quelle avviate dalle Sedi periferiche. L’unica esclusione riguarda le ricostituzioni a carattere generale dovute all’applicazione delle perequazioni periodiche.

Recupero degli indebiti tramite compensazione degli arretrati

Le Sedi che hanno in carico le pensioni interessate da variazioni devono utilizzare gli arretrati per compensare gli indebiti individuati, sia quelli presenti nel tabulato reso disponibile con il messaggio n. 27985 del 28 dicembre 1990, sia quelli emergenti da singoli provvedimenti. La circolare richiama espressamente anche il caso delle pensioni ex INAM già in posizione di "non calcolo" e riliquidate dopo il rinnovo di luglio 1989, con indebiti evidenziati ai sensi dell’art. 21 della legge 730/83 o per altre cause, la cui gestione resta soggetta alle modalità già definite con la circolare n. 14 del 16 gennaio.

Determinazione dell’importo da recuperare

Il testo chiarisce come individuare l’ammontare dell’indebito da porre in recupero. Se le somme a credito indicate nelle colonne "Credito 3/90", "Credito 7/90" e "Credito 11/90" non sono state pagate, l’importo da assumere è quello riportato nella colonna "Debito residuo" del tabulato. Se invece tali crediti risultano già corrisposti, l’importo da recuperare coincide con quello della colonna "Debito 7/89".

Casi di sospensiva e gestione delle trattenute

Per i pensionati che hanno ottenuto ordinanza di sospensiva dai TAR, i crediti derivanti dalle variazioni non possono essere compensati e devono essere liquidati. Diversamente, nei confronti dei soggetti già sottoposti a trattenuta, la Sede deve rettificare l’importo trattenuto e riformulare il piano di ammortamento. Il nuovo piano va costruito sull’importo dell’indebito originario o sul debito residuo, a seconda che i crediti tabellati siano stati o meno pagati, sottraendo quanto già trattenuto e il nuovo credito, e ripartendo il residuo secondo i criteri fissati dalla circolare del 16 gennaio, con riduzione delle rate già operate.

Punti principali

Introduzione della codifica "L" nelle ricostituzioni

Per facilitare il recupero degli indebiti indicati in oggetto e di quelli di altra natura, le ricostituzioni a carattere particolare e generale delle pensioni di categoria PI e PL devono essere accompagnate, fino a nuova comunicazione, dal codice "L". Il codice segnala che i conguagli eventualmente spettanti non vengono corrisposti direttamente in cedola, ma sono separati e resi disponibili alla Sede competente per essere utilizzati in compensazione di eventuali indebiti.

Ambito di applicazione della codifica

La codifica è adottata in modo generalizzato dalla Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica e opera sia per le ricostituzioni e riliquidazioni proposte dalle strutture centrali, sia per quelle proposte dalle Sedi periferiche. Fa eccezione la sola ricostituzione a carattere generale derivante dall'applicazione delle perequazioni periodiche, che resta esclusa dalla nuova modalità.

Compensazione degli indebiti e gestione degli arretrati

Le Sedi che hanno in carico le pensioni interessate da variazioni devono imputare a compensazione degli indebiti gli arretrati risultanti, sia in base al tabulato reso disponibile con il messaggio n. 27985 del 28 dicembre 1990, sia in presenza di singoli provvedimenti. La circolare richiama, tra gli esempi, le pensioni ex INAM già in posizione di "non calcolo" e riliquidate dopo il rinnovo di luglio 1989, con evidenza di indebiti ex art. 21 della legge 730/83 o di altra natura, da recuperare secondo le modalità già indicate nella circolare n. 14 del 16 gennaio.

Determinazione dell'importo dell'indebito

Per gli indebiti richiamati, l'importo da recuperare coincide con quello indicato nella colonna "Debito residuo" del tabulato quando le Sedi non hanno disposto il pagamento delle somme a credito riportate nelle colonne "Credito 3/90", "Credito 7/90" e "Credito 11/90". Se invece tali crediti sono stati già pagati, l'importo da recuperare è quello indicato nella colonna "Debito 7/89".

Casi con ordinanza di sospensiva dei TAR

Nei confronti dei pensionati che abbiano ottenuto ordinanza di sospensiva dai TAR, i crediti derivanti dalle variazioni richiamate non possono essere compensati e devono essere corrisposti. In tali casi, quindi, non opera la compensazione con gli indebiti.

Rettifica delle trattenute e riformulazione dei piani di ammortamento

Per i soggetti già assoggettati a trattenuta, deve essere disposta la rettifica dell'importo trattenuto mediante riformulazione del piano di ammortamento. Il nuovo piano va calcolato sull'importo dell'indebito originario, se i crediti del tabulato sono stati pagati, oppure sul debito residuo, se tali importi non sono stati pagati, ridotto delle trattenute già effettuate e del nuovo credito. Il debito residuo deve poi essere ripartito per il numero di rate determinato secondo i criteri della circolare del 16 gennaio, al netto delle rate già trattenute.

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