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Sentenza

Sentenza del 29/01/2019 n. 2386 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato sei avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1994-1999, riguardanti IVA, ILOR, IRPEF, altre imposte dirette e sanzioni. Contestava, in particolare, l'utilizzo dei dati relativi ai conti correnti intestati al marito e a un soggetto terzo, sostenendo che tali movimentazioni non potessero essere imputate automaticamente alla propria attività. Deduceva inoltre la mancata allegazione agli avvisi del processo verbale di constatazione e delle autorizzazioni alle indagini bancarie, l'omessa considerazione delle proprie giustificazioni, la mancata separazione dell'IVA dagli imponibili accertati e l'errata determinazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi soltanto in parte, limitatamente alle sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli accertamenti relativi agli anni 1994 e 1995 e disposto il ricalcolo delle sanzioni per le altre annualità. La Corte di cassazione ha rigettato le censure sulla mancata allegazione del processo verbale e delle autorizzazioni alle indagini bancarie, ritenendo sufficiente che il contribuente ne avesse avuto disponibilità e che la produzione successiva delle autorizzazioni non lesse il diritto di difesa. Ha invece accolto il motivo relativo all'utilizzo dei conti intestati al coniuge e a un terzo, rilevando che la CTR non aveva verificato concretamente l'imputabilità delle movimentazioni alla contribuente. Ha inoltre accolto le doglianze sull'omessa pronuncia riguardante lo scorporo dell'IVA e la rideterminazione delle sanzioni. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Disciplina l'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati negli atti impositivi. Nel caso concreto, la mancata allegazione del processo verbale non ha comportato l'illegittimità degli avvisi, poiché il verbale era già nella disponibilità della contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei rapporti bancari per gli accertamenti sulle imposte dirette, presumendo l'inerenza dei versamenti e dei prelevamenti a operazioni imponibili, salvo prova contraria del contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2

    Attribuisce all'Ufficio poteri analoghi nell'ambito dell'IVA, consentendo l'acquisizione e l'utilizzo dei dati bancari per ricostruire operazioni imponibili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52

    Le autorizzazioni alle indagini bancarie devono esistere, ma non è necessariamente richiesta la loro allegazione all'atto impositivo né una specifica motivazione dell'autorizzazione, purché l'Ufficio possa dimostrarne l'esistenza.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 2 e 3

    Individuano i soggetti passivi e i criteri generali di determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 4 e 17

    Definiscono l'ambito applicativo dell'IVA, l'esercizio di impresa e i relativi obblighi soggettivi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta, in appello tributario, la proposizione di domande nuove. Nel caso concreto, la CTR ha erroneamente ritenuto tardiva una doglianza che risultava già proposta in primo grado.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, gli errori processuali e l'omesso esame o l'omessa pronuncia su questioni rilevanti.

Massime di principio

  • I dati dei conti correnti intestati al contribuente possono essere utilizzati nell'accertamento fiscale e generano presunzioni a suo carico, superabili mediante prova analitica della natura non imponibile o estranea all'attività dei singoli movimenti.
  • I conti intestati esclusivamente al coniuge o a un soggetto terzo non possono essere imputati automaticamente al contribuente solo per l'esistenza di rapporti familiari o commerciali. L'Amministrazione deve dimostrare che l'intestazione è fittizia o che, in concreto, le movimentazioni sono sostanzialmente riferibili al contribuente accertato.
  • La disponibilità, da parte del coniuge, di un conto intestato a un terzo può giustificare l'indagine, ma non basta da sola a fondare la pretesa fiscale: occorrono elementi concreti sulla riconducibilità delle operazioni al contribuente.
  • La mancata allegazione delle autorizzazioni alle indagini bancarie non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, se l'autorizzazione esiste e l'Ufficio può dimostrarne l'esistenza; resta essenziale che il contribuente abbia potuto conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa.
  • Il giudice tributario deve esaminare tutte le doglianze ritualmente proposte, inclusi i motivi relativi allo scorporo dell'IVA e al calcolo delle sanzioni. L'omessa pronuncia comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare i punti indicati dalla Corte di cassazione applicando i principi di diritto stabiliti e procedendo, se necessario, a una nuova quantificazione di imponibili, imposte e sanzioni.

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