Sentenza del 28/07/2015 n. 3519 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - SOCIETÀ CANCELLATA - Conferimento mandato difensivo da parte del liquidatore - Invalidità - Ricorso - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale e per invalidità del mandato difensivo conferito dal liquidatore della società cancellata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato proposto per conto di una società già cancellata dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione, la società si estingue e non può più agire o essere convenuta in giudizio. Il liquidatore perde quindi la legittimazione sostanziale e processuale, che si trasferisce automaticamente ai soci. Di conseguenza, il mandato difensivo conferito dal liquidatore dopo l'estinzione della società è invalido, perché proveniente da un soggetto non più legittimato a rappresentarla.
Norme richiamate
Norme civilistiche e processuali sulla cancellazione della società dal registro delle imprese e sull'estinzione dell'ente
La cancellazione produce l'estinzione della società e impedisce che essa possa successivamente agire o essere convenuta in giudizio; la legittimazione processuale si trasferisce ai soci.
Norme sulla rappresentanza processuale e sul mandato difensivo
Il mandato deve essere conferito da un soggetto dotato di legittimazione a rappresentare la parte. Il mandato conferito dal liquidatore dopo la cancellazione della società è invalido.
Massime di principio
- Prima di proporre un ricorso occorre verificare che la parte sia ancora esistente e iscritta nel registro delle imprese.
- La cancellazione della società comporta l'estinzione dell'ente e il venir meno della legittimazione processuale del liquidatore.
- Dopo l'estinzione, le pretese e gli obblighi della società possono essere fatti valere o contestati dai soci, nei limiti previsti dalla legge.
- Un mandato difensivo sottoscritto dal liquidatore dopo la cancellazione non consente normalmente di sanare il difetto di rappresentanza e può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorso deve essere proposto dai soggetti che hanno acquisito la legittimazione, normalmente i soci, con un mandato difensivo da essi validamente conferito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 249 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Forlì
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →