Circolare numero 261 del 12-11-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la contabilizzazione degli oneri derivanti dai prepensionamenti previsti dall’art. 1 del D.L. n. 364/1992, convertito nella legge n. 406/1992, con istruzioni per la rilevazione degli oneri a carico dell’INPS e delle imprese, l’uso dei nuovi conti del piano contabile, le modalità di riscossione e l’aggiornamento dei partitari. Vengono inoltre indicati gli adempimenti delle Sedi per la rilevazione degli importi erogati, la predisposizione del prospetto di fine esercizio e la necessità di determinare correttamente gli oneri anche per le pratiche già definite e per quelle riferite agli artt. 27 e 29 della legge n. 223/1991.
Istruzioni procedurali e contabili sui pensionamenti anticipati ex art. 1 D.L. n. 364/1992
Istruzioni contabili e procedurali per i pensionamenti anticipati ex art. 1 D.L. n. 364/1992
La circolare disciplina la rilevazione contabile degli oneri connessi ai pensionamenti anticipati previsti dall’art. 1 del D.L. n. 364/1992, convertito nella legge n. 406/1992. Le istruzioni riguardano sia la contabilizzazione dell’onere relativo alla maggiore anzianità contributiva, sia la rilevazione dei contributi e dei crediti posti a carico delle imprese, oltre agli adempimenti informativi e di chiusura esercizio.
Rilevazione dell’onere a carico dell’istituto
Per l’onere relativo alla maggiore anzianità contributiva, l’Ufficio per la contabilità deve registrare a giornale il biglietto contabile di mod. SC 3 predisposto dalla procedura automatizzata richiamata nei messaggi n. 88 del 6 agosto 1992 e n. 05705 del 14 settembre 1992. La scrittura contabile prevede l’imputazione a debito del conto GAS 32/41 e a credito del conto FPR 22/50.
Oneri a carico delle imprese e modalità di contabilizzazione
Per gli oneri posti a carico delle imprese, l’Ufficio amministrativo trasmette all’Ufficio per la contabilità copia della lettera inviata alle aziende con allegato il piano di ammortamento, come previsto al punto 1.11.1 della circolare n. 198 del 30 luglio 1992. Il credito viene rilevato con i seguenti articoli contabili:
- GAS 00/41 a diversi a GAS 21/41, per l’importo relativo all’aumento dell’anzianità contributiva;
- GAS 22/41, per l’importo relativo alle rate di pensione anticipate.
Il conto GAS 00/41 deve essere assistito da apposito partitario, così da consentire la corretta gestione del credito e il suo aggiornamento nel tempo.
Riscossione dei crediti e gestione dei bollettini
Per la riscossione, i bollettini di versamento del conto corrente postale delle "riscossioni varie", predisposti dalle Sedi, devono contenere:
- denominazione e numero di matricola dell’impresa;
- indicazione del conto GAS 00/41;
- causale "art. 1 D.L. n. 364/1992".
Se all’impresa vengono richieste somme aggiuntive, sul retro del bollettino deve essere riportato il conto GAR 24/20. La circolare distingue inoltre due ipotesi:
- se l’impresa versa l’intero importo in unica soluzione, l’Ufficio per la contabilità imputa la riscossione a credito del conto GAS 00/41 e aggiorna il relativo partitario;
- se l’impresa sceglie il pagamento rateale, alla riscossione delle rate mensili la quota capitale e la quota interessi di dilazione, rilevate dal piano di ammortamento, sono imputate rispettivamente ai conti GAS 00/41 e GAR 24/10.
La riscossione di eventuali somme aggiuntive continua a essere imputata al conto GAR 24/20. Dopo la contabilizzazione, i bollettini sono trasmessi all’Ufficio amministrativo per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Sistemazioni contabili, esercizi successivi e pratiche già definite
Per le pratiche già definite al momento della ricezione della circolare, le Sedi devono procedere alle necessarie sistemazioni contabili con le stesse modalità indicate. Inoltre, all’inizio di ciascun esercizio, il saldo del conto GAS 00/41 deve essere riportato a nuovo.
L’allegato n. 1 introduce i conti di nuova istituzione GAS 00/41, GAS 21/41, GAS 22/41 e GAS 32/41, con denominazioni complete e abbreviate riferite rispettivamente al credito verso le aziende per il contributo dovuto a copertura degli oneri da pensionamento anticipato, al contributo per la maggiore anzianità assicurativa, al contributo per la copertura degli oneri per rate di pensionamento anticipato e all’onere per la copertura della maggiore anzianità assicurativa.
Evidenza di bilancio e dati da rilevare
Ai fini della rappresentazione nel bilancio della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali", l’Ufficio gestione pensioni deve mantenere un’evidenza specifica degli importi erogati per i prepensionamenti. In particolare devono essere rilevati:
- nominativo del beneficiario;
- numero e categoria della pensione e relativa decorrenza;
- data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione oppure dell’età pensionabile;
- importo delle rate di pensione erogate nell’anno.
Per consentire tale rilevazione, l’Ufficio liquidazione pensioni deve trasmettere all’Ufficio gestione pensioni i dati necessari relativi alle nuove liquidazioni.
Prospetto di fine esercizio e monitoraggio delle rate
A fine esercizio, le Sedi devono predisporre e trasmettere alla Direzione Generale il prospetto di cui all’allegato n. 2, secondo termini e modalità che saranno indicati con la circolare delle chiusure contabili. Il prospetto consente di determinare il totale delle rate di pensione al 31 dicembre, partendo dalle pensioni in carico al 1° gennaio e tenendo conto delle pensioni liquidate o ricostituite nell’anno, delle rate stornate dal mese successivo alla cessazione dello status di prepensionato e delle rate eliminate per altre cause.
