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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/6

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/6 della Commissione, del 6 gennaio 2025, che vieta l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770 della Commissione

Normativa europea32025R0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE delle specie di flora e fauna selvatiche la cui introduzione nell’Unione è vietata, sulla base del regolamento (CE) n. 338/97 e delle valutazioni scientifiche più recenti. Il provvedimento sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770, recependo le conclusioni del gruppo di consulenza scientifica e del comitato CITES circa la cessazione delle ragioni del divieto per talune specie, e confermando il divieto per molte altre combinazioni specie/origine. L’allegato contiene un elenco molto dettagliato di specie, Paesi di origine e condizioni specifiche di applicazione del divieto.

Vietare l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche, aggiornando l’elenco delle specie/provenienze vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 e abrogando il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nell’Unione europea di esemplari delle specie elencate nell’allegato, in provenienza dai Paesi di origine indicati. Riguarda sia specie dell’allegato A sia dell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, con divieti riferiti a specifiche combinazioni di specie, provenienza, origine e, per alcune voci, a condizioni particolari (ad es. esemplari selvatici, trofei di caccia, tutti gli esemplari, oppure esclusioni per esemplari allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali o per esemplari allevati con determinate dimensioni). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/6: divieto di introduzione nell’Unione di talune specie di flora e fauna selvatiche

Il regolamento aggiorna il sistema di restrizioni all’introduzione nell’Unione di esemplari di specie selvatiche previsto dal regolamento (CE) n. 338/97. La Commissione interviene sulla base delle valutazioni del gruppo di consulenza scientifica e del parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche, sostituendo il precedente elenco di specie vietate del 2023.

Contesto normativo e finalità

L’atto si fonda sull’articolo 4, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 338/97, che consente alla Commissione di stabilire restrizioni all’introduzione nell’Unione di esemplari di determinate specie. Il regolamento afferma che l’elenco delle specie vietate è stato originariamente istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770 e viene ora aggiornato alla luce di nuove informazioni scientifiche e delle raccomandazioni emerse dalla 77a riunione del comitato permanente CITES.

Aggiornamenti basati sulle valutazioni scientifiche

Il preambolo evidenzia che, per alcune specie, non sussistono più le ragioni che giustificavano il divieto di introduzione. In particolare, il gruppo di consulenza scientifica ha ritenuto non più necessario il divieto per:

  • Trioceros montium e Trioceros quadricornis dal Camerun;
  • Trioceros feae dalla Guinea equatoriale;
  • Mantella cowanii, Mantella crocea, Mantella viridis e Scaphiophryne gottlebei dal Madagascar;
  • Varanus dumerilii, Varanus jobiensis e Varanus salvadorii dall’Indonesia.

Regola generale di divieto

L’articolo 1 stabilisce il principio generale: è vietata l’introduzione nell’Unione degli esemplari delle specie elencate nell’allegato, se provenienti dai Paesi di origine indicati. Il divieto non è formulato in termini astratti, ma per combinazioni puntuali di specie, provenienza e Paese d’origine, in coerenza con la logica del regolamento (CE) n. 338/97.

Struttura e contenuto dell’allegato

L’allegato costituisce la parte sostanziale del regolamento e distingue le specie incluse nell’allegato A e nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97. Le voci sono organizzate per grandi gruppi tassonomici e, per ciascuna specie, indicano:

  • la specie;
  • la provenienza (ad esempio selvatici, trofei di caccia, tutti gli esemplari, esemplari allevati);
  • il tipo di esemplare interessato;
  • il Paese d’origine;
  • il fondamento giuridico nel quadro dell’articolo 4, paragrafo 6, lettera a) o b).

Tra le categorie interessate figurano mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, artropodi, insetti, molluschi, cnidari e flora. L’elenco è molto ampio e comprende, tra gli altri, grandi mammiferi da trofeo, rapaci, pappagalli, rettili commercializzati come animali da compagnia, cavallucci marini, coralli, conchiglie tridacne, alcune orchidee e specie di piante succulente.

