Sentenza n. 1504/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la copertura di tre campi da padel con struttura geodetica e precedente comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale, deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, punto 43, delle N.T.A. del PRG, dell'art. 28 d.P.R. 495/1992 e dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, nonché dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità, oltre all'eccesso di potere. Ha sostenuto che la struttura sarebbe stata collocata a tre metri dal ciglio stradale e che, trattandosi di strada di tipo E, l'art. 28 d.P.R. 495/1992 non avrebbe imposto una distanza minima dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 3, comma 1, l.r. 7/2019, dell'art. 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 13, comma 2, l.r. 7/2019, lamentando il difetto di motivazione del diniego e del preavviso, poiché non sarebbe stata indicata con chiarezza la distanza minima asseritamente violata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l'art. 5, punto 43, delle N.T.A. come disposizione che impone, in via generale, una distanza minima di cinque metri dal confine di proprietà, ammettendo deroghe soltanto nei casi espressamente previsti dalle stesse norme o dalle prescrizioni esecutive del PRG. La disposizione disciplina inoltre le distanze dal ciglio stradale, rinviando alle planimetrie del PRG e, in mancanza di specifica previsione, alle distanze minime previste dalla normativa richiamata. Il giudice ha rilevato che il ricorrente si è concentrato sulla distanza di tre metri dal ciglio stradale, senza considerare la distinta prescrizione relativa alla distanza minima di cinque metri dal confine, che il progetto non rispettava. Il richiamo all'art. 5, punto 43, delle N.T.A. è stato ritenuto sufficiente a consentire al richiedente, conoscendo le caratteristiche del progetto da lui stesso presentato, di comprendere il contrasto dell'opera con la prescrizione edilizio-urbanistica. Pur riconoscendo che l'amministrazione avrebbe potuto specificare meglio, nel preavviso o nel provvedimento finale, quale distanza fosse stata violata, il TAR ha escluso che tale carenza comportasse l'illegittimità dell'atto. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, punto 43, N.T.A. del PRG del Comune di Villabate
La distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà non può essere inferiore a m. 5,00; sono ammesse distanze inferiori nei casi esplicitamente previsti dalle presenti norme o nelle prescrizioni esecutive del P.R.G.
La disposizione impone una distanza minima di cinque metri dal confine di proprietà, salvo deroghe espressamente previste, e costituisce autonomo fondamento del diniego quando il progetto non la rispetti.
art. 28 d.P.R. 495/1992
non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione
La norma è stata invocata dal ricorrente con riferimento alle strade di tipo E ed F, ma non è stata ritenuta idonea a superare la distinta prescrizione delle N.T.A. relativa alla distanza minima dal confine di proprietà.
art. 3 l. 241/1990
Il richiamo all'art. 5, punto 43, delle N.T.A. è stato ritenuto sufficiente a motivare il diniego, anche se l'amministrazione avrebbe potuto indicare più chiaramente la specifica distanza violata.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi non è stata ritenuta illegittima, poiché il riferimento alla disposizione delle N.T.A. consentiva al richiedente di individuare il contrasto del progetto con la disciplina sulle distanze.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e privato è stato richiamato dal ricorrente, ma non è stato ritenuto violato.
Massime di principio
- Quando una disciplina urbanistica distingue tra distanza dal ciglio stradale e distanza dal confine di proprietà, il rispetto della prima non esclude l'obbligo di rispettare autonomamente la seconda.
- Una prescrizione delle N.T.A. che impone una distanza minima dal confine di proprietà è sufficiente a fondare il diniego del titolo edilizio se il progetto non la rispetta, salvo che il richiedente dimostri l'applicabilità di una deroga espressa.
- Il richiamo, nel diniego edilizio, alla specifica disposizione delle N.T.A. che disciplina le distanze può essere sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione quando il richiedente conosce le caratteristiche del progetto e può individuare il contrasto tra tale progetto e la prescrizione applicabile.
- La disciplina sulle distanze minime dal confine stradale dettata dal regolamento di attuazione del codice della strada non rende inapplicabile una distinta prescrizione urbanistica relativa alla distanza dal confine di proprietà.
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