Cassazione Penale, Sentenza n. 16886/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordine di esecuzione n. 10/2025 emesso il 23/09/2025 dalla Procura di Aosta nella parte in cui non disponeva la sospensione dell'esecuzione. Ha dedotto: a) esistenza dello stato di tossicodipendenza e di un percorso terapeutico già in corso (art. 94 d.P.R. n. 309/1990); b) omissione da parte del P.M. di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la valutazione della liberazione anticipata relativa a periodi di presofferto, con conseguente riduzione della pena residua sotto la soglia dei 4 anni; c) omissione nell'ordine di esecuzione del computo della pena da espiare tenendo conto delle detrazioni ex art. 54 ord. pen.; d) mancata assunzione di prova decisiva relativamente alla documentazione sanitaria prodotta; e) violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e finalità rieducativa per presunta discriminazione rispetto ad altri soggetti.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Sul merito: i) primo e quarto motivo (tossicodipendenza e percorso terapeutico) sono infondati in assenza della certificazione formale attestante lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma: il sistema richiede che il ricorrente alleghi al pubblico ministero la documentazione che renda l'istanza, prima facie, ammissibile; il P.M. verifica la completezza formale ma non entra nel merito del programma; elementi indiziari non sostituiscono la certificazione formale; ii) secondo e terzo motivo (liberazione anticipata e computo delle detrazioni) sono inammissibili: la censura circa detrazioni e presofferto è generica e non specifica quali periodi o detrazioni non siano stati valutati; inoltre, deduzioni su detrazioni astratte future non sono pertinenti all'oggetto dell'incidente ex art. 656 c.p.p.; iii) quinto motivo (violazione principi costituzionali) è inammissibile per essere mero enunciato di diritto privo di concreto riferimento fattuale o comparativo. Conseguentemente il ricorso è nel suo complesso infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
Definisce i limiti per la sospensione dell'esecuzione: si valuta la durata della pena residua (comma 5) e il P.M. non deve disporre la sospensione quando l'istanza è inammissibile ai sensi del T.U. stupefacenti; il comma 8 autorizza il controllo formale da parte del P.M. senza sindacare il merito del programma terapeutico
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Prevede la sospensione dell'esecuzione per i tossicodipendenti che seguono un programma terapeutico: l'accesso richiede certificazione formale dello stato di tossicodipendenza e dell'idoneità del programma
art. 91 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norme procedurali connesse alle istanze e alla documentazione richiesta: rileva per il controllo formale della documentazione da parte dell'autorità
art. 54 ord. pen.
Riguarda detrazioni e benefici (es. liberazione anticipata) ai fini del computo della pena; la Corte richiama che deduzioni su detrazioni astratte future non sono pertinenti nell'incidente ex art. 656 c.p.p. se non riferite a periodi di presofferto concretamente indicati
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Imposta l'obbligo di omissione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 94 T.U. stupefacenti è indispensabile allegare certificazione formale dello stato di tossicodipendenza e dell'idoneità del programma terapeutico: prove indiziarie non sono sufficienti.
- Il pubblico ministero verifica la completezza e regolarità formale della documentazione allegata ma non entra nel merito della efficacia o adeguatezza del programma terapeutico; l'onere probatorio iniziale grava sul ricorrente.
- Le doglianze relative al computo della pena e alle detrazioni devono essere concrete e specificare i periodi contestati; censure generiche o calcoli astratti sono inammissibili.
- I rilievi costituzionali (uguaglianza, finalità rieducativa) richiedono un concreto confronto fattuale e la specificazione dei soggetti comparati; affermazioni generiche sono inammissibili.
- In caso di rigetto del ricorso l'istante può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare attentamente la fondatezza e la completezza documentale prima di proporre ricorso.
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