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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/795

Regolamento (UE) 2016/795 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Normativa europea32016R0795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro finanziario del programma europeo per la distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole, sostituendo gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 1370/2013. Stabilisce tetti massimi per le misure educative e per i costi correlati, fissa un importo massimo per il componente lattiero-caseario di alcuni prodotti e disciplina le ripartizioni indicative e definitive degli aiuti tra gli Stati membri. Prevede inoltre la possibilità di riassegnare le quote non utilizzate e attribuisce alla Commissione poteri di esecuzione secondo la procedura d'esame.

Modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 fissando i massimali dell'aiuto UE e le regole di ripartizione per il programma destinato alle scuole su frutta, verdura e latte, nonché per le misure educative e i costi correlati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito del regime di aiuto UE per la distribuzione nelle scuole di ortofrutticoli, banane, latte e prodotti lattiero-caseari previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2016/791. Riguarda la determinazione dell'aiuto per misure educative di accompagnamento, per i costi correlati alla fornitura e distribuzione, per il componente lattiero-caseario di taluni prodotti e per la ripartizione annuale/determinativa tra Stati membri. Sono previste esclusioni o deroghe specifiche, tra cui la non applicazione alla Croazia del criterio storico fino al 1o agosto 2023. Le nuove norme si applicano dal 1o agosto 2017; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regime di aiuti per il programma destinato alle scuole

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1370/2013, nell'ambito del nuovo quadro introdotto dal regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2016/791. La finalità è adeguare i limiti finanziari e le regole di riparto dell'aiuto UE per la distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole, assicurando al contempo una gestione più efficiente del bilancio dell'Unione.

Massimali di aiuto e categorie di costo

Il nuovo articolo 5 stabilisce che l'aiuto UE per le misure educative di accompagnamento non può superare il 15% delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri. L'aiuto totale dell'Unione per i costi correlati alla fornitura e distribuzione non può superare il 10% delle ripartizioni definitive annuali. La Commissione è inoltre incaricata di fissare, con atti di esecuzione e secondo la procedura d'esame, il livello massimo di aiuto per ciascuna categoria di costi correlati, come percentuale delle ripartizioni definitive annuali o dei costi dei prodotti interessati.

Limite per il componente lattiero-caseario

Per i prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il componente lattiero-caseario non può beneficiare di un aiuto superiore a 27 EUR per 100 kg. La disposizione mira a circoscrivere il sostegno UE per tali componenti e a garantire una maggiore prevedibilità nella gestione del programma.

Ripartizioni indicative tra Stati membri

Dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023 le ripartizioni indicative per ciascuno Stato membro sono determinate direttamente nell'allegato I. Per il periodo successivo al 1o agosto 2023, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano le ripartizioni indicative sulla base dei criteri dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In ogni caso, ogni Stato membro deve ricevere almeno 290 000 EUR per la distribuzione di ortofrutticoli nelle scuole e almeno 193 000 EUR per la distribuzione di latte nelle scuole.

Revisione delle ripartizioni e riassegnazione delle quote non utilizzate

La Commissione deve verificare almeno ogni tre anni la coerenza delle ripartizioni indicative con i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e, se necessario, adottare nuove ripartizioni. Inoltre, se uno Stato membro non presenta domanda per un anno o richiede solo parte della propria quota, la parte non utilizzata può essere riassegnata ad altri Stati membri che abbiano dichiarato di voler superare la propria ripartizione indicativa. La riassegnazione è limitata dal grado di utilizzo della ripartizione definitiva dell'anno scolastico precedente.

Ripartizione definitiva annuale

Ogni anno, sulla base delle domande presentate dagli Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la ripartizione definitiva dell'aiuto tra gli Stati membri partecipanti, sempre entro i limiti complessivi fissati dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e tenendo conto dei trasferimenti tra Stati membri.

Disciplina transitoria e specificità per la Croazia

Per il periodo 1o agosto 2017-31 luglio 2023, le ripartizioni indicative sono quelle riportate nell'allegato I, che contiene gli importi per ciascuno Stato membro e i totali complessivi di 150 000 000 EUR per gli ortofrutticoli e 100 000 000 EUR per il latte. Durante tale periodo, alla Croazia non si applica il criterio storico di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera c), fino al 1o agosto 2023.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1o agosto 2017, in coerenza con la periodicità dell'anno scolastico. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Massimali dell'aiuto UE per misure educative e costi correlati

L'aiuto dell'Unione per il finanziamento delle misure educative di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non può superare il 15% delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri. L'aiuto totale dell'Unione per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), non può superare il 10% delle ripartizioni definitive annuali. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare il livello massimo per categoria di costi correlati, in percentuale delle ripartizioni definitive annuali o dei costi dei prodotti interessati, secondo la procedura d'esame.

Limite per il componente lattiero-caseario

L'importo di aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario dei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non può superare 27 EUR/100 kg.

Ripartizioni indicative e importi minimi per Stato membro

Dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023 le ripartizioni indicative per ciascuno Stato membro sono quelle fissate nell'allegato I. Dal 1o agosto 2023 la Commissione adotta atti di esecuzione per fissare le ripartizioni indicative sulla base dei criteri dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ogni Stato membro deve comunque ricevere almeno 290 000 EUR per la distribuzione di ortofrutticoli nelle scuole e almeno 193 000 EUR per la distribuzione di latte nelle scuole.

Revisione periodica delle ripartizioni indicative

La Commissione valuta almeno ogni tre anni se le ripartizioni indicative restano coerenti con i criteri dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, se necessario, adotta nuove ripartizioni indicative mediante atti di esecuzione.

Riassegnazione delle quote non richieste

Se uno Stato membro non presenta domanda di aiuto per un determinato anno, oppure chiede solo una parte della propria ripartizione indicativa, la Commissione riassegna la quota non richiesta ad altri Stati membri che abbiano comunicato di voler utilizzare importi superiori alla propria ripartizione indicativa. La riassegnazione avviene mediante atti di esecuzione, sulla base dei criteri dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera a), ed è limitata in funzione del livello di utilizzo della ripartizione definitiva dell'anno scolastico precedente.

Ripartizione definitiva annuale

Ogni anno, sulla base delle domande degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la ripartizione definitiva dell'aiuto tra gli Stati membri partecipanti, entro i limiti dell'articolo 23 bis, paragrafo 1, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4.

Riparto storico e deroga per la Croazia

Per il periodo 1o agosto 2017-31 luglio 2023 le ripartizioni indicative sono indicate nell'allegato I. Durante tale periodo non si applica alla Croazia il criterio di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 fino al 1o agosto 2023.

Poteri di esecuzione della Commissione

Le decisioni su livelli massimi, ripartizioni indicative, nuove ripartizioni, riassegnazioni e ripartizioni definitive sono adottate dalla Commissione tramite atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o agosto 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercati agricoliaiuti di stato agricoliistruzione e alimentazione scolasticagestione del bilancio ue

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