Cassazione Penale, Ordinanza n. 09151/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna a sei mesi di reclusione per detenzione, cessione e coltivazione di sostanze stupefacenti. I motivi erano tre: 1) deduzione dell'uso personale dello stupefacente, con contestazione della finalità di spaccio; 2) lamentato vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; 3) lamentato vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi investissero profili di valutazione della prova e ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità, quando sorretti da motivazione congrua. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva fondato la finalità di spaccio su elementi convergenti: coltivazione in casa, presenza di strumenti tipici dello spaccio, quantità e purezza delle sostanze, numero di dosi ricavabili e telefonate ricevute dall'imputato. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto insindacabile la valutazione sul trattamento sanzionatorio e ha giudicato congruo il lieve scostamento dal minimo edittale, nonché non meritevole il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
fattispecie di detenzione, cessione e coltivazione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrata la finalità di spaccio sulla base degli indici fattuali valorizzati dalla sentenza di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi per giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una rivalutazione del compendio probatorio o a una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua, esauriente e logica.
- La finalità di spaccio può essere desunta da una pluralità di indici sintomatici convergenti, quali la modalità della coltivazione, il possesso di strumenti tipici del confezionamento, il quantitativo e la purezza della sostanza, il numero di dosi ricavabili e ulteriori elementi sintomatici come i contatti con potenziali acquirenti.
- La valutazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non viziata e coerente con la gravità concreta del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08861/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08864/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →