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Sentenza

Sentenza del 07/09/2018 n. 21825 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una cartella notificata il 3 agosto 2006, relativa a IRPEF e ILOR per gli anni 1991 e 1992, per complessivi Euro 22.666,97. Ha sostenuto di aver già effettuato i versamenti dovuti e di non aver mai richiesto la sospensione prevista per il sisma della Sicilia orientale del 1990; ha inoltre eccepito la prescrizione e la tardività della riscossione. In Cassazione ha denunciato, tra l'altro, la violazione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Amministrazione dimostrare che egli avesse presentato domanda per beneficiare della sospensione dei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la sospensione prevista dall'ordinanza del 21 dicembre 1990 non fosse automatica, ma facoltativa e subordinata alla presentazione di un'apposita domanda. Poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva provato che il contribuente avesse richiesto la sospensione, l'Amministrazione restava soggetta ai termini ordinari per l'accertamento e la riscossione. La CTR aveva inoltre erroneamente posto a carico del contribuente la prova del mancato esercizio della facoltà e del pagamento, nonostante fosse decorso oltre un decennio e la conservazione delle ricevute non fosse più esigibile. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito annullando la cartella e condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 1

    La disposizione prevedeva la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché dei termini per l'accertamento e la riscossione, ma doveva essere letta insieme all'art. 5, comma 3, che subordinava il beneficio alla presentazione di una domanda.

  • Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 5, comma 3

    In ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione

    La necessità della domanda dimostra che la sospensione non operava automaticamente: il beneficio era facoltativo e volontario e l'Amministrazione doveva provare che il contribuente se ne fosse avvalso.

  • Art. 2697 c.c., comma 2

    L'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa o della sospensione dei termini gravava sull'Amministrazione. Non spettava al contribuente dimostrare di non aver richiesto il beneficio.

  • Art. 2220 c.c.

    Il decorso di oltre dieci anni rendeva non esigibile dal contribuente la conservazione e produzione delle ricevute di pagamento; tale circostanza non poteva tradursi in un indebito aggravamento del suo onere probatorio.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito dalla L. 11 luglio 2005, n. 156

    La questione relativa alla decadenza dei termini di riscossione è stata dichiarata assorbita, perché l'annullamento della cartella è stato deciso sulla base della violazione dell'onere della prova e dell'applicazione dei termini ordinari.

  • Articoli 24 e 111 Cost.

    Richiamati per il principio della ragione più liquida, che consente al giudice di decidere sulla questione di più agevole soluzione e idonea a definire il giudizio, senza esaminare previamente tutte le altre questioni.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione o sospensione fiscale è subordinata a una domanda del contribuente, non può presumersi il suo effetto automatico: l'Amministrazione deve provare che la domanda sia stata presentata.
  • Se l'Amministrazione fonda la tempestività dell'accertamento o della riscossione su una sospensione dei termini, deve dimostrare sia l'esistenza dei presupposti sia l'effettivo esercizio della facoltà da parte del contribuente.
  • Non è corretto imporre al contribuente la prova di un fatto negativo, come il mancato esercizio di una facoltà, soprattutto quando il lungo tempo trascorso rende ragionevolmente non più esigibile la conservazione dei documenti.
  • In presenza di una pretesa tributaria molto risalente, l'Amministrazione deve dimostrare il rispetto dei termini ordinari o l'esistenza di una valida causa di sospensione o proroga; in mancanza, la cartella può essere annullata.
  • Il giudice può decidere il processo sulla questione di merito più immediatamente risolutiva, senza esaminare tutte le ulteriori eccezioni, secondo il principio della ragione più liquida.

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