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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16886/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordine di esecuzione n. 10/2025 emesso il 23/09/2025 dalla Procura di Aosta nella parte in cui non disponeva la sospensione dell'esecuzione. Ha dedotto: a) esistenza dello stato di tossicodipendenza e di un percorso terapeutico già in corso (art. 94 d.P.R. n. 309/1990); b) omissione da parte del P.M. di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la valutazione della liberazione anticipata relativa a periodi di presofferto, con conseguente riduzione della pena residua sotto la soglia dei 4 anni; c) omissione nell'ordine di esecuzione del computo della pena da espiare tenendo conto delle detrazioni ex art. 54 ord. pen.; d) mancata assunzione di prova decisiva relativamente alla documentazione sanitaria prodotta; e) violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e finalità rieducativa per presunta discriminazione rispetto ad altri soggetti.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso. Sul merito: i) primo e quarto motivo (tossicodipendenza e percorso terapeutico) sono infondati in assenza della certificazione formale attestante lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma: il sistema richiede che il ricorrente alleghi al pubblico ministero la documentazione che renda l'istanza, prima facie, ammissibile; il P.M. verifica la completezza formale ma non entra nel merito del programma; elementi indiziari non sostituiscono la certificazione formale; ii) secondo e terzo motivo (liberazione anticipata e computo delle detrazioni) sono inammissibili: la censura circa detrazioni e presofferto è generica e non specifica quali periodi o detrazioni non siano stati valutati; inoltre, deduzioni su detrazioni astratte future non sono pertinenti all'oggetto dell'incidente ex art. 656 c.p.p.; iii) quinto motivo (violazione principi costituzionali) è inammissibile per essere mero enunciato di diritto privo di concreto riferimento fattuale o comparativo. Conseguentemente il ricorso è nel suo complesso infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Definisce i limiti per la sospensione dell'esecuzione: si valuta la durata della pena residua (comma 5) e il P.M. non deve disporre la sospensione quando l'istanza è inammissibile ai sensi del T.U. stupefacenti; il comma 8 autorizza il controllo formale da parte del P.M. senza sindacare il merito del programma terapeutico

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Prevede la sospensione dell'esecuzione per i tossicodipendenti che seguono un programma terapeutico: l'accesso richiede certificazione formale dello stato di tossicodipendenza e dell'idoneità del programma

  • art. 91 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Norme procedurali connesse alle istanze e alla documentazione richiesta: rileva per il controllo formale della documentazione da parte dell'autorità

  • art. 54 ord. pen.

    Riguarda detrazioni e benefici (es. liberazione anticipata) ai fini del computo della pena; la Corte richiama che deduzioni su detrazioni astratte future non sono pertinenti nell'incidente ex art. 656 c.p.p. se non riferite a periodi di presofferto concretamente indicati

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Imposta l'obbligo di omissione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Per ottenere la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 94 T.U. stupefacenti è indispensabile allegare certificazione formale dello stato di tossicodipendenza e dell'idoneità del programma terapeutico: prove indiziarie non sono sufficienti.
  • Il pubblico ministero verifica la completezza e regolarità formale della documentazione allegata ma non entra nel merito della efficacia o adeguatezza del programma terapeutico; l'onere probatorio iniziale grava sul ricorrente.
  • Le doglianze relative al computo della pena e alle detrazioni devono essere concrete e specificare i periodi contestati; censure generiche o calcoli astratti sono inammissibili.
  • I rilievi costituzionali (uguaglianza, finalità rieducativa) richiedono un concreto confronto fattuale e la specificazione dei soggetti comparati; affermazioni generiche sono inammissibili.
  • In caso di rigetto del ricorso l'istante può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare attentamente la fondatezza e la completezza documentale prima di proporre ricorso.

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