Sentenza del 14/01/2019 n. 128 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 8/2019 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Avviso di accertamento - Notifica - Prescrizione e decadenza - termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
E. S.p.A. ha contestato gli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2008-2012, sostenendo che l’annualità 2009 fosse estinta per decadenza e prescrizione, che le superfici dell’officina dovessero essere esentate perché destinate alla produzione e all’autosmaltimento di rifiuti speciali, che l’autosalone dovesse essere equiparato a un’autorimessa e che, in subordine, spettasse una riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero. Il Comune ha sostenuto la tempestività degli accertamenti, la legittimità della determinazione presuntiva delle superfici e l’assenza di prova sufficiente delle condizioni per esenzione o riduzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello della società e accolto l’appello del Comune. Ha stabilito che, ai fini della decadenza, è sufficiente la spedizione dell’avviso entro il termine quinquennale, senza necessità che la ricezione avvenga entro tale termine. Ai fini della prescrizione rileva invece la ricezione dell’atto, ma anche tale termine non risultava decorso per il 2009. È stata ritenuta legittima la determinazione presuntiva delle superfici, poiché il contribuente aveva impedito l’accertamento analitico e non aveva fornito prova idonea dell’estensione delle aree produttive di rifiuti speciali. Le fatture di smaltimento non dimostravano la superficie effettivamente esente. È stata inoltre confermata la distinzione regolamentare tra autosalone e autorimessa e negata la riduzione per rifiuti assimilati, non essendo stata fornita la documentazione necessaria. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 62, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La TARSU è dovuta per la detenzione di locali o aree, salvo le superfici improduttive di rifiuti o quelle in cui si producono rifiuti speciali smaltiti direttamente dal produttore.
La detenzione dell’immobile fa presumere la produzione di rifiuti. L’esenzione o la riduzione costituisce un’eccezione e deve essere provata dal contribuente, dimostrando sia la produzione di rifiuti speciali sia il loro smaltimento a proprie spese e l’esatta estensione delle superfici interessate.
Art. 68 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Consente la disciplina regolamentare delle categorie di locali e aree tassabili; è stata ritenuta legittima la distinzione tra autosaloni e autorimesse in ragione delle diverse funzioni commerciali e dell’afflusso di pubblico.
Art. 70, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Il termine collegato alla denuncia iniziale o di variazione decorre dal termine previsto per la relativa presentazione; per il 2009 la decorrenza è stata individuata nel 20 gennaio 2010.
Art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997
Consente all’ente locale di delegare al concessionario anche il potere di accertamento del tributo; nel caso concreto l’accertamento svolto dalla società incaricata è stato ritenuto legittimo.
Cass. civ., n. 19469 del 15 settembre 2014
Il contribuente che invoca l’esenzione per aree inutilizzabili o non produttive di rifiuti deve indicare le condizioni oggettive nella denuncia e provarle con elementi obiettivi o documentazione idonea.
Cass. civ., n. 775 del 14 gennaio 2011
L’onere di provare le condizioni per l’esenzione o la riduzione della superficie tassabile grava sul contribuente, trattandosi di un’eccezione alla regola generale della tassazione.
Cass. civ., n. 627 del 18 gennaio 2012
L’avvio al recupero di rifiuti assimilati non determina automaticamente l’esclusione della superficie dalla tassazione, ma può fondare una riduzione tariffaria proporzionata ai quantitativi recuperati, da provare con formulari o attestazioni di operatori autorizzati.
Massime di principio
- Per verificare la decadenza dell’ente impositore negli accertamenti tributari notificati a mezzo posta, occorre normalmente considerare la data di spedizione dell’atto entro il termine previsto, non necessariamente la data di ricezione.
- Per la prescrizione è invece normalmente necessario che l’atto interruttivo sia portato a conoscenza del debitore, poiché deve manifestare concretamente la volontà dell’ente di esigere il pagamento.
- Chi chiede l’esenzione o la riduzione TARSU/TARI per rifiuti speciali deve indicare tempestivamente le aree interessate e fornire una prova precisa sia della produzione dei rifiuti speciali sia del loro smaltimento o recupero a proprie spese.
- La prova deve riguardare anche la superficie effettivamente destinata all’attività produttiva di rifiuti speciali; non sono normalmente sufficienti dichiarazioni generiche, relazioni di parte incomplete o sole fatture prive di collegamento con le singole aree.
- Se il contribuente impedisce o rifiuta l’accertamento analitico delle superfici, l’amministrazione può ricorrere a presunzioni semplici, purché fondate su elementi ragionevoli e verificabili.
- La produzione di rifiuti assimilati e il loro avvio al recupero non comportano automaticamente l’esenzione della superficie: possono dare luogo a una riduzione tariffaria proporzionata, subordinata alla prova documentale dei quantitativi recuperati.
- La qualificazione dell’attività ai fini della tariffa dipende dalle caratteristiche effettive dei locali e dal regolamento comunale; locali commerciali come autosaloni e locali destinati al ricovero o alla manutenzione dei veicoli possono essere trattati diversamente.
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