Ordinanza n. 5298/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) dell'Ordinanza Dirigenziale n. 44/2026 (Reg. Part. n. ACQ/04/2026) del 02.02.2026, adottata dall'Ing. Generoso Serpico, Dirigente del Settore Transizione Ecologica - Terra dei Fuochi - Tutela del Territorio del Comune di Giugliano in Campania, pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data 03.02.2026 con n. prot. 0015723/2026-U, avente ad oggetto: "Accertamento inottemperanza all'Ordinanza di Lottizzazione Abusiva n. 138/2008 del 15/09/2008 - Acquisizione dell'area di sedime sita in Giugliano in Campania (NA) alla Via Rannola, Foglio 80, particelle varie”; e in particolare, delle seguenti particelle di diretta pertinenza dei ricorrenti: - p.lla n. 736 (ex 659), sub. 2 e 3 (Greco Maurizio e Franzil Giuseppina); - p.lla n. 657, sub. 6-7-8-9 (Ciccarelli Gaetano); - p.lla n. 681, sub. 1 e 4 (Ciardiello Ilaria); - p.lla n. 953 (ex 683), sub. 1 e 2 (Napolano Federica) -- (Doc. 1); B) dell'Ordinanza di Lottizzazione Abusiva n. 138/2008 del 15.09.2008, adottata dal Comune di Giugliano in Campania ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, per quanto d'interesse, e di ogni atto preordinato, connesso, conseguente e presupposto, ivi compresi, ove lesivi dei ricorrenti, i provvedimenti di diniego delle domande di condono edilizio adottati con prot. nn. 3783, 3758, 3786, 3787, 3799, 3800, 3784 e 3785 del 26.01.2009;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale del 2 febbraio 2026 di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di lottizzazione abusiva del 15 settembre 2008 e di acquisizione dell’area di sedime; impugnata anche l’originaria ordinanza di lottizzazione e, ove lesivi, i dinieghi di condono edilizio del 26 gennaio 2009
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’atto del 2026 che ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza comunale di lottizzazione abusiva n. 138/2008 e disposto l’acquisizione dell’area, limitatamente alle particelle di loro pertinenza. Hanno impugnato anche l’ordinanza del 2008 e i dinieghi di condono edilizio adottati nel 2009. Nella fase cautelare il TAR ha valutato il fumus della domanda, osservando che le censure relative alla legittimità dell’ordinanza di lottizzazione del 2008 risultano ormai precluse per decorso dei termini; che le questioni sulla priorità tra trascrizioni esulano dalla giurisdizione amministrativa; e che i provvedimenti di sanatoria intervenuti dopo l’accertamento della lottizzazione producono effetti sul piano edilizio, ma non eliminano l’irregolarità urbanistica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del necessario fumus boni iuris. Ha ritenuto ormai precluse le contestazioni contro l’ordinanza di lottizzazione del 2008, precisando che l’eventuale illegittima circolazione del bene non supera le decadenze maturate. Non ha esaminato le questioni sulla priorità tra trascrizioni, in quanto estranee ai confini della giurisdizione amministrativa. Ha inoltre rilevato che le sanatorie edilizie successive non incidono sull’irregolarità urbanistica accertata. Le spese della fase cautelare sono state compensate, tenuto conto della condotta complessiva del Comune successiva all’adozione dell’ordinanza di lottizzazione.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 380/2001
quanto ai provvedimenti di sanatoria adottati dal Comune a valle dell’accertamento della lottizzazione, che gli stessi, dispiegando i relativi effetti sul piano edilizio, non incidono sul profilo della irregolarità urbanistica;
La sanatoria edilizia opera sul piano edilizio e non elimina né supera l’irregolarità urbanistica derivante dalla lottizzazione abusiva.
Massime di principio
- Le contestazioni contro un’ordinanza di lottizzazione abusiva non possono essere introdotte tardivamente: l’eventuale successiva circolazione del bene interessato non supera le decadenze maturate per l’impugnazione dell’atto originario.
- La sanatoria edilizia intervenuta dopo l’accertamento della lottizzazione abusiva produce effetti sul piano edilizio, ma non incide, di per sé, sulla distinta irregolarità urbanistica.
- Le controversie sulla priorità tra trascrizioni esulano dai confini della giurisdizione amministrativa.
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