Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 260 del 12-11-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti contributivi del D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, che estende fino al 31 dicembre 1993 l’applicazione di alcune norme della legge n. 223/1991 alle imprese industriali, comprese le edili e talune cooperative agricole, costituite e operanti in specifiche aree di declino industriale o nel Mezzogiorno, con organico medio nel semestre precedente da 5 a 15 dipendenti. Vengono chiariti il nuovo requisito occupazionale, l’obbligo di versamento del contributo CIG 0,90%, dei contributi per la mobilità, gli effetti sulle agevolazioni contributive, nonché le istruzioni operative per codifiche, DM10/2, conguagli e regolarizzazioni.

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali: estensione delle norme L. 223/1991 a imprese industriali di 5-15 dipendenti in aree di declino industriale e nel Mezzogiorno

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali: effetti contributivi del D.L. n. 398/1992

La circolare fornisce le istruzioni applicative sugli effetti contributivi dell’art. 1, secondo comma, del D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, convertendo in obblighi operativi le modifiche introdotte alla disciplina della legge n. 223/1991. L’intervento riguarda soprattutto imprese industriali di piccole dimensioni operanti in specifiche aree di declino industriale e, in parte, nel Mezzogiorno, con riflessi su CIG straordinaria, mobilità, agevolazioni contributive e modalità di denuncia DM10/2.

Ambito di applicazione territoriale e soggettivo

La norma estende fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni della legge n. 223/1991 in materia di integrazione salariale straordinaria, mobilità e riduzione del personale alle imprese industriali costituite e operanti:

  • nelle aree di declino industriale individuate per l’Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2052/88;
  • nelle aree di cui al Testo unico degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978 e successive modificazioni.

La circolare richiama inoltre l’elenco delle aree italiane ammissibili al contributo CEE, riportato negli allegati, con esempi applicativi come Torino e Perugia, per chiarire che l’ammissibilità può riguardare l’intera provincia o solo singoli comuni o porzioni di territorio.

Requisito occupazionale ridotto a 5 dipendenti

In tali zone il limite occupazionale per l’applicazione della disciplina della legge n. 223/1991 è ridotto a 5 dipendenti medi nel semestre precedente, anziché a più di 15 dipendenti come previsto per la generalità delle aziende industriali.

Ai fini del computo devono essere considerati:

  • lavoratori di qualsiasi qualifica, inclusi dirigenti e lavoratori a domicilio;
  • apprendisti;
  • assunti con contratti di formazione.

Il lavoratore assente, anche se non retribuito, è escluso dal conteggio solo se è stato sostituito da altro lavoratore, che va allora computato. Nel caso di trasferimento d’azienda, il requisito va verificato dal datore di lavoro subentrante dalla data del trasferimento. Nelle aziende di nuova costituzione il requisito si determina in relazione ai mesi di attività effettiva, se inferiori al semestre; per il primo mese si assume la forza occupazionale di quel mese. La media occupazionale comprende anche periodi di sosta di attività e sospensioni stagionali.

Contributi dovuti: CIG straordinaria, mobilità e Gescal

La circolare ricostruisce il coordinamento tra la disciplina generale e la deroga introdotta dal D.L. n. 398/1992.

Per il finanziamento della CIG straordinaria continua a trovare applicazione il contributo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della L. n. 407/1990, di cui:

  • 0,60% a carico del datore di lavoro;
  • 0,30% a carico dei lavoratori interessati.

Tale contributo, per effetto dell’art. 1, secondo comma, del D.L. n. 398/1992, torna dovuto dal periodo di paga in corso al 9 ottobre 1992 fino al 31 dicembre 1993 per le imprese industriali, comprese quelle edili, che occupano da 5 a 15 dipendenti nelle aree interessate.

Per il finanziamento dell’indennità di mobilità la legge n. 223/1991 prevede:

  • il contributo permanente dello 0,30% di cui all’art. 16, comma 2, lett. a);
  • il contributo transitorio dello 0,43% di cui all’art. 7, comma 11, dovuto fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.

Per le imprese rientranti nella deroga, dal periodo di paga in corso al 9 ottobre 1992 fino al 31 dicembre 1993 è dovuto il contributo dello 0,30%, mentre dal medesimo periodo fino al 31 dicembre 1992 è dovuto anche il contributo dello 0,43%.

In corrispondenza del contributo transitorio di mobilità, la circolare precisa che i datori di lavoro versano la Gescal ridotta allo 0,27% per il periodo 9 ottobre 1992 - 31 dicembre 1992, in sostituzione della quota ordinaria del 0,70% a loro carico.

Campo di applicazione dei contributi e categorie escluse

I contributi di mobilità di cui all’art. 7, comma 11, e all’art. 16, comma 2, lett. a), L. n. 223/1991 si calcolano sul monte retributivo assoggettato al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e sono dovuti dalle imprese industriali, diverse da quelle edili, destinatarie dell’intervento straordinario di CIG.

