Sentenza del 20/07/2015 n. 4273 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Tassa automobilistica - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per periodi successivi al 1983 si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Decorso tale termine senza validi atti interruttivi, la pretesa non è più riscuotibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di recuperare una tassa automobilistica relativa a un periodo successivo al 1983, sostenendo l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione. La questione riguarda il termine applicabile e il momento dal quale deve essere calcolato.
Norme richiamate
Art. 5 del Decreto-Legge n. 953/1982
L'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per il periodo successivo all'anno 1983 si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La norma stabilisce un termine triennale di prescrizione per il recupero della tassa automobilistica, calcolato a partire dall'anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato.
Massime di principio
- Per le tasse automobilistiche relative a periodi successivi al 1983, il diritto di riscossione si prescrive decorso il terzo anno successivo a quello previsto per il pagamento.
- Per verificare la prescrizione occorre individuare l'anno in cui il pagamento era dovuto e verificare se, entro il termine triennale, siano stati notificati validi atti di accertamento o riscossione idonei a interrompere la prescrizione.
- La prescrizione non opera automaticamente se il termine è stato interrotto da un atto validamente notificato; in tal caso il computo deve essere effettuato nuovamente secondo gli effetti dell'atto interruttivo.
- Una pretesa notificata oltre il termine, in assenza di atti interruttivi tempestivi, può essere contestata dal contribuente per intervenuta prescrizione.
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