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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13066/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione ex art. 1137 c.c. di una delibera assembleare condominiale del 6 febbraio 2006, con la quale erano stati deliberati, tra l’altro, la cessione a un condomino di una porzione della corte condominiale e l’avvio delle pratiche di accatastamento delle cantine. Le condomine impugnanti sostenevano: a) che la convocazione dell’assemblea fosse viziata perché l’avviso era stato lasciato nella cassetta postale anziché inviato con raccomandata, come previsto dallo statuto; b) che la delibera fosse nulla o comunque invalida per mancanza del consenso unanime di tutti i condomini su una decisione incidente su beni comuni e diritti individuali; c) che mancasse il consenso delle altre comproprietarie. Il Tribunale rigettava l’impugnazione. In appello, la Corte territoriale dichiarava la nullità della delibera limitatamente al punto 5, relativo alla cessione della corte, ritenendo necessario il consenso unanime espresso; confermava il rigetto per il punto 7 sull’accatastamento, ritenendo sufficiente l’assenso di una delle comproprietarie presente all’assemblea; escludeva inoltre la cessazione della materia del contendere. Il Condominio ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 1137 e 2377 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere perché, dopo la delibera impugnata, era intervenuta una nuova delibera del 20 marzo 2007, avente il medesimo oggetto (punto 5 e punto 7), non impugnata da alcuno, che aveva sostituito la precedente e soddisfatto l’interesse delle parti, eliminando ogni utilità concreta della decisione sulla prima delibera. Nel ricorso incidentale, la resistente contestava la statuizione sulle spese e, in via subordinata, sosteneva che anche sul punto 7 la Corte d’appello avesse errato nel ritenere sufficiente un consenso implicito, poiché per incidere sui diritti individuali dei condomini era necessario il consenso espresso e unanime.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Condominio, ritenendo fondata la censura sulla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha affermato che, quando la delibera impugnata sia sostituita da una successiva delibera adottata sull’identico ordine del giorno e non impugnata, occorre verificare se l’impugnante abbia già ottenuto, per effetto della nuova deliberazione, la satisfazione della propria pretesa e quindi il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio. La Corte d’appello si era limitata a rilevare che non vi era stata una totale eliminazione delle ragioni di contrasto, senza compiere tale verifica. Per questo motivo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    Norma richiamata per l’impugnazione delle delibere condominiali; la Corte la considera nel quadro del giudizio volto a verificare l’attualità dell’interesse alla decisione dopo la sopravvenienza di una nuova delibera.

  • art. 2377 c.c.

    detto in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio

    La sostituzione della delibera impugnata con altra conforme alla legge, che faccia venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti, determina cessazione della materia del contendere.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per affermare il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito della nuova deliberazione.

  • art. 1108, comma 3, c.c.

    Nel giudizio di merito viene richiamato per affermare che per gli atti che incidono sui diritti individuali sulle cose comuni è necessario il consenso unanime dei partecipanti.

  • art. 1139 c.c.

    Norma di collegamento che consente l’applicazione, in materia condominiale, della disciplina sulla comunione e quindi dell’art. 1108, comma 3, c.c.

  • art. 1376 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale come parametro della necessità di un consenso espresso per gli atti dispositivi.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la necessità di una forma e di un consenso espresso per atti incidenti su diritti reali o proprietà.

Massime di principio

  • La sostituzione di una delibera assembleare impugnata con una successiva delibera sul medesimo oggetto può determinare la cessazione della materia del contendere, purché la nuova deliberazione elimini concretamente la situazione di contrasto e faccia venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • In presenza di una dedotta cessazione della materia del contendere, il giudice di merito deve verificare in concreto se la parte abbia già ottenuto, tramite la sopravvenienza, la tutela sostanziale richiesta; non è sufficiente affermare in modo generico che permangono alcune ragioni di contrasto.
  • La censura in cassazione del mancato rilievo della cessazione della materia del contendere integra un error in procedendo e consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti di causa.
  • Quando il ricorso principale è accolto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le censure incidentali che presuppongono la decisione sul merito della delibera possono restare assorbite, con rinvio al giudice di merito anche per la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreGiudicatoLitisconsorzio necessario

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