Sentenza del 28/01/2019 n. 204 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - costi di start up - avviamento - non rientra. Contributi di start up - consolidato nazionale - soggetto erogatore - deducibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che i costi qualificabili come costi di start up, inclusi quelli di impianto e ampliamento, sono immediatamente deducibili. L'ammortamento dell'avviamento non è invece riconducibile ai costi di start up. I contributi ricevuti per l'avvio dell'attività non incrementano il valore dell'avviamento e, per l'impresa erogatrice appartenente al consolidato nazionale, risultano deducibili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dei costi di start up e dei contributi ricevuti in tale fase. I costi di impianto e di ampliamento rientrano tra i costi di start up e sono considerati immediatamente deducibili, mentre l'ammortamento dell'avviamento, inteso come valore della redditività futura dell'impresa, non rientra in tale categoria. È stato inoltre esaminato il trattamento dei contributi di start up ricevuti da una società appartenente a un consolidato nazionale e la deducibilità, per il soggetto erogatore, degli importi corrisposti.
Massime di principio
- I costi sostenuti per avviare o ampliare un'attività possono essere dedotti secondo la loro effettiva natura, senza assimilarli automaticamente all'avviamento.
- L'avviamento rappresenta la redditività futura dell'impresa e deve essere distinto dai costi direttamente sostenuti per l'avvio dell'attività; il relativo ammortamento non beneficia del trattamento riservato ai costi di start up.
- I contributi destinati all'avvio dell'attività non aumentano automaticamente il valore fiscale dell'avviamento, poiché hanno una funzione di sostegno finanziario e non costituiscono, di per sé, una componente del maggior valore economico dell'impresa.
- In presenza di un consolidato nazionale, la deducibilità del contributo erogato deve essere valutata in capo alla società che lo sostiene, purché il costo sia inerente, documentato e correttamente contabilizzato.
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