Sentenza del 08/01/2024 n. 530 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposte di registro e imposte ipocatastali anno 2011. La ricorrente denunciava varie nullità e vizi: 1) presenza nell'intestazione della sentenza di primo grado di una parte che non era ancora costituita; 2) motivazione della sentenza d'appello ritenuta insufficiente e non individuabile nel thema decidendum; 3) contestazione della regolarità della notifica (disconoscimento dell'avviso di ricevimento datato 20.12.2019 e dell'autenticità della firma); 4) omissione di pronuncia circa la riforma della decisione sulle spese processuali. Inoltre è stata richiesta la sospensione del giudizio in relazione a una proposta di definizione agevolata (rottamazione-quater), deducendo il pagamento rateale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'istanza di sospensione per mancata prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate della rottamazione-quater. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (confusione di piani e mancata indicazione del pregiudizio da vizio processuale), ha accolto il secondo motivo ritenendo la motivazione della sentenza d'appello al di sotto del minimo costituzionale, e ha assorbito il terzo e il quarto motivo. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza della CTR Campania limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in distinta composizione per nuovo esame, con condanna alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 23
Rilevato in relazione alle questioni processuali tributarie; richiamato nel contesto delle censure sulla regolarità del procedimento e delle parti.
d.lgs. n. 546/1992, art. 32
Richiamato in connessione con le censure procedurali mosse dalla ricorrente nei confronti della decisione di primo grado.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento delle censure per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; usato per valutare la correttezza delle motivazioni e l'adeguatezza della decisione impugnata.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
Riferimento per le censure di omessa pronuncia su domande o eccezioni e per la contestazione di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti e all'eventuale nullità per omissione.
Cass. giurisprudenza citata (es. Sez. U Sentenza n. 17931/2013)
Usata per spiegare i criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione e la necessità di riferimenti univoci alle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.
cod. civ., art. 2719
Riferimento in relazione alla prova della notifica e all'impugnazione dell'avviso di ricevimento; utilizzato dalla ricorrente per contestare la validità della notifica.
codice di procedura civile, art. 214
Richiamato in relazione ai mezzi di prova documentale; contestato dalla ricorrente l'uso di copia dell'avviso di ricevimento come prova.
codice di procedura civile, art. 251
Rilevante per le formalità di provata conoscenza e per la contestazione dell'autenticità di documenti prodotti dalla controparte.
costituzione, art. 111
Invocata dalla ricorrente rispetto alla garanzia del giusto processo e alla necessità di motivazioni adeguate nelle decisioni giudiziarie.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 1, 2, 36
Richiamati dalla ricorrente nella compagine normativa del procedimento tributario e nei profili di nullità/processuali invocati.
codice di procedura civile, art. 91
Menzionato dalla ricorrente in relazione alla regolazione delle spese processuali e alla censura per omissione di pronuncia circa la loro riforma.
codice di procedura civile, artt. 132 e 274
Richiamati dalla ricorrente tra le norme processuali attinenti a motivazione e nullità, utilizzati per sostenere l'insufficienza motivazionale della sentenza d'appello.
disposizioni di attuazione c.p.c., art. 118
Citato in relazione a profili processuali di diritto interno applicabili al procedimento.
Massime di principio
- La Corte d'appello tributaria deve fornire una motivazione minima e comprensibile: argomentazioni apodittiche che limitino la decisione a enunciazioni generiche possono portare alla cassazione per vizio di motivazione.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere riferibili in modo univoco alle fattispecie dell'art. 360 c.p.c.; la confusione di piani o l'assenza di indicazione del pregiudizio da nullità processuale rende il motivo inammissibile.
- La dedotta nullità per tardiva costituzione o per inesattezza dell'intestazione del processo non è automaticamente decisiva: il ricorrente deve indicare il pregiudizio concreto subito per avere rilevanza ai fini della cassazione.
- La contestazione della regolarità della notifica richiede l'uso dei mezzi di prova appropriati e la dimostrazione specifica dell'irregolarità; in mancanza di prova del pregiudizio la censura può risultare inammissibile o assorbita.
- La richiesta di sospensione del giudizio in funzione di una definizione agevolata (es. rottamazione-quater) richiede la prova dell'avvenuto pagamento delle rate previste; la sola adesione o piano rateale non basta se non si prova l'effettivo versamento richiesto nelle scadenze.
- Se la Cassazione accoglie un motivo relativo alla insufficienza della motivazione della decisione di merito, la causa viene di norma rinviata al giudice d'appello per nuovo esame e nuova decisione, talvolta in diversa composizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 gen 2024Sentenza del 08/01/2024 n. 20 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 8 gen 2024Sentenza del 08/01/2024 n. 19 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 8 gen 2024Sentenza del 08/01/2024 n. 18 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 8 gen 2024Sentenza del 08/01/2024 n. 162 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
- Sentenza · 8 gen 2024Sentenza del 08/01/2024 n. 18 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 gen 2024Sentenza del 08/01/2024 n. 3 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →