Sentenza n. 986/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulle seguenti Sentenze, in cui l’Avv. Gennaro DEL GAUDIO era procuratore antistatario, nell’ordine: - Sentenza n. 454/2025, pubbl. il 28/03/2025 RG n. 3151/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida DAVIA; - Sentenza n. 421/2025, pubbl. il 22/03/2025 RG n. 2600/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice dott. Tommaso Maria GUALANO; - Sentenza n. 549/2025 pubbl. il 17/04/2025 RG n. 3295/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Carlo Chiriaco; - Sentenza n. 804/2025 pubbl. il 05/06/2025 RG n. 3848/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Tommaso Maria Gualano; - Sentenza n. 1109/2025 pubbl. il 24/09/2025 RG n. 505/2025, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Tommaso Maria GUALANO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di cinque sentenze definitive del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, recanti condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali distratte in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di cinque sentenze del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, divenute definitive e notificate al Ministero. Le sentenze condannavano il Ministero al pagamento, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario, di compensi professionali complessivamente pari a euro 3.520,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA, contributi unificati e ulteriori accessori. Nonostante la notificazione dei titoli e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha chiesto anche gli interessi legali e ha cumulato in un unico ricorso le pretese derivanti dai cinque giudicati, trattandosi di obbligazioni omogenee gravanti sulla medesima amministrazione in favore dello stesso soggetto. Il Ministero non si è costituito e non ha formulato contestazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: le cinque sentenze del giudice ordinario erano definitive, passate in giudicato, idonee a costituire titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione e regolarmente notificate; inoltre, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che il Ministero avesse adempiuto. Il Collegio ha ritenuto ammissibile l'azione cumulativa relativa ai diversi giudicati, poiché le posizioni erano analoghe, riguardavano lo stesso debitore e lo stesso creditore e non determinavano confusione nella decisione. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di liquidare e pagare euro 3.520,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA, CPA, rimborso dei contributi unificati e interessi legali ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla notificazione del ricorso per ottemperanza. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il commissario dovrà operare anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
La disposizione consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l'ottemperanza alle sentenze definitive del giudice ordinario, comprese quelle recanti condanna di una pubblica amministrazione al pagamento di somme.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Il ricorrente deve fornire la prova del giudicato e degli altri presupposti necessari per l'ottemperanza; nel caso concreto tale prova è stata fornita mediante le certificazioni attestanti il passaggio in giudicato delle sentenze.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute in forza di titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione può essere richiesto in sede esecutiva dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine senza adempimento, è possibile attivare l'ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l'esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso
L'eventuale incapienza dei capitoli di bilancio non giustifica l'inerzia dell'amministrazione e non impedisce l'esecuzione del giudicato mediante pagamento in conto sospeso.
art. 1284 c.c.
Sulle somme dovute in esecuzione dei giudicati maturano interessi legali dalla notificazione del ricorso per ottemperanza, secondo quanto stabilito dal TAR.
Massime di principio
- Le sentenze definitive del giudice ordinario che condannano una pubblica amministrazione al pagamento di somme costituiscono titoli suscettibili di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché sia provato il passaggio in giudicato e siano stati rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 114 c.p.a.
- Quando il titolo esecutivo è stato notificato alla pubblica amministrazione e sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato.
- È ammissibile il cumulo in un unico giudizio di ottemperanza di più sentenze definitive aventi contenuto omogeneo, pronunciate nei confronti della medesima amministrazione e in favore dello stesso creditore, quando il cumulo non crea confusione nella decisione e impedisce una proliferazione inutile dei procedimenti e delle spese processuali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- L'incapienza dei capitoli di bilancio non esonera l'amministrazione dall'obbligo di eseguire il giudicato, potendo il pagamento essere effettuato mediante il meccanismo del conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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