Il monte retributivo comprende anche le retribuzioni dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, indipendentemente dalla possibilità per tali soggetti di beneficiare dei trattamenti collegati.

Sono invece esclusi:

  • gli apprendisti;
  • i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, limitatamente a quelli per i quali la contribuzione datoriale è assolta con la misura del contributo settimanale previsto per gli apprendisti;
  • altre categorie per le quali sia previsto il medesimo beneficio contributivo ridotto.

Codifica delle aziende e controlli di procedura

Le Sedi devono attribuire alle aziende industriali, comprese le cooperative ex L. n. 240/1984, costituite e operanti nelle aree di declino industriale, il codice di autorizzazione di nuova istituzione "0N", con effetto dal 1° ottobre 1992, avente il significato di azienda costituita e operante nelle aree di declino industriale di cui all’obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2052/88.

Per le aziende operanti nei territori di cui al T.U. sul Mezzogiorno, individuate tramite codice Sede o codice "0L", il controllo del limite occupazionale viene rapportato a 5 dipendenti. Lo stesso vale per le cooperative agricole ex L. n. 240/1984 e per le imprese dei settori ausiliari indicate dalla circolare, operanti nelle aree economico-territoriali considerate.

Le operazioni di codifica devono essere completate entro il 15 dicembre 1992, così da consentire l’esatto controllo delle denunce DM10.

Modalità di versamento, denunce DM10/2 e regolarizzazioni

I contributi devono essere versati a partire dalla denuncia DM10 relativa al mese di ottobre 1992, da presentare entro il 20 novembre 1992.

La procedura automatizzata di gestione delle denunce sarà adeguata alle nuove regole con riferimento alle denunce aventi periodo di competenza ottobre 1992. Le aziende che non abbiano potuto adeguarsi per ottobre 1992 possono regolarizzare con la denuncia di novembre, da presentare entro il 20 dicembre 1992, maggiorando gli interessi di differimento.

La circolare disciplina nel dettaglio l’esposizione nel DM10/2 delle differenze dovute, con l’utilizzo dei seguenti codici:

  • M149 per la CIG straordinaria;
  • M151 e M152 per i contributi di mobilità;
  • P501 per il recupero Gescal dovuto per effetto del contributo transitorio di mobilità;
  • Q930 per gli interessi di differimento.

Per la Gescal ridotta dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1992, in caso di esposizione separata, va utilizzato il codice P530 in luogo di P500.

Le aziende che eseguono la regolarizzazione devono richiedere l’annullamento di eventuali note di addebito già emesse per il mese di ottobre 1992. Le successive regolarizzazioni restano soggette alla disciplina ordinaria dei ritardati versamenti.

Sgravi per il Mezzogiorno e cooperative agricole

Per le aziende destinatarie dell’art. 14 L. n. 183/1976 e successive modifiche, nonché dello sgravio incentivante di cui all’art. 1, comma 2, D.L. n. 383/1992, le regolarizzazioni determinano un aumento degli importi sgravabili sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro.

Ai fini del versamento delle differenze contributive, le aziende devono seguire le regole ordinarie senza applicare la riduzione per sgravio; il recupero delle somme maggiori spettanti a titolo agevolativo va esposto nel quadro D del DM10/2 con:

  • codice L164 per il conguaglio sgravio L. 183/1976;
  • codice L302 per il conguaglio sgravio D.L. n. 383/1992.

Per le cooperative agricole ex L. n. 240/1984 beneficiarie della riduzione contributiva ex L. n. 48/1988 o delle agevolazioni ex L. n. 67/1988, la circolare indica i codici:

  • V866 per la riduzione del 60% delle differenze contributive a carico del datore di lavoro;
  • V867 per lo sgravio dell’85%, 60% o 80%, a seconda della zona agricola o montana interessata.

Mobilità: riduzione degli importi dovuti dalle imprese di 5-15 dipendenti

Per ogni lavoratore collocato in mobilità, l’art. 5, comma 4, L. n. 223/1991 prevede, in generale, il versamento in trenta rate mensili di una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità, ridotto a tre volte in caso di accordo sindacale.

Per le imprese industriali rientranti nella nuova disciplina, tali importi sono dimezzati:

  • da sei a tre volte il trattamento mensile iniziale di mobilità;
  • da tre a una volta e mezza in caso di accordo sindacale.

La circolare osserva anche che tale riduzione incide sugli importi dovuti ai sensi dell’art. 5, comma 6, della stessa legge, poiché si riduce la base di calcolo dei cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni tra l’inizio del tredicesimo mese successivo al decreto di ammissione alla CIG e la data di completamento del programma.

