Cassazione Penale, Sentenza n. 13162/2025 del 04/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 314 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione: si censura che la Corte territoriale non abbia esaminato gli atti allegati che dimostrerebbero ritardi e inadempienze nella procedura di riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata (richiesta del 20/12/2021, riconoscimento del beneficio il 22/09/2022 con esecuzione dell'ordine di scarcerazione), con conseguente detenzione eccedente di 28 giorni rispetto alla data in cui avrebbe dovuto essere liberata (25/08/2022). La difesa rileva che informazioni richieste dal Tribunale di sorveglianza erano già disponibili dalla Procura e che vi sono stati ritardi nell'individuazione del soggetto competente per la relazione comportamentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale è contraddittoria perché, pur censurando ritardi, ha negato la materia di ingiusta detenzione limitandosi ad invocare la discrezionalità nell'attribuzione del beneficio, senza verificare se i ritardi fossero giustificati o avessero determinato illegittimo prolungamento della detenzione. Ha quindi disposto che la Corte d'appello verifichi i termini del ritardo, la loro giustificazione e se essi configurino ingiusta detenzione; ha anche demandato alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La Corte richiama la giurisprudenza che ha interpretato l'art. 314 c.p.p. alla luce della pronuncia n. 310/1996 della Corte costituzionale, distinguendo i casi in cui l'ingiustizia deriva da vicende esecutive successive alla condanna e ammettendo la riparazione se la detenzione eccedente è determinata da un errore dell'autorità procedente (non da valutazione discrezionale) che cagiona ritardo nell'adeguamento dell'ordine di esecuzione.
Sentenza Corte costituzionale n. 310/1996
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. nella parte che non prevedeva la riparazione per la detenzione ingiusta conseguente a erroneo ordine di esecuzione; la Corte di legittimità ne trae due letture: una restrittiva (riparazione solo per ingiusta cautela) e una estensiva (anche per errori esecutivi).
Cass. Sez.4, n. 40949 del 23/04/2015 (D'Agui)
Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015 - dep. 12/10/2015, D'Agui
Orientamento che limita la riparazione nei casi in cui la discrepanza tra pena inflitta e pena eseguita derivi da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione; sottolinea la distinzione rispetto ai casi di custodia cautelare ingiusta.
Cass. Sez.4, n. 18542 del 14/01/2014 (Truzzi)
Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014 - dep. 05/05/2014, Truzzi
Ritiene che la tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione per liberazione anticipata determini ingiusta detenzione e costituisca titolo per la domanda di riparazione, se il ritardo non è riconducibile a valutazione discrezionale ma a errore dell'autorità.
Cass. Sez.4, n. 47993 del 30/09/2016 (Pittau)
Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016 - dep. 14/11/2016, Pittau
Conferma che la tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione per liberazione anticipata determina ingiusta detenzione; l'ordine di esecuzione deve essere adeguato immediatamente alla nuova data di fine pena.
Cass. Sez.4, n. 57203 del 21/09/2017 (Paraschiva)
Sez. 4, del 21/09/2017, Paraschiva, n. 57203/2017
Sposa un'interpretazione estensiva della pronuncia costituzionale: la riparazione è possibile anche per vicende esecutive successive alla condanna quando vi sia un errore dell'autorità procedente e non una mera discrezionalità.
Massime di principio
- La tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione per riconoscimento di benefici (es. liberazione anticipata) può configurare ingiusta detenzione e dare titolo a riparazione quando il ritardo dipende da errori o omissioni dell'autorità e non da valutazioni discrezionali.
- La discrezionalità nella concessione del beneficio non esclude automaticamente il diritto alla riparazione: va accertato se il ritardo sia effetto di una valutazione discrezionale o di un errore procedurale/violazione di legge.
- Al giudice di merito spetta verificare i termini del ritardo (data della richiesta, date delle comunicazioni ricevute, data di riconoscimento del beneficio, data effettiva di scarcerazione) e valutare se i ritardi siano giustificati nei tempi fisiologici della procedura o rappresentino un illecito prolungamento della detenzione.
- Il danneggiato deve documentare in modo preciso le date e le comunicazioni rilevanti; la controparte (amministrazione) dovrà giustificare i ritardi con elementi concreti.
- La presenza di un comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che abbia concorso al ritardo può escludere la riparazione; in assenza di tale condotta, il ritardo imputabile all'autorità è rilevante.
- In caso di accertamento di ingiusta detenzione per ritardo esecutivo, il giudice deve quantificare il periodo di detenzione illegittima e decidere la riparazione conformemente alle norme vigenti.
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