Condizioni particolari e deroghe tecniche

Per alcune specie il divieto è accompagnato da condizioni specifiche. Il testo distingue, ad esempio, tra esemplari selvatici e allevati, oppure introduce soglie dimensionali:

  • Chamaeleo gracilis: per il Benin sono menzionati anche esemplari prelevati dalla natura e allevati;
  • Chamaeleo senegalensis: per Benin e Togo, gli esemplari prelevati dalla natura e allevati sono vietati solo oltre una certa misura (lunghezza dall’apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm);
  • Varanus exanthematicus: per il Benin, gli esemplari prelevati dalla natura e allevati sono vietati oltre i 20 cm di lunghezza dall’apice del muso alla cloaca;
  • Varanus niloticus: per il Benin, gli esemplari prelevati dalla natura e allevati sono vietati oltre i 25 cm; per il Togo sono vietati anche gli esemplari prelevati dalla natura e allevati senza limite dimensionale specificato;
  • Kinixys homeana e Kinixys nogueyi: sono previste analoghe soglie dimensionali per alcuni esemplari allevati;
  • diversi coralli (ad esempio Euphyllia spp., Plerogyra spp., Blastomussa merleti, Cynarina lacrymalis) sono esclusi dal divieto quando allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali.

Abrogazione del regolamento precedente e continuità applicativa

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770. La clausola sui riferimenti garantisce che ogni rinvio all’atto abrogato debba intendersi effettuato al nuovo regolamento, evitando vuoti normativi e assicurando la continuità delle restrizioni applicabili.

Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto ribadisce inoltre il proprio carattere di regolamento UE: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per importatori, intermediari, spedizionieri e operatori del commercio di specie protette, il regolamento impone una verifica puntuale della specie, dell’origine geografica e della tipologia di esemplare prima di qualsiasi introduzione nell’UE. In presenza di specie e provenienze incluse nell’allegato, l’introduzione è vietata salvo che il caso concreto rientri in una delle condizioni tecniche o esclusioni espressamente previste dal regolamento stesso.

Disposizioni principali

Divieto di introduzione nell’Unione

L’articolo 1 vieta l’introduzione nell’Unione di esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche elencate nell’allegato, quando provengono dai Paesi di origine ivi indicati. Il divieto opera per le voci dell’allegato relative sia all’allegato A sia all’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, secondo la lettera di riferimento indicata (articolo 4, paragrafo 6, lettere a) o b)).

Aggiornamento delle specie soggette a divieto

Il preambolo chiarisce che l’elenco precedente era stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770. In base alle più recenti valutazioni scientifiche, non vi è più motivo di vietare l’introduzione nell’Unione di specifiche specie di rettili e anfibi, tra cui Trioceros montium, Trioceros quadricornis, Trioceros feae, Mantella cowanii, Mantella crocea, Mantella viridis, Scaphiophryne gottlebei, Varanus dumerilii, Varanus jobiensis e Varanus salvadorii, rispettivamente dai Paesi indicati nel testo.

Abrogazione del regolamento precedente e continuità dei riferimenti

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento, garantendo la continuità normativa nell’applicazione delle restrizioni all’introduzione.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: specie, provenienze e condizioni

L’allegato elenca numerose specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, artropodi, insetti, molluschi, cnidari e piante per le quali l’introduzione è vietata. Per alcune voci il divieto riguarda soltanto esemplari selvatici e trofei di caccia; per altre, tutti gli esemplari o tutti gli esemplari selvatici provenienti da determinati Paesi. Sono previste anche condizioni tecniche specifiche, come limiti dimensionali per alcuni esemplari allevati (ad es. Chamaeleo, Varanus, Kinixys) e esclusioni per alcuni coralli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali.

Come è indicizzato

Materieambienteprotezione della fauna e della flora selvatichecommercio internazionaleconservazione della biodiversità

Testo integrale

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