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Circolare

Circolare numero 216 del 12-12-2016

1. Premessa 2. Ambito di applicazione 3. Misura e durata del beneficio 3.1 Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting 3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture 4. Presentazione della domanda 5. Variazione e cancellazione della domanda 6. Cambiamento della struttura erogante servizi per l’infanzia 7. Termini e condizioni per la presentazione delle domande 8. Accoglimento o rigetto della domanda 8.1 Indicazione in domanda di un indirizzo di posta elettronica certificata 8.2 Indicazione in domanda del solo indirizzo di posta elettronica non certificata. 9. Rinuncia al beneficio 10. Monitoraggio

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per il beneficio previsto dalla legge di stabilità 2016 e disciplinato dal DM 1 settembre 2016: un contributo mensile fino a 600 euro, in alternativa al congedo parentale, per madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Il beneficio può essere usato per voucher baby sitting oppure per il pagamento dei servizi pubblici o privati accreditati per l’infanzia, per un massimo di tre mesi e con rinuncia corrispondente al congedo parentale. Sono indicati requisiti, categorie ammesse ed escluse, termini di domanda, modalità telematiche, regole di utilizzo, pagamento alle strutture, rinuncia e controlli.

Estensione del bonus baby sitting/asilo nido alle lavoratrici autonome e imprenditrici per il 2016

Estensione del beneficio per madri lavoratrici autonome e imprenditrici

La circolare illustra l’attuazione del beneficio introdotto dalla legge di stabilità 2016 e disciplinato dal DM 1 settembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 252 del 27 ottobre 2016. Si tratta dell’estensione, in via sperimentale per l’anno 2016, del voucher per baby sitting o del contributo per l’asilo nido e i servizi per l’infanzia alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro.

Ambito soggettivo e requisiti di accesso

Possono accedere al beneficio le madri lavoratrici autonome o imprenditrici appartenenti alle categorie indicate nella circolare:

  • coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
  • artigiane ed esercenti attività commerciali;
  • imprenditrici agricole a titolo principale;
  • pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001.

L’accesso presuppone la titolarità del diritto al congedo parentale, poiché il beneficio è alternativo a tale istituto e richiede la rinuncia a mesi di congedo corrispondenti alle mensilità di beneficio richieste. Per le categorie interessate, il congedo parentale è fruibile per un massimo di tre mesi entro l’anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, purché la lavoratrice sia in regola con il versamento dei contributi.

La circolare precisa che il beneficio può essere richiesto anche se il congedo parentale è già stato utilizzato in parte, purché residuino mensilità fruibili. Il beneficio è concesso in relazione al singolo figlio e, quindi, può essere richiesto anche per più figli, con domande distinte.

Sono espressamente escluse dal beneficio:

  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito dall’art. 19, comma 3, del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006.

Misura del contributo e durata

Il beneficio è riconosciuto nella misura massima di 600 euro mensili. La fruizione è consentita per un massimo di tre mesi, esclusivamente per frazioni mensili intere, e implica la rinuncia a corrispondenti mesi di congedo parentale.

La circolare chiarisce che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo. Ne consegue che, ad esempio, un periodo di un mese e un giorno di congedo parentale consente l’accesso al beneficio per un solo mese, residuando i giorni non completi solo come congedo parentale. Analogamente, una volta richiesto, il beneficio può essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile intera.

Modalità di utilizzo del contributo

Voucher per baby sitting

Se la madre sceglie il contributo per l’acquisto di servizi di baby sitting, l’INPS corrisponde 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. I voucher sono rilasciati esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni della circolare n. 75/2016.

La lavoratrice deve appropriarsi telematicamente dei voucher entro 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. La mancata appropriazione, totale o parziale, entro tale termine comporta rinuncia, totale o parziale, al beneficio e il conseguente ripristino della possibilità di utilizzare il congedo parentale residuo.

Servizi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private accreditate

Se il beneficio è richiesto per la fruizione di servizi della rete pubblica o privata accreditata, il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS alla struttura prescelta, fino a concorrenza di 600 euro mensili per ogni bambino e per un massimo di tre mesi.

Il servizio deve essere reso da una struttura presente nell’elenco INPS riferito all’anno 2016, pubblicato e aggiornato in tempo reale sul sito istituzionale. Il servizio deve essere svolto entro e non oltre il 31 luglio 2017. Le strutture possono iscriversi o confermare l’iscrizione tramite la procedura telematica disponibile sul sito INPS, attiva fino al 31 dicembre 2016.

