Cassazione Penale, Sentenza n. 23206/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato la custodia cautelare in carcere a loro carico per l'omicidio volontario pluriaggravato di Antonio Ivone (29/08/2000). Denunciano violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. e vizio argomentativo del giudice del riesame nella valutazione della gravità indiziaria. Sostengono che le dichiarazioni dei tre chiamanti in correità/reità (Conte, Giogli, Fontanella) sono incongruenti sul nucleo essenziale dei fatti (modalità di individuazione della vittima, ruolo e presenza di Esposito sulla scena, numero e tipo di autovetture e armi, identità degli esecutori materiali, sorte delle armi e delle autovetture, identità dei familiari intervenuti) e che il Tribunale avrebbe omesso elementi decisivi per valutare l'attendibilità dei dichiaranti (falsa chiamata di Conte in altro procedimento; brevità della collaborazione di Giogli). Contestano dunque la ricostruzione della convergenza delle dichiarazioni e la rinnovata valutazione della gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli abbia correttamente eseguito il rinvio disposto dalla precedente sentenza rescindente, applicando i criteri giurisprudenziali per la valutazione delle chiamate in correità/reità: distinguere il nucleo essenziale del racconto dagli elementi secondari suscettibili di fisiologiche discrepanze, valutare unitariamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva, e riscontrare convergenze su fatti materiali rilevanti. La Corte ha confermato che, nonostante alcune discrasie tra le dichiarazioni, vi è convergenza sugli elementi essenziali (Esposito quale presunto mandante, Bitonto come componente con funzione di supporto/logistica del commando; uso di autovetture Toyota/Fiat e di pistole di grosso calibro; ordine di non distruggere le armi), mentre le divergenze riguardano aspetti meramente circostanziali e possono essere spiegate dal tempo trascorso e dai diversi ruoli dei dichiarante. La Cassazione ha inoltre ricordato che dubbi sulla credibilità emersi in procedimenti separati non possono automaticamente screditare le dichiarazioni senza una valutazione autonoma del giudice e che la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel riconsiderare il merito probatorio, ma solo verificare la congruità e la logicità della motivazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati infondati e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti nelle censure; nella decisione la Corte non accoglie la doglianza e non ritiene violata la disciplina invocata, valutando invece la correttezza del procedimento di rinnovo e della motivazione sul piano della gravità indiziaria
art. 192 c.p.p.
Invocato dai ricorrenti in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni; la Corte sottolinea che l'art. 192 (e in particolare il comma 3) non impone una sequenza tassativa di accertamenti e che credibilità e attendibilità vanno valutate unitariamente dal giudice
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata esclusivamente per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone gli adempimenti di competenza della Cancelleria ai sensi di tale regolamento
Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015 (Barracco)
Principio utilizzato: nella valutazione delle dichiarazioni di correità/reità per fatti remoti occorre distinguere tra dettagli secondari (suscettibili di discrasie) e nucleo essenziale della narrazione, determinato in funzione del rilievo che il dichiarante attribuisce alle circostanze
Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 (Aglieri)
Affermato che in presenza di pluralità di chiamate vi è reciproco riscontro quando vi è convergenza rispetto allo specifico fatto materiale oggetto del racconto
Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014 (De Falco)
Richiama la necessità di individuare il nucleo essenziale delle propalazioni rispetto allo specifico fatto materiale e al rilievo assegnato dal dichiarante
Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023 (Gallina)
Avverte che divergences relative a elementi circostanziali restano irrilevanti salvo che non siano sintomatiche di insufficiente attendibilità dei chiamanti
Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)
Principio delle Sezioni Unite: credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva devono essere vagliate unitariamente; le chiamate de relato possono trovare riscontro anche in altre chiamate purché vi sia convergenza individualizzante su circostanze rilevanti
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Stabilisce che la Corte di Cassazione, nel sindacare vizî di motivazione sulle misure cautelari, verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni in ordine alla gravità del quadro indiziario
Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006 (Spennato)
Ricorda i limiti del sindacato di legittimità: la verifica non equivale a un riesame del merito probatorio secondo i canoni del giudizio di responsabilità
Sez. 1, n. 8799 del 23/01/2018 (Petruolo)
Principio secondo cui il giudizio di credibilità non può essere soddisfatto dal mero rinvio a valutazioni compiute in altri procedimenti; il giudice deve svolgere una motivata valutazione autonoma
Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019 (Birra)
Indicazione che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve basarsi su ragioni che lo hanno indotto a collaborare e sulla valutazione della precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni, più che sulle sole qualità morali del soggetto
Massime di principio
- Nel valutare dichiarazioni di correità/reità per fatti remoti occorre isolare e verificare la convergenza sul nucleo essenziale del racconto; discrepanze su particolari secondari non precludono di per sé l'attendibilità
- La credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva vanno valutate unitariamente: non esiste un ordine tassativo tra gli accertamenti previsti dall'art. 192 c.p.p.
- Il giudice del merito deve motivare in modo congruo e logico la sua valutazione della gravità indiziaria; la Cassazione controlla la congruità e la logicità della motivazione ma non riconsidera i fatti come nel merito
- Rilievi ricavati da procedimenti distinti (es. false chiamate in altri fatti o breve durata di collaborazione) non determinano automaticamente l'inattendibilità delle dichiarazioni: serve una valutazione autonoma e motivata che consideri precisione, coerenza e contesto
- Per la sussistenza della gravità indiziaria è decisivo il riscontro reciproco su circostanze rilevanti e materialmente individuabili (thema probandum), non l'identità pedissequa di tutti i dettagli descritti dai diversi dichiaranti
- Le divergenze esplicabili con il tempo trascorso, il ruolo differente dei dichiarante o la natura del racconto possono essere ragionevole giustificazione di discrasie; il giudice deve esplicitare tale nesso nella motivazione
- In sede di impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione su misure cautelari, la parte deve dimostrare che la motivazione del giudice è illogica, incongruente o omissiva rispetto ai principi di diritto; altrimenti il rigetto è probabile
- Nelle ipotesi di reati commessi da gruppi organizzati, la valutazione delle chiamate deve privilegiare la convergenza sugli aspetti strutturali e funzionali dell'evento criminale (ruoli, ordini d'azione, modalità essenziali)
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