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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7933 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune contestava la decisione della CTR di Bologna che aveva escluso l'assoggettamento a ICI di un fabbricato non accatastato, utilizzato per l'allevamento suinicolo. Sosteneva che l'attività non fosse agricola, poiché superava i limiti previsti dall'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, e che il contribuente non avesse dimostrato né i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993 né la strumentalità del fabbricato all'attività agricola. Il Comune deduceva inoltre l'insufficiente motivazione della CTR sulla ruralità dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e ha confermato la non debenza dell'ICI. Poiché era pacifico che il fabbricato, non iscritto al catasto, fosse destinato all'allevamento di animali, risultava integrato il requisito di ruralità previsto dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993 per le costruzioni strumentali all'attività agricola. Il superamento dei limiti dell'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, rilevante ai fini della qualificazione del reddito per l'IRPEF, non incideva sull'esenzione ICI, trattandosi di imposte diverse. Il Comune è stato condannato a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) — disciplina ICI

    "Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli"; per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

    La soggezione a ICI presuppone che l'immobile rientri nella nozione fiscale di fabbricato; le unità immobiliari rurali, in presenza dei requisiti di legge, sono escluse da tale nozione.

  • D.L. n. 557/1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133/1994 e successive modificazioni

    "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola ... e in particolare destinate ... all'allevamento ed al ricovero degli animali".

    Un fabbricato strumentale destinato all'allevamento può essere riconosciuto rurale se sussistono i requisiti previsti dalla norma. Per gli immobili non accatastati, tali requisiti possono essere accertati direttamente dal giudice tributario e devono essere provati dal contribuente che invoca l'esenzione.

  • D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009

    "Non si considerano fabbricati le unità immobiliari ... per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9".

    La disposizione, quale norma di interpretazione autentica, collega l'esclusione dall'ICI alla sussistenza dei requisiti di ruralità. Per i fabbricati già classificati come rurali opera l'esclusione automatica; per quelli non accatastati il giudice può accertare direttamente la ruralità.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 32 — reddito agrario

    Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'allevamento può impedire la qualificazione del reddito come agrario ai fini IRPEF, ma non determina automaticamente l'assoggettamento del fabbricato a ICI, poiché le due imposte perseguono presupposti e finalità differenti.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato da Cass., Sezioni Unite, n. 18565/2009

    La classificazione catastale rurale attribuita a un immobile comporta l'esclusione dall'ICI. Per gli immobili non iscritti al catasto, invece, il giudice tributario può accertare la ruralità sulla base della prova fornita dal contribuente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, la ruralità di un fabbricato strumentale destinato all'allevamento deve essere valutata secondo i requisiti specifici dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993, non esclusivamente secondo i criteri di determinazione del reddito agrario previsti dall'art. 32 del TUIR.
  • Il fatto che un'attività di allevamento produca reddito non qualificabile come agrario ai fini IRPEF non comporta automaticamente che il fabbricato utilizzato perda la ruralità e diventi imponibile ai fini ICI.
  • Per un fabbricato non accatastato, l'esenzione non è automatica: il contribuente deve provare la destinazione strumentale all'attività agricola e gli altri requisiti di ruralità applicabili.
  • Quando l'immobile è già classificato catastalmente come rurale, l'esenzione ICI discende dalla classificazione, salvo impugnazione della stessa da parte del Comune; quando non è accatastato, la ruralità può essere accertata direttamente dal giudice tributario.
  • La destinazione effettiva dell'immobile all'allevamento o al ricovero degli animali costituisce un elemento centrale per il riconoscimento della ruralità, purché siano dimostrati gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

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