Sentenza del 01/03/2017 n. 1786 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale di famiglia - Non aggredibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale, sostenendo che i debiti tributari posti a fondamento dell'iscrizione erano riferibili ad annualità successive alla costituzione del fondo e all'attività imprenditoriale personale, quindi erano stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia. Poiché il fondo era stato regolarmente annotato a margine dell'atto di matrimonio e trascritto, i beni risultavano vincolati alla soddisfazione delle esigenze familiari e non aggredibili per debiti estranei a tali esigenze, quando il creditore ne conosceva la natura.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l'iscrizione ipotecaria non può produrre effetti esecutivi sui beni del fondo patrimoniale per i crediti tributari derivanti dall'attività imprenditoriale del contribuente, in quanto tali obbligazioni erano estranee ai bisogni della famiglia. Il vincolo del fondo comporta l'indisponibilità dei beni e impedisce l'esecuzione nei limiti in cui sussistano i presupposti di opponibilità e di conoscenza da parte del creditore.
Norme richiamate
Codice civile, disciplina del fondo patrimoniale
I beni del fondo patrimoniale sono destinati ai bisogni della famiglia e non possono essere aggrediti per debiti estranei a tali bisogni, quando il creditore conosceva tale estraneità.
La destinazione familiare dei beni costituisce un limite all'azione esecutiva dei creditori. L'opponibilità richiede la regolare pubblicità del fondo e la prova che il debito non era stato contratto per esigenze familiari e che il creditore conosceva tale circostanza.
Codice civile, articolo 170
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il divieto di esecuzione opera quando il debito è estraneo ai bisogni familiari e il creditore era consapevole di tale estraneità. I debiti derivanti dall'attività imprenditoriale del contribuente possono rientrare in questa categoria se non è dimostrato un collegamento concreto con le esigenze della famiglia.
Massime di principio
- Un fondo patrimoniale regolarmente costituito e reso opponibile ai terzi può proteggere i beni vincolati dall'esecuzione per debiti estranei ai bisogni della famiglia.
- La protezione non opera automaticamente per ogni debito: occorre verificare la data di costituzione del fondo, la regolare annotazione e trascrizione, la natura del debito e il suo concreto collegamento con le esigenze familiari.
- I debiti tributari derivanti dall'attività imprenditoriale o professionale non sono di per sé destinati ai bisogni della famiglia; il creditore deve però essere consapevole dell'estraneità del debito per poter essere impedito nell'esecuzione.
- La costituzione del fondo dopo la nascita del debito, eventuali irregolarità pubblicitarie o la prova che il debito serviva effettivamente al mantenimento della famiglia possono escludere o limitare la protezione.
- L'iscrizione ipotecaria e l'esecuzione sui beni del fondo devono essere valutate alla luce dei requisiti specifici del fondo patrimoniale e della natura dei singoli crediti, non solo della loro qualificazione come debiti fiscali.
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