Sentenza del 17/02/2016 n. 4246 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l'anno d'imposta 2004 l'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi e maggiore materia imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, applicando un indice di ricarico del 2,14% anziché quello dichiarato dal contribuente, pari all'1,31%. L'accertamento si fondava sulla rilevante sproporzione tra costi e ricavi, ritenuta indice di gestione gravemente antieconomica. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'avviso, mentre la Commissione regionale aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, rideterminando il reddito accertato al 40%, anche considerando la mancata estensione dell'analisi a tre anni d'imposta e l'ubicazione dell'azienda vicino a grandi supermercati. Il contribuente ha impugnato tale decisione in Cassazione deducendo, tra l'altro, carenza e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Il primo motivo presentava una commistione non chiara di diverse censure, mentre le doglianze sulla motivazione non rispettavano il perimetro dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012. La Corte ha inoltre precisato che l'omesso esame di singoli elementi probatori non equivale all'omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, e che non è possibile ottenere in Cassazione una nuova valutazione delle prove. Anche il secondo motivo mirava sostanzialmente a una rilettura delle risultanze processuali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché con applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 132 c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per carenza di motivazione deve essere formulata in modo specifico e distinguibile dagli altri motivi di impugnazione.
Art. 113, comma 2, c.p.c.
La doglianza relativa alla violazione della norma, se proposta insieme ad altre censure in modo promiscuo e non chiaramente separato, può risultare inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale. Non è più sufficiente lamentare una motivazione semplicemente insufficiente o una diversa valutazione delle prove; occorre indicare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
Art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012
La riforma ha ridotto l'ambito del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, escludendo il controllo sulla mera sufficienza o persuasività della motivazione.
Art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile
È richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel senso della limitazione del controllo della Cassazione al minimo costituzionale della motivazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti, dei documenti o delle prove già esaminati dai giudici di merito.
- Dopo la riforma del 2012, la contestazione della motivazione è ammissibile solo se riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, non la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Un motivo di ricorso che cumula violazione di legge, nullità della sentenza, contraddittorietà della motivazione e omesso esame senza distinguere chiaramente le singole censure può essere dichiarato inammissibile.
- La contestazione dell'apprezzamento delle prove deve essere distinta dalla denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo: la prima riguarda il merito ed è normalmente preclusa in Cassazione, mentre la seconda può essere esaminata solo entro i rigorosi limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- In presenza di una sproporzione significativa tra costi e ricavi, l'Amministrazione finanziaria può valorizzare l'antieconomicità della gestione come elemento presuntivo, ma la quantificazione concreta resta soggetta alla valutazione del giudice di merito.
- Chi propone ricorso per Cassazione deve articolare ogni motivo in modo chiaro, autosufficiente e coerente con il relativo vizio denunciato, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo processo sul merito.
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