Per le pensioni per le quali sia stato liquidato un supplemento a favore dei titolari di pensione o assegno di invalidità, nei righi A, B, C e D deve essere riportato soltanto l’importo delle rate corrispondente a tale supplemento, al netto dei trattamenti di famiglia e al lordo delle trattenute a vario titolo, secondo la nota dell’allegato.
Richiamo alle pratiche ex legge n. 223/1991 e conservazione dei dati
La circolare richiama infine l’esigenza di determinare gli oneri e la quota a carico delle aziende per tutte le pratiche di pensionamento anticipato liquidate sia in base al provvedimento in oggetto sia in applicazione degli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’obiettivo è consentire l’imputazione nell’esercizio 1992 e far emergere nello stesso esercizio tutti i riflessi economico-finanziari delle pratiche definite.
Viene anche ribadita la necessità, già indicata nel messaggio n. 5705 del 14 settembre 1992, di conservare su dischetto copia dei dati elaborati ai fini dell’aggiornamento del data base centrale dei prepensionamenti di prossima costituzione.
Punti principali
Oggetto della contabilizzazione degli oneri
La circolare fornisce le istruzioni procedurali e contabili per rilevare gli oneri connessi ai pensionamenti anticipati. La disciplina riguarda sia la maggiore anzianità contributiva riconosciuta, sia le rate di pensione anticipate, con separata evidenza degli importi a carico dell’istituto e di quelli posti a carico delle imprese.
Registrazioni contabili per gli oneri a carico dell’INPS
Per l’onere relativo alla maggiore anzianità contributiva, l’Ufficio per la contabilità registra a giornale il biglietto contabile di mod. SC 3, predisposto dalla procedura automatizzata richiamata nei messaggi n. 88 del 6 agosto 1992 e n. 05705 del 14 settembre 1992, imputando a debito il conto GAS 32/41 e a credito il conto FPR 22/50.
Rilevazione dei crediti verso le imprese
Per gli oneri a carico delle imprese, l’Ufficio amministrativo trasmette all’Ufficio per la contabilità copia della lettera inviata alle aziende con allegato il piano di ammortamento. Il credito viene contabilizzato con l’articolazione GAS 00/41 a diversi a GAS 21/41, per l’importo relativo all’aumento dell’anzianità contributiva, e a GAS 22/41, per l’importo relativo alle rate di pensione anticipate. Il conto GAS 00/41 deve essere assistito da apposito partitario.
Modalità di riscossione e gestione dei versamenti
I bollettini di versamento sul conto corrente postale delle "riscossioni varie" devono riportare denominazione e numero di matricola dell’impresa, indicazione del conto GAS 00/41 e la causale "art. 1 D.L. n. 364/1992". Se vengono richieste somme aggiuntive, sul retro del bollettino deve essere indicato il conto GAR 24/20. In caso di pagamento in unica soluzione, la riscossione va imputata a credito del conto GAS 00/41 con aggiornamento del partitario. In caso di pagamento rateale, la quota capitale e la quota interessi di dilazione, come risultano dal piano di ammortamento, sono imputate rispettivamente ai conti GAS 00/41 e GAR 24/10; le eventuali somme aggiuntive restano imputate al conto GAR 24/20.
Adempimenti successivi alla riscossione e gestione dei saldi
Dopo le operazioni contabili, l’Ufficio per la contabilità trasmette i bollettini di versamento all’Ufficio amministrativo per i successivi adempimenti. Per le pratiche già definite al momento della ricezione della circolare, le Sedi devono procedere alle sistemazioni contabili secondo le stesse modalità. All’inizio di ciascun esercizio, il saldo del conto GAS 00/41 deve essere riportato a nuovo.
Nuovi conti del piano contabile
L’allegato n. 1 istituisce quattro nuovi conti: GAS 00/41, GAS 21/41, GAS 22/41 e GAS 32/41, con denominazioni specifiche riferite al credito verso le aziende, al contributo per la maggiore anzianità assicurativa, al contributo per le rate di pensionamento anticipato e all’onere per la copertura della maggiore anzianità assicurativa.
Evidenza nel bilancio della gestione interventi assistenziali
Ai fini della rappresentazione nel bilancio della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali", l’Ufficio gestione pensioni deve tenere apposita evidenza del nominativo del beneficiario, del numero e categoria della pensione con relativa decorrenza, della data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione o dell’età pensionabile e dell’importo delle rate di pensione erogate nell’anno. L’Ufficio liquidazione pensioni deve fornire i dati necessari per le nuove liquidazioni.
Prospetto di fine esercizio e chiusura contabile
A fine esercizio le Sedi devono predisporre e trasmettere alla Direzione Generale il prospetto di cui all’allegato n. 2, secondo termini e modalità che saranno indicati con la circolare sulle chiusure contabili. Il prospetto riepiloga pensioni in carico al 1° gennaio, pensioni liquidate o ricostituite nell’anno, rate stornate dopo la cessazione dello status di prepensionato e rate eliminate per altre cause, per determinare il totale al 31 dicembre.
Determinazione degli oneri e pratiche pregresse
Le Sedi sono richiamate a determinare, per tutte le pratiche di pensionamento anticipato liquidate sia in base al provvedimento oggetto della circolare sia in base agli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i relativi oneri e la quota parte a carico delle aziende, così da imputarli all’esercizio 1992 e recepirne integralmente i riflessi economico-finanziari.
Archiviazione dati e aggiornamento del data base centrale
Viene ribadita la necessità, già evidenziata nel messaggio n. 5705 del 14 settembre 1992, di conservare su dischetto copia dei dati elaborati ai fini dell’aggiornamento del data base centrale dei prepensionamenti di prossima costituzione.
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