Cassazione Civile, Ordinanza n. 11782/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2011 nei confronti di due società aderenti al consolidato fiscale nazionale. L’atto aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP, una quota di ammortamento dell’avviamento ritenuta eccedente, dopo che una società del gruppo aveva riclassificato parte del disavanzo di fusione, originariamente iscritta come avviamento, sotto la voce marchio. Con l’unico motivo l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 103, comma 3, TUIR, sostenendo che la riclassificazione contabile del disavanzo di fusione avesse inciso fiscalmente sul quantum delle quote deducibili di ammortamento dell’avviamento e che la CTR avesse erroneamente escluso conseguenze fiscali da tale operazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la censura sull’art. 103 TUIR, perché ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero processo per mancata partecipazione al giudizio della società consolidata, litisconsorte necessaria ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2, D.P.R. 600/1973. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in diversa composizione, affinché venga integrato il contraddittorio e rinnovato il giudizio; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la falsa applicazione di norma di diritto sostanziale.
È la norma sostanziale invocata dall’Ufficio per contestare la deducibilità della quota di ammortamento dell’avviamento a seguito della riclassificazione contabile del disavanzo di fusione.
art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 446 del 1997
Richiamato in relazione alla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento anche ai fini IRAP.
art. 40-bis, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
Le rettifiche del reddito dei soggetti aderenti al consolidato devono essere effettuate con unico atto notificato sia alla consolidante sia alla consolidata; le due società sono litisconsorti necessari.
Consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando la causa debba essere rimessa per nullità del processo derivante da mancata integrazione del contraddittorio.
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all’art. 383 c.p.c. per il rinvio al primo giudice nel processo tributario e per la disciplina delle spese nel giudizio di legittimità.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Il giudice di rinvio è stato indicato come competente a pronunciare anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel regime del consolidato fiscale nazionale, quando l’accertamento incide sul reddito complessivo globale, la consolidante e la consolidata cui si riferiscono i rilievi devono partecipare entrambe al giudizio come litisconsorti necessari.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell’intero processo e di tutti gli atti compiuti, compresa la sentenza pronunciata nel merito.
- Quando la nullità discende dalla pretermissione del litisconsorte necessario, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado perché sia rinnovato il giudizio previa integrazione del contraddittorio.
- In presenza di una nullità processuale assorbente, la Corte può prescindere dall’esame dei motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa tributaria.
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