Cassazione Penale, Sentenza n. 10470/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Trento che aveva dichiarato il convenuto colpevole degli illeciti di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2‑bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo a) e dell'art. 116, comma 15, secondo periodo, dello stesso decreto (capo b). Il ricorso propone tre motivi: (1) discrasia tra dispositivo e motivazione nella determinazione della pena (il dispositivo indica "anni uno e mesi due di arresto ed euro 1.500 di ammenda" mentre la motivazione calcola "mesi uno e giorni dieci e 1500"), con conseguente illegittimità della pena perché il Tribunale ha operato un aumento della sola pena pecuniaria anziché applicare correttamente il criterio per reati con sanzioni eterogenee; (2) mancata motivazione circa la sussistenza della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., nonostante la non evidente unità di disegno tra guida in stato di ebbrezza e guida senza patente; (3) concessione della sospensione condizionale della pena motivata solo con il riferimento a "un solo precedente non ostativo", senza la necessaria valutazione prognostica favorevole di non recidiva ai sensi dell'art. 163 c.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato la discrepanza tra dispositivo e motivazione e l'illegalità del calcolo della pena: il Tribunale aveva incrementato la sola multa anziché applicare il criterio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 40983/2018) per il cumulo di reati con sanzioni eterogenee, che impone di effettuare l'aumento sulla pena del reato più grave e ragguagliare l'aumento della pena detentiva a pena pecuniaria ex art. 135 c.p. Inoltre la Corte ha censurato la mancata motivazione sulla continuazione e l'assenza della prognosi di non recidiva nella concessione della sospensione condizionale. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa composizione.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis
Riferimento alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza e alla previsione dell'aumento della pena per il comma 2-bis; la Corte rileva che l'aumento va correttamente computato nel calcolo complessivo della pena secondo le regole sul cumulo/continuazione
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 116, comma 15, secondo periodo
Riferimento alla fattispecie della guida senza patente, qui qualificata come reato punito esclusivamente con pena pecuniaria (capo satellite)
codice penale - art. 81
Rilevata l'applicazione del cumulo giuridico (continuazione) tra i reati; la Corte sottolinea l'obbligo di motivare adeguatamente la sussistenza della continuazione quando non risulti evidente
codice penale - art. 135
Norma utilizzata per il ragguaglio della parte di pena detentiva aumentata in pena pecuniaria quando il reato satellite è punito solo con multa; la Corte ricorda che l'aumento sulla pena detentiva deve essere convertito/ragguagliato a pena pecuniaria
codice penale - art. 163
Criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena: la Corte evidenzia che la decisione richiede una prognosi favorevole di non recidiva e non può fondarsi solo sulla presenza di un precedente non ostativo
Sentenza Sezioni Unite n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia e altro)
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen.
Le Sezioni Unite prescrivono come operare il calcolo dell'aumento in ipotesi di reati con sanzioni eterogenee: applicare il criterio della pena unica progressiva (moltiplicazione) e poi preservare il genere della pena del reato satellite convertendo/ragguagliando la parte di aumento detentivo in pena pecuniaria
Massime di principio
- Quando si applica la continuazione tra reati con sanzioni eterogenee (es. reato principale con pena detentiva e reato satellite solo pecuniario) occorre applicare il criterio di pena unica progressiva (moltiplicazione) e poi ragguagliare l'aumento della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p., evitando di limitarsi ad aumentare solo la sanzione pecuniaria.
- Il dispositivo della sentenza deve coincidere con la motivazione: il calcolo della pena va chiaramente esposto (pena base, aumenti, riduzioni, effetti della continuazione) per consentire il controllo di legalità.
- La declaratoria di continuazione (art. 81 c.p.) richiede motivazione adeguata soprattutto quando l'unità di disegno o la convergenza finalistica tra i reati non è evidente; non è sufficiente un automatismo nel computo della pena.
- La concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) presuppone una valutazione prognostica favorevole di non recidiva: il giudice deve motivare tale previsione, non limitandosi a constatare la presenza di precedenti "non ostativi".
- In caso di errori nel calcolo della pena o di mancata motivazione su elementi essenziali (continuazione, prognosi di non recidiva), la sentenza è annullabile e di norma si rinvia per nuovo giudizio.
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