Agevolazioni contributive per nuove assunzioni

L’art. 2, comma 4, del D.L. n. 398/1992 introduce una nuova agevolazione per i datori di lavoro che:

  • non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’art. 1 L. n. 223/1991;
  • non abbiano effettuato riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo assunzioni finalizzate ad acquisire professionalità sostanzialmente diverse;
  • assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in CIG straordinaria dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento da almeno sei mesi.

In tali casi, per dodici mesi la contribuzione datoriale è pari a quella prevista per gli apprendisti, mentre resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore secondo le misure ordinarie. La circolare segnala che con tale norma viene soppressa, nell’art. 20, comma 1, L. n. 223/1991, la possibilità di assumere con contratto di reinserimento anche i lavoratori in CIGS; dal 9 ottobre 1992, dunque, nell’ambito di quell’articolo restano agevolabili solo i lavoratori percettori da dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione.

Permane invece la possibilità, prevista dall’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, di assumere lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS per il medesimo periodo.

Istruzioni operative per le nuove assunzioni agevolate

Le Sedi, alla ricezione del nulla osta all’avviamento al lavoro, devono attribuire alle posizioni aziendali il codice di autorizzazione "5Q", che assume anche il significato di azienda beneficiaria della contribuzione ridotta per gli apprendisti ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.L. n. 398/1992.

Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori di lavoro devono:

  • calcolare i contributi sull’intera aliquota contributiva, senza riduzioni, usando il codice tipo contribuzione "86";
  • esporre nella casella COD i codici 186 per gli operai e 286 per gli impiegati, con le diciture "OP DL. 398/92" e "IMP. DL 398/92";
  • indicare il numero dei lavoratori, le retribuzioni complessive e le giornate retribuite;
  • riportare nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" l’importo dei contributi così determinato.

In alternativa, per la sola quota a carico del datore di lavoro, va utilizzato il codice L180 con la dicitura "Rid. art. 2, c. 4 DL 398/92".

Se si applica la contribuzione nella misura fissa prevista per gli apprendisti, vanno usati:

  • il codice S164 con la dicitura "CTR. APPR/20" quando il contributo comprende la quota INAIL;
  • il codice S165 con la dicitura "CTR. APPR/21" quando il contributo non comprende la quota INAIL.

In questi casi vanno indicati il numero dei dipendenti e delle settimane di riferimento, mentre non va riportata la retribuzione. Quando la contribuzione previdenziale è esposta separatamente da quella assistenziale, quest’ultima deve essere inclusa con quella degli altri dipendenti esposti separatamente, mentre i contributi previdenziali relativi ai lavoratori interessati restano esposti con i codici 186 e 286.

Punti principali

Ambito di applicazione territoriale e soggettivo

L’art. 1, secondo comma, del D.L. n. 398/1992 estende fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni della legge n. 223/1991 in materia di CIG straordinaria, mobilità e riduzione del personale alle imprese industriali che occupano da 5 a 15 dipendenti e che siano costituite e operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché nelle aree del T.U. sul Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978 e successive modificazioni).

Requisito occupazionale ridotto a 5 dipendenti

Nelle aree interessate il requisito occupazionale per l’assoggettamento alle norme della legge n. 223/1991 è ridotto da più di 15 a 5 dipendenti, calcolati in media nel semestre precedente. Sono ricompresi nel computo tutti i lavoratori di qualunque qualifica, compresi lavoranti a domicilio, dirigenti, apprendisti e assunti con contratti di formazione; il lavoratore assente non retribuito è escluso solo se sostituito da altro lavoratore, che viene allora computato. Per trasferimento d’azienda il requisito va verificato dal subentro; per le nuove aziende si considera il periodo di attività effettiva, e per il primo mese la forza occupazionale di quel mese.

Contributo 0,90% per il finanziamento della CIG straordinaria

La circolare richiama il contributo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della L. n. 407/1990, già dovuto dalle imprese industriali per il finanziamento degli interventi straordinari di CIG. Dopo la modifica introdotta dalla L. n. 223/1991, il contributo non era più dovuto dalle aziende industriali con fino a 15 dipendenti; il D.L. n. 398/1992 lo reintroduce, dal periodo di paga in corso al 9 ottobre 1992 al 31 dicembre 1993, per le imprese industriali, comprese le edili, operanti nelle aree indicate e con organico medio da 5 a 15 dipendenti.