La struttura, per ottenere il pagamento, deve inviare alla sede INPS territorialmente competente una richiesta contenente:

  • nominativo e codice fiscale della madre beneficiaria;
  • dettaglio dei mesi di servizio fruiti;
  • nome e codice fiscale del minore iscritto.

Alla richiesta devono essere allegati anche il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre sull’utilizzo del contributo. In mancanza di tale documentazione, l’INPS non procede al pagamento. Le richieste, intestate all’Istituto, devono essere trasmesse anche mediante fatturazione elettronica, ove emesse fatture. Non possono comunque riguardare periodi di fruizione successivi al 31 luglio 2017.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica sul sito INPS, direttamente con PIN dispositivo oppure tramite patronato. La procedura è accessibile dal percorso indicato dalla circolare e consente la compilazione della domanda di contributo per i servizi per l’infanzia.

Nella domanda la madre deve:

  • scegliere tra voucher baby sitting e contributo per servizi per l’infanzia;
  • se sceglie i servizi per l’infanzia, indicare la struttura presso cui il minore è iscritto;
  • indicare il periodo di fruizione e il numero di mesi richiesti;
  • dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
  • dichiarare di aver presentato una DSU/ISEE valida.

Se il beneficio è richiesto per più figli, occorre presentare una domanda per ciascun figlio. La riduzione del congedo parentale opera con riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.

Variazione, cancellazione e scelta della struttura

La domanda può essere salvata e inviata anche successivamente, ma solo l’invio la rende validamente presentata. Le domande salvate e non inviate non sono considerate.

Prima dell’invio la domanda può essere modificata; dopo l’invio non è più modificabile, ma può essere cancellata e ripresentata fino all’adozione del provvedimento di accoglimento. Dopo l’accoglimento la cancellazione non è più possibile, restando solo la rinuncia al beneficio secondo le modalità previste.

La tipologia di beneficio scelta non è modificabile dopo l’invio, salvo presentazione di una nuova domanda che sostituisce la precedente nei limiti temporali consentiti.

La madre può inoltre cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia tramite nuova accesso alla procedura telematica o tramite patronato.

Termini di presentazione e condizioni temporali

Possono presentare domanda le madri lavoratrici autonome che, alla data di entrata in vigore del DM 1 settembre 2016, cioè dall’11 novembre 2016, e fino al 31 dicembre 2016, salvo esaurimento anticipato delle risorse, si trovino nelle condizioni indicate dalla circolare.

In particolare:

  • deve essere concluso il periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità: 3 mesi dal parto nei casi di nascita o affidamento non preadottivo, 5 mesi dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento preadottivo;
  • non deve essere decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia;
  • al momento della domanda la lavoratrice deve avere ancora almeno un mese di congedo parentale disponibile;
  • deve sussistere corrispondenza tra le mensilità richieste e quelle di congedo parentale ancora fruibili;
  • la domanda non può essere presentata nel 12° mese di vita del minore, poiché al compimento dell’anno non residua l’unità minima mensile di congedo parentale.

La circolare riporta esempi applicativi per nascita, adozione e utilizzo parziale del congedo parentale, evidenziando che il periodo utile per la domanda decorre dal giorno successivo alla fine del periodo teorico di maternità e che il numero massimo di mensilità ottenibili dipende dal congedo parentale ancora disponibile.

Accoglimento, rigetto e comunicazioni

Il provvedimento di accoglimento o rigetto è pubblicato sul sito INPS ed è consultabile dall’utente accedendo alla procedura di domanda. Se la lavoratrice ha indicato una PEC, il provvedimento viene trasmesso a quell’indirizzo; se è indicata anche una mail ordinaria, la comunicazione avviene comunque solo via PEC. Se la PEC è del patronato, l’invio avviene esclusivamente a tale indirizzo.

Se non è indicata una PEC, all’indirizzo e-mail comunicato viene inviato un messaggio che segnala la pubblicazione del provvedimento sul sito, senza allegarne copia. In questo caso l’efficacia recettizia decorre dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Rinuncia al beneficio e restituzione dei voucher

La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica mediante la stessa procedura utilizzata per la domanda.

Se la rinuncia interviene dopo l’appropriazione dei voucher, i buoni non ancora utilizzati possono essere restituiti secondo le regole della circolare n. 75/2016. La rinuncia parziale è possibile solo per uno o più mesi interi e non per frazioni di mese.

