Cassazione Penale, Sentenza n. 42779/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva erronea applicazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.) sostenendo che la Corte militare di appello avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Procura di Lucca) perché risultava un procedimento iscritto ai sensi dell'art. 328 c.p. per un reato comune ritenuto più grave di quello militare contestato (violazione di consegna). In sostanza, si contestava che, per connessione ex art. 12 lett. b) e art. 13 comma 2 c.p.p., la cognizione dovesse spettare in via esclusiva al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato/inammissibile e ha confermato la valutazione della Corte militare di appello. Il giudice di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione della Corte militare di appello secondo cui, dai dati acquisiti, presso la Procura di Lucca risultava soltanto una "iscrizione generica" ai sensi dell'art. 328 c.p. senza indicazione se il procedimento fosse iniziato ai sensi del primo o del secondo comma e senza formulazione di imputazione. Dato che l'eventuale reato previsto dal primo comma dell'art. 328 c.p. sarebbe più grave del reato militare, mentre il reato previsto dal secondo comma sarebbe meno grave, non poteva affermarsi che fosse pendente un procedimento ordinario per reato "più grave" tale da determinare la trasmissione della cognizione all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.p. Pertanto la giurisdizione militare è stata ritenuta legittima e resta confermata la condanna di Chessa per violata consegna (pena di mesi due e venti giorni di reclusione militare con sospensione condizionale e non menzione, come già deciso nei gradi precedenti).
Norme richiamate
art. 328 cod. pen.
presso la Procura della Repubblica di Lucca risulta una iscrizione generica ai sensi dell'art. 328 cod. pen., senza l'indicazione se il procedimento sia stato iniziato ai sensi del primo o del secondo comma di tale articolo del codice penale e senza che sia stata formulata una imputazione
La Corte ha rilevato che l'iscrizione generica non è sufficiente a stabilire che davanti all'Autorità ordinaria sia pendente un procedimento per l'ipotesi più grave (1° comma) piuttosto che per quella meno grave (2° comma); occorre una definizione più precisa per applicare la regola di connessione favorevole al giudice ordinario.
art. 13, comma 2, cod. proc. pen.
"fra reati comuni e reati militari", l'operatività della connessione, e la cognizione del giudice ordinario per tutti i reati, soltanto quando il reato comune è più grave - avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 16, comma 3, cod. proc. pen.
La norma stabilisce che la cognizione passa all'Autorità giudiziaria ordinaria quando il reato comune connesso è più grave di quello militare. Tale passaggio richiede un accertamento concreto e comparativo della gravità edittale e delle fattispecie applicabili.
art. 12, lett. b), cod. proc. pen.
criterio di connessione previsto dall'articolo 12, lett. b), cod. proc. pen.
Rilevato dal ricorrente come base per sostenere la connessione tra reati commessi con un unico atto; la Corte ha evidenziato che l'applicazione di tale criterio dipende dalla dimostrazione che il reato comune sia effettivamente più grave secondo i criteri dell'art. 16 c.p.p.
art. 16, comma 3, cod. proc. pen.
criteri previsti dall'art. 16, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che fornisce i criteri per determinare quale reato sia "più grave" (per esempio in termini di pena edittale); la Corte ha richiamato la necessità di tale valutazione per applicare l'art. 13, comma 2.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come riferimento per i motivi di cassazione (erronea applicazione della legge penale processuale); la Corte di Cassazione ha però ritenuto il motivo infondato perché la Corte militare di appello aveva fatto una corretta valutazione dei dati di fatto e di diritto relativi alla giurisdizione.
artt. 120 e 47, n. 2, cod. pen. mil.
violata consegna aggravata, di cui agli artt. 120 e 47, n. 2, cod. pen. mil.
Norme del codice penale militare richiamate per definire la fattispecie contestata a Chessa; la Corte militare ha ritenuto configurabile il reato militare di violata consegna nella condotta di distruzione della tessera sanitaria affidata.
Massime di principio
- La declinazione della giurisdizione tra giudice militare e ordinario per reati connessi richiede un accertamento concreto e preciso della pendency e della fattispecie davanti all'Autorità ordinaria: una "iscrizione generica" senza indicazione del comma applicato e senza imputazione non basta a trasferire la cognizione.
- Per applicare l'art. 13, comma 2, c.p.p. (connessione tra reati comuni e militari) è necessario che il reato comune sia effettivamente "più grave" secondo i criteri dell'art. 16, comma 3, c.p.p.; il confronto si basa su elementi concreti (pena edittale, tipologia di illecito) e non su ipotesi astratte.
- La qualificazione giuridica della condotta (ad es. se rientra nel primo o nel secondo comma dell'art. 328 c.p.) è decisiva per la soluzione della questione di giurisdizione: il giudice deve verificare se gli estremi del reato comune sussistono in concreto prima di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
- Le questioni di giurisdizione vanno esaminate dal giudice d'ufficio e non sono soggette alle preclusioni che valgono per la competenza; tuttavia l'esito dipende dalla completezza delle informazioni sul procedimento pendente davanti all'Autorità concorrente.
- In presenza di incertezze oggettive circa la fattispecie pendente davanti all'Autorità ordinaria (es. mancanza di imputazione o indicazione del comma applicato), il giudice del procedimento resta legittimato a trattenere la causa e decidere, salvo che non emerga con chiarezza la sussistenza di un reato comune piu' grave che imponga la trasmissione della cognizione.
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