Sentenza n. 7547/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01238/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 1238/2026, che aveva respinto il ricorso contro il rigetto di ADER dell’istanza di revisione dei prezzi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio aggiudicatario del lotto 3 della convenzione quadro CONSIP per servizi di contact center aveva stipulato contratti attuativi con singole amministrazioni, tra cui ADER, il cui contratto scadeva il 30 novembre 2023. Il 27 settembre 2022 aveva chiesto a CONSIP la revisione dei prezzi per l’aumento dei costi, in particolare energetici, connesso anche alla pandemia e alla guerra in Ucraina. CONSIP, il 2 luglio 2024, aveva dichiarato la propria incompetenza e indicato come competenti le singole amministrazioni contraenti. Il consorzio aveva quindi presentato istanza ad ADER il 10 luglio 2024; ADER l’aveva respinta il 17 ottobre 2024 perché proposta dopo la scadenza del contratto. Il TAR aveva ritenuto che la revisione dovesse essere richiesta alla singola amministrazione contraente e che l’istanza fosse tardiva ai sensi dell’art. 106, comma 1, d.lgs. 50/2016. In appello il consorzio ha contestato, con il primo motivo, che CONSIP fosse priva di competenza; con il secondo, che l’istanza del 27 settembre 2022, pur inviata a un soggetto ritenuto incompetente, dovesse valere come tempestivamente presentata anche ad ADER, chiedendo in sostanza una rimessione in termini per errore scusabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato entrambi i motivi e confermato la sentenza del TAR. Ha respinto il primo motivo perché la revisione prezzi attiene alla fase esecutiva del singolo contratto: la valutazione dell’equilibrio tra costi e qualità delle prestazioni e l’istruttoria sui dati economici, tecnici e procedurali spettano all’amministrazione contraente che beneficia direttamente del servizio, non al soggetto aggregatore che ha stipulato la convenzione quadro. Ha respinto il secondo motivo perché la rimessione in termini per errore scusabile è istituto processuale e non sostanziale; inoltre, anche in presenza di incertezza sul soggetto competente, l’ordinaria diligenza avrebbe richiesto di presentare l’istanza anche ad ADER, entro la scadenza del contratto, il 30 novembre 2023. L’istanza inviata a CONSIP non poteva quindi valere come istanza rivolta alla competente amministrazione contraente. La valutazione dell’interesse pubblico alla revisione deve essere attuale, non postuma. Spese compensate per novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, d.lgs. 50/2016
Alla luce di quanto sinora detto, non è dunque possibile ipotizzare che la domanda rivolta a CONSIP in data 27 settembre 2022 potesse equivalere ad una istanza rivolta altresì alla competente amministrazione finanziaria, e ciò dal momento che l’infruttuosa scadenza del termine di cui all’art. 106, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 onde poter richiedere la suddetta revisione prezzi – termine che coincideva con lo spirare del rapporto contrattuale in essere con il soggetto “a valle” della convenzione quadro ossia ADER (30 novembre 2023) – è dipeso da un errore che la stessa parte appellante avrebbe dovuto evitare, con l’ordinaria diligenza e proprio tenendo conto della assenza di un dato normativo e contrattuale certo, quanto meno formulando identica istanza di revisione, entro il termine di scadenza contrattuale, anche alla amministrazione contraente (ADER);
La revisione dei prezzi doveva essere richiesta all’amministrazione contraente mentre il relativo contratto era ancora in corso di validità; l’istanza presentata soltanto al soggetto aggregatore non equivale a quella rivolta alla stazione appaltante competente e non evita la decadenza.
Massime di principio
- Nel sistema delle convenzioni quadro, la competenza a decidere sulla revisione dei prezzi dei contratti attuativi spetta all’amministrazione contraente che emette l’ordinativo e beneficia direttamente della prestazione, poiché è tale amministrazione a poter valutare le caratteristiche del singolo rapporto, l’adeguatezza qualitativa e quantitativa del servizio e i relativi costi, nonché a svolgere l’istruttoria necessaria.
- La richiesta di revisione prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, d.lgs. 50/2016 deve essere rivolta all’amministrazione contraente entro la scadenza del relativo contratto; la presentazione dell’istanza al solo soggetto aggregatore non vale come presentazione all’amministrazione competente.
- L’errore sull’individuazione dell’amministrazione competente a ricevere un’istanza di revisione prezzi non comporta una rimessione in termini di diritto sostanziale. In assenza di indicazioni normative o contrattuali certe, l’ordinaria diligenza impone al richiedente di presentare tempestivamente l’istanza anche all’amministrazione contraente.
- La valutazione dell’interesse pubblico sottesa alla revisione dei prezzi deve essere attuale, perché è funzionale a ponderare durante l’esecuzione del contratto l’equilibrio tra costi e adeguata qualità delle prestazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5796/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →