Cassazione Civile, Ordinanza n. 11905/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società operante nel commercio di altri autoveicoli veniva sottoposta a verifica fiscale per gli anni d'imposta 2015-2020 dalla Guardia di Finanza; all'esito veniva redatto processo verbale e, con avviso di accertamento per il solo anno 2018, l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile, contestando l'inesistenza oggettiva di operazioni fatturate da una cooperativa per il noleggio di un carrello elevatore e di una lavasciuga pavimenti, beni che secondo i verificatori non sarebbero mai stati nella disponibilità della società. La contribuente impugnava l'atto e in primo grado otteneva l'accoglimento del ricorso; l'Agenzia proponeva appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado lo rigettava. In cassazione l'Agenzia articolava cinque motivi: il primo per nullità della sentenza di appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; il secondo per ultrapetizione e violazione del thema decidendum; il terzo per violazione delle norme sui poteri istruttori e di controllo; il quarto per violazione dello Statuto del contribuente in tema di verifica; il quinto per violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sull'onere probatorio. La società intimata non svolgeva difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente e quindi inesistente sotto il profilo costituzionale, perché priva di una reale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del rigetto dell'appello e basata su formule generiche e apodittiche. Di conseguenza ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro mancanza o apparenza integra nullità deducibile in cassazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Anche la sentenza tributaria deve essere motivata in modo effettivo e intelligibile; una motivazione solo apparente è nulla.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando il controllo sul solo minimo costituzionale.
art. 111, comma 6 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; il sindacato di legittimità interviene se essa manca, è apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 31 d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nel controllo fiscale; la questione resta assorbita.
art. 51 d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nel controllo fiscale; la questione resta assorbita.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedotta pronuncia oltre il devolutum; motivo assorbito.
artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamati per dedotta violazione del perimetro del giudizio tributario; motivo assorbito.
art. 12 l. 212/2000
Richiamato per dedotta violazione delle garanzie del contribuente in sede di verifica; motivo assorbito.
art. 39, primo comma, d.P.R. 600/1973
Richiamato per contestare la base normativa dell'accertamento; motivo assorbito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova sulla fondatezza della pretesa fiscale; motivo assorbito.
art. 1176 c.c.
Richiamato in relazione alla diligenza e alla valutazione dell'operato; motivo assorbito.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
Richiamato per il regime probatorio nel processo tributario; motivo assorbito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza di merito è nulla quando sia solo apparente, ossia quando non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per decidere la controversia.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione resta confinato al rispetto del minimo costituzionale: non sono più deducibili vizi di mera insufficienza o contraddittorietà, ma solo mancanza, apparenza, perplessità o obiettiva incomprensibilità della motivazione.
- La sentenza tributaria deve confrontarsi con i motivi di impugnazione dedotti dalle parti e non può risolversi in formule generiche o affermazioni apodittiche prive di un effettivo esame delle questioni devolute.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per nullità della motivazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- In caso di cassazione per vizio della motivazione della decisione di merito, la causa va rinviata al giudice di secondo grado in diversa composizione per un nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto affermati.
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