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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35341/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 15 dicembre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Con il primo motivo ha lamentato l’assenza di motivazione sulla responsabilità, ma le censure consistevano in doglianze di fatto non proponibili in sede di legittimità e nella reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente respinti, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; anche tale censura riproponeva doglianze già formulate e disattese in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo era inammissibile perché proponeva doglianze di fatto e reiterava in modo non specifico motivi già disattesi dalla Corte d’appello; il secondo era inammissibile perché reiterativo di censure già esaminate e respinte in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo non indica la parte resistente né riporta il dispositivo successivo alla formula «P.Q.M.».

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale

    La decisione identifica la responsabilità confermata nei gradi di merito come riferita alla bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; non sviluppa una distinta interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito fondare il ricorso su mere doglianze in punto di fatto.
  • È inammissibile il motivo che si limita a riproporre censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza formulare una critica argomentata alla decisione impugnata; motivi di tale contenuto sono non specifici e soltanto apparenti.
  • È inammissibile, per reiteratività, la censura motivazionale sull’elemento soggettivo del reato quando ripropone doglianze già formulate e respinte in appello.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale

Testo integrale

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