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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11923/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva irrogato alla società controricorrente una sanzione amministrativa di euro 258,00 per dichiarazione infedele riferita all’anno d’imposta 2009. La ripresa derivava, a monte, dalla mancata dichiarazione di una sopravvenienza attiva della società partecipata (società-madre), consistente nel venir meno di un debito verso banca per interessi anatocistici, debito poi fatto valere giudizialmente e in parte restituito dalla banca in esecuzione di sentenza. La società aveva impugnato l’atto deducendone l’illegittimità per vari profili; i giudici di merito avevano accolto il ricorso e respinto l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, perché resa per integrale rinvio ad altra decisione non riportata nel contenuto; 2) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la sopravvenienza andasse imputata all’anno del deposito della sentenza che aveva riconosciuto il credito e non all’anno successivo, e contestando la decisione di merito che aveva valorizzato il momento del passaggio in giudicato; 3) violazione dello Statuto del contribuente, per avere ritenuto illegittimo l’atto perché fondato su verifiche riguardanti un’annualità diversa, mentre per l’Ufficio il procedimento accertativo non richiedeva un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio a pena di invalidità nei tributi non armonizzati.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito e posto a carico della resistente le spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza. Il principio affermato è che le sopravvenienze attive derivanti dal riconoscimento giudiziale di un credito o dal venir meno di un debito vanno dichiarate nell’anno di deposito della sentenza che le riconosce, quando la posta diviene certa e obiettivamente determinabile, purché l’efficacia esecutiva della decisione non sia sospesa; inoltre, nei procedimenti di accertamento relativi a tributi non armonizzati, non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità dell’atto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La sentenza deve consentire l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo; la motivazione per relationem è scrutinabile alla luce di tale requisito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente o meramente tautologica può determinare nullità della sentenza.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le componenti positive di reddito devono essere imputate quando sono certe nell’esistenza e obiettivamente determinabili; per le sopravvenienze da sentenza rileva il deposito della decisione, salvo sospensione dell’efficacia esecutiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull’onere della prova, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla corretta imputazione temporale della sopravvenienza attiva.

  • art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte esclude, nel caso di tributi non armonizzati, che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporti invalidità dell’atto nei termini prospettati.

  • art. 12, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Non è configurato un obbligo generalizzato di previo contraddittorio procedimentale idoneo a invalidare l’accertamento nei tributi non armonizzati.

  • art. 1306 c.c.

    Il giudicato favorevole a un litisconsorte non si estende agli altri quando non vi sia stata violazione del contraddittorio; opera nei limiti propri del giudicato tra le sole parti del giudizio definito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato solo tra le parti del giudizio nel quale si è formato, quando non ricorrano i presupposti per l’estensione ex art. 1306 c.c.

  • art. 5 TUIR

    Richiamato solo per descrivere l’imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone ai soci.

  • art. 283 c.p.c.

    La sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza rileva ai fini del momento di imputazione della sopravvenienza attiva.

  • art. 373 c.p.c.

    La sospensione dell’efficacia esecutiva in sede di legittimità impedisce che la sopravvenienza si consideri effettivamente conseguita nell’esercizio interessato.

Massime di principio

  • Le sopravvenienze attive derivanti da un riconoscimento giudiziale di credito, o dal venir meno di un debito preesistente, vanno imputate all’esercizio in cui è depositata la sentenza che ne determina l’esistenza e la quantificazione, perché in quel momento la posta diviene certa e determinabile ai fini fiscali.
  • La sopravvenienza attiva non si considera rilevante nell’esercizio di riferimento se l’efficacia esecutiva della sentenza è stata sospesa, poiché manca la possibilità di un concreto conseguimento della posta.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il contenuto del provvedimento richiamato è conoscibile e la decisione consente comunque di individuare le ragioni del decisum; la mera indicazione dell’esistenza di un’altra sentenza non basta, ma la nullità non ricorre quando la parte dimostri di aver conosciuto integralmente le ragioni richiamate e il richiamo avvenga in un contesto di trattazione coordinata.
  • Nel contenzioso tributario relativo a società di persone e soci, il giudicato favorevole formatosi solo per mancata impugnazione in un distinto giudizio non si estende automaticamente ai litisconsorti che hanno partecipato e proseguito il proprio giudizio fino a decisione; l’estensione ex art. 1306 c.c. presuppone la mancata partecipazione al giudizio o la violazione del contraddittorio.
  • Nei procedimenti accertativi relativi a tributi non armonizzati non sussiste, di regola, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione determini di per sé l’invalidità dell’atto, salvo specifiche previsioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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