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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07049/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva due motivi: 1) violazione di legge (art. 4, comma 3, L. 110/1975 e art. 133, comma 1 c.p.) per non avere la Corte d'appello qualificato il fatto come di lieve entità e non aver applicato la sola ammenda, nonostante elementi come l'attività agricola, la tipologia dei coltelli e la condotta al momento del controllo; 2) errato calcolo della diminuzione di pena per il rito abbreviato, avendo il Tribunale applicato una riduzione inferiore di un mese rispetto a un terzo della pena base.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla prima questione (merito) la Corte territoriale era corretta nel non riconoscere il caso di lieve entità, avendo regardato il numero e la tipologia dei coltelli (due, uno con lama di 13 cm su lunghezza complessiva di 25 cm) e la condotta dell'imputato (trovato in possesso degli strumenti dopo essere evaso dagli arresti domiciliari; l'attività agricola era inconferente poiché l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari). Sul secondo motivo, la deduzione è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'erronea applicazione della misura della diminuente, quando la pena concreta resta nei limiti edittali, costituisce pena illegittima e non pena illegale, con conseguente inammissibilità del motivo proposto ex novo in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 21 aprile 1975, n. 110

    La valutazione del caso di lieve entità ai reati concernenti le armi richiede di considerare non solo le dimensioni dell'arma ma anche numero, modalità del fatto e personalità del reo; elementi quali il possesso di più coltelli e la fuga dagli arresti domiciliari possono escludere l'applicabilità della diminuente.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma contestata nell'imputazione (richiamata come fatto): la sentenza conferma la condanna per i reati contestati, tenuto conto delle circostanze del caso.

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Riguarda la diminuzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che una contestazione sulla misura della diminuente sollevata per la prima volta in cassazione sia inammissibile se la pena risultante resta nei limiti edittali, poiché l'errore attiene a illegittimità di pena e non a pena illegale.

  • Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024 (giurisprudenza richiamata)

    Precedente richiamato per affermare che, nei reati di armi, vanno considerate tutte le modalità del fatto e la personalità del reo per valutare la lieve entità; l'esistenza di condotte come l'evasione dagli arresti domiciliari conferisce particolare significato al porto ingiustificato.

  • Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022 (giurisprudenza richiamata)

    Principio secondo cui l'erronea applicazione della misura diminutiva per il rito abbreviato, quando la pena concreta resta nei limiti edittali, configura una pena illegittima e non una pena illegale, con conseguenze sull'ammissibilità del motivo in cassazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio dell'inammissibilità incolpevole: qui la Corte ha escluso che ricorra una ipotesi di inammissibilità incolpevole, giustificando la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio su reati connessi alle armi, per riconoscere il caso di lieve entità occorre valutare globalmente numero e tipologia degli strumenti, modalità del fatto e personalità dell'imputato; non è sufficiente richiamare l'attività lavorativa se circostanze obiettive (es. arresti domiciliari) ne escludono l'esercizio.
  • La presenza di armi con lama di considerevole lunghezza o di più strumenti tende a escludere l'ipotesi di lieve entità, soprattutto se accompagnata da condotte aggravanti (per es. evasione dagli arresti domiciliari).
  • Questioni processuali o di calcolo della diminuzione di pena connesse al rito abbreviato devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito: sollevare tali vizi per la prima volta in cassazione può renderli inammissibili se la pena concreta resta entro i limiti edittali.
  • L'erronea applicazione di una diminuente che non porta la pena oltre i limiti edittali è qualificata come illegittimità della pena e non come illegittimità formale perseguibile d'ufficio in cassazione; ciò limita le possibilità di riesame in sede di legittimità.
  • Un ricorso in cassazione ritenuto inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende), salvo che non ricorra un'ipotesi di inammissibilità incolpevole.

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