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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17984/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che gli aveva applicato la pena richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso deduceva, in modo generico, la mancanza di motivazione in punto di responsabilità e, inoltre, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero estranee ai motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. a specifici profili tassativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti possono essere dedotti solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sulla motivazione in tema di responsabilità e sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono state considerate non deducibili in questa sede. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua i soli motivi di ricorso per cassazione proponibili contro la sentenza di patteggiamento, in via tassativa

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il mancato proscioglimento, ma ritenuto motivo non deducibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    fondamento della declaratoria di inammissibilità "senza formalità" e della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice del reato oggetto di patteggiamento

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili doglianze diverse da quelle espressamente contemplate.
  • Le censure relative alla motivazione in punto di responsabilità non sono deducibili contro la sentenza di patteggiamento, poiché tale tipo di decisione è impugnabile solo per vizi specificamente tipizzati dalla legge.
  • Il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando dedotto come autonomo motivo avverso il patteggiamento, non integra di per sé un motivo di ricorso consentito se non si colloca nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo il regime previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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