Sentenza del 30/10/2018 n. 2521 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - attività istruttoria - accesso e ispezione - termine di sessanta giorni per la notifica dell'atto impositivo - violazione - nullità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’avviso di accertamento notificato prima della scadenza dei 60 giorni è stato dichiarato nullo, poiché il termine costituisce una garanzia per il contribuente e deve essere rispettato dopo l’attività istruttoria svolta presso i suoi locali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento, sostenendo che fosse stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla legge dopo la conclusione di un’attività di accesso, ispezione o verifica presso i locali dell’attività professionale. L’Ufficio aveva ricostruito presuntivamente i compensi dello studio sulla base dell’accesso e dell’acquisizione di numerose schede-paziente.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente ha sessanta giorni di tempo per comunicare osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori.
Dopo la conclusione di un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, l’Amministrazione deve attendere 60 giorni prima di notificare l’atto impositivo, salvo particolari ragioni di urgenza adeguatamente motivate. La violazione del termine comporta la nullità dell’accertamento.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione svolge un accesso, un’ispezione o una verifica presso i locali del contribuente, il termine di 60 giorni decorre dalla conclusione dell’attività istruttoria e, in linea generale, deve essere rispettato prima della notifica dell’accertamento.
- La notifica anticipata dell’atto impositivo determina la nullità dell’atto, salvo che l’Ufficio dimostri specifiche e concrete ragioni di urgenza previste dalla legge.
- Il termine dilatorio serve a consentire al contribuente di esaminare gli esiti della verifica e presentare osservazioni o richieste prima dell’emissione dell’atto.
- L’attività di accesso ai locali e l’acquisizione di documentazione significativa, come le schede dei pazienti, possono integrare un’attività ispettiva rilevante ai fini dell’applicazione del termine di 60 giorni.
- In casi analoghi occorre verificare la data di conclusione dell’accesso o della verifica, la data di notifica dell’accertamento e l’eventuale presenza di una motivazione concreta sull’urgenza.
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