Cassazione Penale, Sentenza n. 20216/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Spinelli ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato de plano l'estinzione del reato per prescrizione (reato contestato: violazione della misura di prevenzione conducendo un veicolo senza patente revocata, art. 73 d.lgs. n.159/2011). Il ricorso denunciava l'abnormità/nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p. per essere la pronuncia stata adottata senza fissazione di udienza e senza contraddittorio, omettendo altresì di valutare la sussistenza di una assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e privando così l'imputato della possibilità di rinunciare alla prescrizione o di chiedere formule più ampiamente liberatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla stessa autorità giudiziaria di secondo grado affinché venga fissata udienza per celebrare il giudizio in contraddittorio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2022, sottolineando l'essenzialità del contraddittorio e l'interesse dell'imputato (e del Procuratore generale) ad impugnare pronunce predibattimentali che dichiarano la prescrizione senza udienza.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159/2011
norma sostanziale del reato contestato (violazione della misura di prevenzione mediante la guida senza patente revocata); indica il titolo del reato oggetto del procedimento
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità o abnormità della sentenza; richiamato dal difensore per contestare l'irregolarità procedurale della pronuncia predibattimentale
art. 129 c.p.p.
disciplina della dichiarazione immediata di causa di non punibilità o di altre cause estintive: la Corte richiama che l'applicazione di tale disciplina presuppone l'esercizio della giurisdizione con pieno contraddittorio, e che l'imputato deve poter chiedere l'assoluzione con formule più liberatorie
art. 568, comma 4, c.p.p.
norma richiamata e poi dichiarata incostituzionale nella parte interpretativa che rendeva inammissibile il ricorso per carenza di interesse contro sentenze di appello predibattimentali che dichiarano la prescrizione; la Corte Costituzionale (sent. n.111/2022) ha ritenuto che l'interesse a impugnare sussiste se è stato travalicato il diritto al contraddittorio
artt. 598, 599 e 601 c.p.p.
norme processuali richiamate dalla giurisprudenza (Sez. U.) per escludere un rinvio esplicito alla disciplina della pronuncia predibattimentale; utilizzate per argomentare perché non è ammessa la sentenza predibattimentale di proscioglimento in appello senza contraddittorio
art. 469 c.p.p.
norma sulla pronuncia predibattimentale di proscioglimento in primo grado; richiamata in relazione al divieto di estendere meccanismi predibattimentali all'appello senza contraddittorio
Sez. U., n. 28954 del 27/04/2017 (giurisprudenza)
«nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio»
principio che vieta la pronuncia predibattimentale di proscioglimento in appello senza contraddittorio; tuttavia riconosceva in casi limitati la prevalenza dell'effetto estintivo sulla nullità salvo prova evidente di innocenza
Corte Costituzionale, sent. n. 111 del 05/04/2022
«l’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento ... emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio ... non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata»
ha dichiarato l'illegittimità dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4 c.p.p. che escludeva interesse ad impugnare: sottolinea l'essenzialità del contraddittorio e riconosce l'interesse dell'imputato (e del Procuratore generale) a far valere la nullità delle pronunce predibattimentali
Massime di principio
- In appello non è ammessa la pronuncia 'de plano' che dichiara la prescrizione senza fissare udienza: il contraddittorio è essenziale e il giudice deve previamente instaurarlo
- L'imputato conserva interesse ad impugnare una sentenza favorevole quando questa è stata pronunciata senza contraddittorio; la Cassazione può annullare e disporre la celebrazione dell'udienza
- La dichiarazione di prescrizione adottata senza udienza può essere disposta nuovamente solo dopo aver dato alle parti la possibilità di partecipare e di rinunciare alla prescrizione per chiedere una assoluzione con formula più favorevole (es. art.129 c.p.p.)
- La Procura generale (e quindi il pubblico ministero) ha altresì interesse ad impugnare pronunce predibattimentali irregolari; l'illegittimità dell'interpretazione restrittiva dell'art.568 c.p.p. ha ampliato le riconosciute facoltà di impugnazione
- Solo in caso di prova evidente e manifesta dell'innocenza dell'imputato la causa estintiva (prescrizione) può essere ritenuta prevalente sulla nullità; nella generalità dei casi la violazione del contraddittorio impone l'annullamento e la celebrazione del contraddittorio
- Nelle situazioni analoghe, la parte difensiva dovrebbe chiedere esplicitamente la fissazione dell'udienza e, ove convenga, dichiarare la rinuncia alla prescrizione per ottenere una pronuncia di merito più liberatoria
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