Contributi per l’indennità di mobilità e rapporto con la Gescal

Per le imprese interessate sono dovuti, dal periodo di paga in corso al 9 ottobre 1992 al 31 dicembre 1993, il contributo dello 0,30% di cui all’art. 16, comma 2, lett. a), L. n. 223/1991 e, dal medesimo periodo al 31 dicembre 1992, il contributo transitorio dello 0,43% di cui all’art. 7, comma 11. Per tali periodi, per effetto dell’esonero previsto dalla legge, i datori di lavoro versano la Gescal ridotta allo 0,27% invece della quota ordinaria del 0,70% a loro carico. La circolare precisa che tali contributi si applicano alle imprese industriali diverse dalle edili e si calcolano sul monte retributivo assoggettato all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, includendo anche dirigenti e lavoratori a domicilio; restano esclusi apprendisti e alcune categorie assimilate con contribuzione agevolata.

Codifica delle aziende e controlli automatizzati

Le Sedi devono attribuire alle aziende industriali, comprese le cooperative ex L. n. 240/1984, costituite e operanti nelle aree di declino industriale l’apposito codice di autorizzazione "0N" con effetto dal 1° ottobre 1992. Per le aziende nel Mezzogiorno identificate tramite codice Sede o codice "0L", nonché per le cooperative agricole ex L. n. 240/1984 e per le imprese dei settori ausiliari indicate, il controllo del limite occupazionale viene rapportato a 5 dipendenti. Le operazioni di codifica devono essere completate non oltre il 15 dicembre 1992.

Versamenti, DM10/2 e regolarizzazioni

I contributi devono essere versati con la denuncia DM10 relativa al mese di ottobre 1992, da presentare entro il 20 novembre 1992. La procedura automatizzata sarà adeguata alle nuove disposizioni per le denunce con competenza ottobre 1992. Le aziende che non si adeguano per ottobre possono regolarizzare con la denuncia di novembre, entro il 20 dicembre 1992, maggiorando gli interessi di differimento. La circolare indica i codici da usare per CIG straordinaria (M149), mobilità (M151 e M152), recupero Gescal (P501), interessi (Q930) e, per la Gescal ridotta dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992, il codice P530 in luogo di P500.

Effetti per le aziende con sgravi Mezzogiorno e cooperative agricole

Le regolarizzazioni effettuate dalle aziende beneficiarie degli sgravi per il Mezzogiorno ex art. 14 L. n. 183/1976 e dello sgravio incentivante ex art. 1, comma 2, D.L. n. 383/1992 comportano un aumento degli importi sgravabili sulla quota a carico del datore di lavoro; il versamento delle differenze va eseguito senza ridurre l’importo per sgravio, mentre il recupero delle maggiori somme va esposto nel quadro D del DM10/2 con i codici L164 e L302. Per le cooperative agricole ex L. n. 240/1984, beneficiarie delle riduzioni ex L. n. 48/1988 o delle agevolazioni ex L. n. 67/1988, il recupero delle maggiori somme avviene con i codici V866 e V867, secondo la misura della riduzione o dello sgravio spettante.

Mobilità: riduzione degli importi a carico delle aziende di 5-15 dipendenti

Per le imprese industriali rientranti nella nuova disciplina, gli importi dovuti per ogni lavoratore collocato in mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, L. n. 223/1991 sono ridotti alla metà: da sei volte a tre volte il trattamento mensile iniziale di mobilità, ovvero da tre a una volta e mezza in caso di accordo sindacale. La riduzione incide anche sugli importi dell’art. 5, comma 6, poiché diminuisce la base di calcolo dei cinque punti percentuali dovuti per ogni periodo di trenta giorni successivo al tredicesimo mese.

Nuove agevolazioni per l’assunzione di lavoratori in CIGS

L’art. 2, comma 4, del D.L. n. 398/1992 introduce un’agevolazione per i datori di lavoro privi di sospensioni o riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo assunzioni per acquisire professionalità diverse, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari di CIG straordinaria dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento da almeno sei mesi. In tali casi, per dodici mesi, la contribuzione datoriale è quella prevista per gli apprendisti; la quota a carico del lavoratore resta quella ordinaria. La precedente disciplina dell’art. 20 L. n. 223/1991 viene modificata: dal 9 ottobre 1992 i datori di lavoro possono assumere dalla lista di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 soltanto lavoratori che fruiscono da dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, non più anche quelli in CIGS da pari periodo.

Istruzioni operative per le assunzioni agevolate

Le Sedi devono attribuire il codice di autorizzazione "5Q" alle posizioni aziendali interessate, con il nuovo significato di azienda beneficiaria della contribuzione ridotta per gli apprendisti ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.L. n. 398/1992. I datori di lavoro devono compilare il DM10/2 senza ridurre l’aliquota complessiva, utilizzando il codice tipo contribuzione "86" e, per i lavoratori, i codici 186 (operai) e 286 (impiegati); in alternativa, per la sola quota datoriale, vanno usati i codici L180. Se si applica la misura fissa degli apprendisti, si utilizzano i codici S164 o S165, con indicazione del numero dei dipendenti e delle settimane e senza indicare la retribuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.