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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1467 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego di rimborso dell'IRPEF versata dopo la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 289/2002. Deduceva, in particolare, l'assenza del presupposto impositivo, sostenendo che il terreno oggetto della compravendita non fosse edificabile e che, pertanto, la differenza tra il valore di acquisto e quello di rivendita non fosse imponibile. Contestava inoltre l'irretrattabilità della definizione agevolata e chiedeva il rimborso delle somme versate.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato l'impossibilità di ottenere il rimborso delle somme versate in relazione alle annualità definite mediante condono. Ha ritenuto che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata costituisca una scelta volontaria e irrevocabile del contribuente, con effetti assimilabili a una definizione transattiva della controversia. Tale scelta preclude sia il rimborso delle somme pagate sia il successivo riesame dell'esistenza del presupposto impositivo, salvo il caso di errore materiale manifesto e riconoscibile. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il contribuente è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre agli accessori indicati.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 8

    La definizione agevolata delle annualità fiscali, una volta richiesta dal contribuente, produce effetti preclusivi e non consente normalmente di chiedere successivamente il rimborso delle somme versate o di rimettere in discussione il presupposto dell'imposta.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1 e 6

    Norme richiamate dal contribuente per sostenere la non imponibilità della plusvalenza derivante dalla vendita del terreno; la Corte non le ha esaminate nel merito perché la definizione agevolata aveva precluso il riesame della pretesa tributaria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 81

    Norme invocate con riferimento alla rilevanza fiscale della cessione del terreno e alla sua edificabilità; anche tali questioni sono rimaste assorbite dall'irretrattabilità della definizione agevolata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio della sentenza della CTR, ma non esaminato in concreto poiché il rigetto del motivo sulla definizione agevolata rendeva superflua la valutazione degli altri motivi.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di condono o definizione agevolata è normalmente una scelta volontaria, con effetti giuridici vincolanti e non assimilabile a una semplice dichiarazione modificabile.
  • Dopo aver aderito alla definizione agevolata, il contribuente non può normalmente chiedere il rimborso delle somme pagate sostenendo che l'imposta non fosse dovuta o che mancasse il presupposto impositivo.
  • L'adesione al condono comporta, in linea generale, la rinuncia a discutere nel merito la pretesa tributaria, inclusa la natura imponibile del reddito o dell'operazione contestata.
  • Un'eventuale contestazione successiva è ammessa solo in circostanze eccezionali, come un errore materiale manifesto e riconoscibile; il semplice ripensamento o una diversa valutazione giuridica non sono sufficienti.
  • Prima di aderire a una sanatoria fiscale occorre quindi valutare se convenga definire la posizione pagando quanto richiesto oppure proseguire la controversia ordinaria sul presupposto e sull'ammontare dell'imposta.

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