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Sentenza

Sentenza del 15/06/2017 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta di registro - Cessione d'azienda - Riqualificazione in cessione di singoli beni soggetta ad imposta - Art. 2, terzo comma, lett.b), d.P.R. n. 633 del 1972

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione, ai fini dell'imposta di registro, di due cessioni di impianti radiotelevisivi avvenute a pochi mesi di distanza. Occorreva stabilire se si trattasse di autonome cessioni di singoli beni, soggette al regime IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, oppure di una cessione frazionata di azienda, rilevante ai fini dell'imposta di registro. La valutazione doveva considerare la complementarietà dei beni trasferiti, la sequenza temporale delle operazioni e la disciplina speciale applicabile agli impianti televisivi.

La decisione

La sentenza ha affermato che, nel settore degli impianti televisivi, più trasferimenti collegati possono integrare una cessione frazionata di azienda quando gli atti risultano complementari e temporalmente ravvicinati. L'art. 27 del d.lgs. n. 177 del 2005 consente di parlare di mera cessione di beni e non di azienda soltanto quando vengono trasferite semplici attrezzature televisive. Pertanto, ove le operazioni riguardino un complesso organizzato idoneo all'esercizio dell'attività, la riqualificazione come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro è legittima. Il testo non indica espressamente l'esito processuale in termini di accoglimento o rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 2, terzo comma, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972

    La cessione di beni che non costituiscono un'azienda o un ramo d'azienda può rientrare nell'ambito delle operazioni escluse dall'IVA secondo la disciplina richiamata; la qualificazione concreta dipende però dal fatto che sia trasferito un complesso organizzato oppure singoli beni.

  • Art. 27, d.lgs. n. 177 del 2005

    Nel settore radiotelevisivo, la cessione di mere attrezzature televisive costituisce cessione di beni, mentre il trasferimento di un complesso funzionale all'esercizio dell'attività può configurare una cessione d'azienda.

Massime di principio

  • Per distinguere la cessione di singoli beni dalla cessione d'azienda non conta soltanto la forma dei contratti, ma la sostanza economica dell'operazione.
  • Più atti separati possono essere considerati unitariamente quando sono temporalmente ravvicinati, funzionalmente complementari e collegati al trasferimento della stessa attività.
  • Nel settore radiotelevisivo, il trasferimento di sole attrezzature depone per una cessione di beni; il trasferimento di un insieme organizzato e idoneo a proseguire l'attività depone invece per una cessione d'azienda.
  • La riqualificazione come cessione d'azienda comporta l'applicazione dell'imposta di registro, con conseguenze fiscali diverse rispetto alla cessione di singoli beni.
  • Per valutare casi analoghi occorre esaminare il contenuto complessivo degli atti, la loro cronologia, i beni trasferiti e la loro capacità di mantenere l'autonoma funzionalità dell'impresa.

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