La circolare precisa che, se i voucher sono stati già utilizzati oltre la soglia di 600 euro relativa alla mensilità, non è possibile recuperare la corrispondente mensilità di congedo parentale. Inoltre, se la rinuncia on-line viene effettuata dopo l’appropriazione dei voucher, la lavoratrice deve restituire quelli percepiti e non utilizzati; in mancanza, la rinuncia non produce effetti e i voucher non restituiti si considerano fruiti.

La mancata appropriazione dei voucher entro 120 giorni equivale a rinuncia tacita al beneficio.

Controlli e recuperi

L’INPS effettua controlli sulle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci accertate, l’Istituto procede al recupero delle somme erogate, salve le ulteriori disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Monitoraggio e copertura finanziaria

La procedura resta aperta fino al 31 dicembre 2016 nei limiti della copertura finanziaria prevista dal decreto ministeriale. In relazione all’andamento delle domande e alle disponibilità residue, il Ministero del lavoro e il Ministero dell’economia possono, con successivo decreto direttoriale, stabilire un valore massimo dell’ISEE del nucleo familiare per l’accesso al beneficio oppure rideterminare la misura del contributo, anche congiuntamente.

Al raggiungimento del limite di spesa di 2 milioni di euro, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Regolarità contributiva

Per le categorie ammesse, il diritto al beneficio richiede la regolarità contributiva. La circolare specifica che tale regolarità sussiste se è stato effettuato il pagamento dei contributi relativi all’ultimo periodo contributivo scaduto prima dell’inizio del congedo richiesto.

Sono indicati anche i termini di scadenza per i versamenti:

  • per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio dell’anno successivo;
  • per artigiani e commercianti: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo;
  • per pescatrici autonome: il giorno 16 di ogni mese.

Se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo, il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Punti principali

Estensione del beneficio e platea interessata

La legge di stabilità 2016 ha esteso il beneficio di cui all’art. 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012 alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, in via sperimentale per il 2016 e nei limiti di spesa di 2 milioni di euro. Possono accedervi coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. L’accesso presuppone il diritto al congedo parentale e la rinuncia ai mesi di congedo corrispondenti al beneficio richiesto.

Misura, durata e alternatività del beneficio

Il contributo è pari a un massimo di 600 euro mensili e può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere. È alternativo al congedo parentale: per ogni mese di beneficio la lavoratrice rinuncia al corrispondente mese di congedo. Il beneficio è riconosciuto per singolo figlio e può essere richiesto anche se il congedo parentale è stato già parzialmente fruito, nei limiti residui disponibili.

Modalità di fruizione: baby sitting e servizi per l’infanzia

Per il baby sitting il beneficio è erogato in voucher telematici, da appropriarsi entro 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento; in caso di mancata o parziale appropriazione si produce rinuncia totale o parziale con ripristino del congedo residuo. Per i servizi di rete pubblica o privati accreditati il pagamento è diretto all’ente scelto, fino a 600 euro mensili per ogni bambino e per massimo tre mesi, sulla base della documentazione di effettiva fruizione del servizio e solo per strutture presenti nell’elenco INPS 2016 utilizzabili entro il 31 luglio 2017.

Domanda, requisiti temporali e gestione telematica

La domanda si presenta esclusivamente online tramite sito INPS o patronato, indicando il tipo di beneficio, la struttura prescelta se si tratta di asilo/servizio per l’infanzia, il periodo richiesto, la rinuncia al congedo parentale corrispondente e l’avvenuta presentazione di ISEE valido. Le domande possono essere salvate ma solo quelle inviate sono valide; dopo l’invio il tipo di beneficio non è modificabile, salvo nuova domanda. Le domande per il 2016 potevano essere presentate dall’11 novembre 2016 al 31 dicembre 2016, salvo esaurimento fondi, solo dopo la conclusione del periodo teorico di maternità e prima del compimento dell’anno di vita del bambino o dell’anno dall’ingresso in famiglia.

Accoglimento, rinuncia, controlli e monitoraggio

Il provvedimento di accoglimento o rigetto è pubblicato sul sito INPS e comunicato via PEC, se indicata, oppure tramite avviso all’e-mail con efficacia dal sessantunesimo giorno dalla domanda o dall’accesso in procedura. La rinuncia al beneficio è telematica, possibile dal giorno successivo all’accoglimento; se i voucher sono stati già appropriati, vanno restituiti quelli non utilizzati. L’INPS effettua controlli sulle dichiarazioni rese e recupera le somme in caso di dichiarazioni mendaci. La procedura resta aperta fino al 31 dicembre 2016 nei limiti della copertura finanziaria; in caso di saturazione del plafond di 2 milioni di euro le ulteriori domande non sono considerate.

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