Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/10/2018 n. 2521 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - attività istruttoria - accesso e ispezione - termine di sessanta giorni per la notifica dell'atto impositivo - violazione - nullità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: l’avviso di accertamento notificato prima della scadenza dei 60 giorni è stato dichiarato nullo, poiché il termine costituisce una garanzia per il contribuente e deve essere rispettato dopo l’attività istruttoria svolta presso i suoi locali.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento, sostenendo che fosse stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla legge dopo la conclusione di un’attività di accesso, ispezione o verifica presso i locali dell’attività professionale. L’Ufficio aveva ricostruito presuntivamente i compensi dello studio sulla base dell’accesso e dell’acquisizione di numerose schede-paziente.

Norme richiamate

  • Articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente ha sessanta giorni di tempo per comunicare osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori.

    Dopo la conclusione di un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, l’Amministrazione deve attendere 60 giorni prima di notificare l’atto impositivo, salvo particolari ragioni di urgenza adeguatamente motivate. La violazione del termine comporta la nullità dell’accertamento.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione svolge un accesso, un’ispezione o una verifica presso i locali del contribuente, il termine di 60 giorni decorre dalla conclusione dell’attività istruttoria e, in linea generale, deve essere rispettato prima della notifica dell’accertamento.
  • La notifica anticipata dell’atto impositivo determina la nullità dell’atto, salvo che l’Ufficio dimostri specifiche e concrete ragioni di urgenza previste dalla legge.
  • Il termine dilatorio serve a consentire al contribuente di esaminare gli esiti della verifica e presentare osservazioni o richieste prima dell’emissione dell’atto.
  • L’attività di accesso ai locali e l’acquisizione di documentazione significativa, come le schede dei pazienti, possono integrare un’attività ispettiva rilevante ai fini dell’applicazione del termine di 60 giorni.
  • In casi analoghi occorre verificare la data di conclusione dell’accesso o della verifica, la data di notifica dell’accertamento e l’eventuale presenza di una motivazione concreta sull’urgenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.