Sentenza del 05/12/2019 n. 31797 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva accertato maggiori IRES, IRAP e IVA per il 2004 utilizzando i prelevamenti, pari complessivamente a 99.756,11 euro, effettuati su conti correnti intestati a F.G., persona collegata alla società: socio titolare dell'80% della R. Finanziaria s.p.a., a sua volta unico socio della C. s.r.l. Una parte dei prelevamenti era stata effettuata da dipendenti della società e un'altra parte derivava dall'incasso di assegni circolari emessi dalla stessa società. L'Amministrazione li aveva quindi considerati ricavi non dichiarati e acquisti non fatturati. La CTR aveva annullato la pretesa ritenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato adeguatamente la riferibilità dei movimenti alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, dichiarando errata la ripartizione dell'onere della prova effettuata dalla CTR. Ha stabilito che, quando l'Amministrazione dimostra anche tramite presunzioni la sostanziale riferibilità alla società di conti intestati a soci o soggetti collegati, non deve provare che ogni singola movimentazione costituisca un'operazione aziendale. Spetta invece alla società fornire una prova analitica e puntuale dell'estraneità di ciascun movimento all'attività d'impresa, della sua inclusione nelle dichiarazioni o della sua irrilevanza fiscale. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7
"l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari ... riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali"
La norma consente di utilizzare, nell'accertamento delle imposte sui redditi, i dati dei conti formalmente intestati a terzi quando l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni, la loro natura fittizia o la sostanziale riferibilità alla società. Una volta superata tale soglia, opera una presunzione relativa e il contribuente deve giustificare analiticamente le singole movimentazioni.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2 e n. 7
"il contribuente ... deve fornire la prova contraria che dei movimenti bancari ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che gli stessi sono irrilevanti ai fini di una maggiore pretesa fiscale"
La disciplina dell'accertamento IVA attribuisce analogo rilievo presuntivo ai movimenti bancari, anche se risultanti da conti intestati a soggetti collegati. La prova contraria deve essere specifica, documentata e riferita a ogni singola operazione.
Art. 2697 c.c.
La decisione applica il principio generale sull'onere della prova coordinandolo con le presunzioni legali relative previste dalla normativa tributaria: l'Ufficio deve provare i fatti fondanti della presunzione, mentre il contribuente deve dimostrare l'estraneità o l'irrilevanza fiscale delle operazioni.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
Sono le disposizioni processuali poste a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione: violazione o falsa applicazione di legge e vizio della motivazione. Il motivo relativo alla motivazione è rimasto assorbito dopo l'accoglimento della censura sulla violazione di legge.
Massime di principio
- I movimenti bancari su conti intestati a soci, amministratori o altri soggetti collegati possono essere utilizzati contro una società se esistono elementi concreti, anche presuntivi, che ne dimostrino la sostanziale riferibilità all'impresa.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito tali elementi, non è necessario che dimostri autonomamente la natura aziendale di ogni singolo movimento: l'onere passa al contribuente.
- La società deve giustificare ogni operazione in modo analitico e documentato, dimostrando che è personale, estranea all'attività, già contabilizzata oppure fiscalmente irrilevante.
- Giustificazioni generiche, richiami alla normalità dei prelievi personali o alla capacità reddituale del titolare non sono sufficienti a superare la presunzione bancaria.
- In sede di rinvio, il giudice deve esaminare concretamente la prova fornita per ciascuna movimentazione e motivare espressamente l'esito della verifica.
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