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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 91

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonchè attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

Normativa italiana26G00106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto adegua l’ordinamento italiano alle direttive UE 2024/1499 e 2024/1500, istituendo dal 1° gennaio 2027 l’Organismo per la parità come autorità indipendente subentrante a strutture e funzioni nazionali esistenti. Definisce composizione, incompatibilità, compiti, ufficio, risorse e un regime transitorio con abrogazioni e modifiche al codice pari opportunità.

Istituzione dell’Organismo per la parità e adeguamento della disciplina antidiscriminatoria

Istituzione dell’Organismo per la parità

Il decreto recepisce le direttive UE 2024/1499 e 2024/1500 per rafforzare la tutela della parità di trattamento e delle pari opportunità. Il fulcro della riforma è la creazione di un Organismo per la parità, autorità indipendente con autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria.

Ambito e finalità

L’intervento riguarda la tutela contro le discriminazioni fondate su razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale, nonché la parità tra donne e uomini in materia di sicurezza sociale, accesso a beni e servizi, occupazione e impiego. Il decreto coordina e rafforza gli strumenti già esistenti nel sistema nazionale.

Istituzione, sede e subentri

L’Organismo per la parità è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2027.

  • Subentra alla consigliera o al consigliere nazionale di parità.
  • Dalla data di insediamento subentra anche alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità nei provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti in essere presso l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica.
  • Ha sede in Roma in luogo accessibile e fruibile per tutte le persone.
  • Il luogo in cui ha sede l’Ufficio è individuato con DPCM entro il 30 novembre 2026.

Composizione, nomina e durata

L’Organismo è collegiale e composto da un presidente e quattro componenti.

  • Due componenti sono competenti in materia di contrasto delle discriminazioni legate alla direttiva 2024/1499.
  • Due componenti sono competenti in ambito lavoristico legato alla direttiva 2024/1500.
  • Presidente e componenti sono nominati d’intesa dai Presidenti di Camera e Senato, con procedura trasparente.
  • In prima applicazione, la nomina avviene entro il 31 dicembre 2026 e l’insediamento dal 1° gennaio 2027.
  • Durano in carica sette anni e il mandato non è rinnovabile.

Requisiti, incompatibilità e garanzie di indipendenza

La scelta deve ricadere su persone di comprovata esperienza o competenza.

  • Non possono essere nominati titolari di incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali.
  • Non devono avere interessi in conflitto con le funzioni dell’Organismo.
  • È vietato svolgere attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nonché ricoprire incarichi o cariche in enti, partiti, movimenti, associazioni o organismi operanti nelle materie antidiscriminatorie.
  • Il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, con conservazione del posto.
  • Per tre anni dalla cessazione non possono avere rapporti retribuiti con imprese o associazioni operanti nei settori connessi alle discriminazioni.
  • Non sono rimovibili per ragioni legate all’esercizio delle funzioni e operano senza vincolo di mandato.

Indennità e spese

Al presidente e ai componenti spettano indennità di funzione parametrate al trattamento economico di figure apicali della Presidenza del Consiglio.

  • Le indennità sono definite con provvedimento dell’Organismo entro il 31 gennaio 2027.
  • È fissato un limite massimo di spesa di 1.854.626 euro annui dal 2027.
  • È previsto il rimborso delle spese istituzionali documentate entro il tetto di 35.000 euro annui dal 2027.

Ufficio dell’Organismo e personale

Dalla data di insediamento è istituito l’Ufficio dell’Organismo per la parità, posto alle sue dipendenze.

  • Entro 90 giorni dall’insediamento l’Organismo adotta un regolamento su organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni, contabilità, gestione delle risorse e codice di condotta.
  • Dal 1° gennaio 2028 è istituito il ruolo del personale dipendente dell’Ufficio.
  • La dotazione organica comprende: un dirigente generale, tre dirigenti non generali e 29 unità non dirigenziali.
  • È prevista la copertura dei posti vacanti tramite concorso pubblico.
  • Per tre anni dall’istituzione del ruolo possono essere conferiti incarichi dirigenziali anche in deroga alle ordinarie percentuali.
  • È autorizzata una spesa di 3.477.160 euro annui per il personale e 1.460.660 euro annui per il funzionamento, dal 2027.

Competenze e funzioni in materia di discriminazioni generali

Per le materie della direttiva 2024/1499 l’Organismo svolge funzioni di prevenzione, assistenza, accertamento, raccomandazione, tutela giudiziaria, consultazione e raccolta dati.

  • Svolge attività di sensibilizzazione, formazione, consulenza, partecipazione al dibattito pubblico e diffusione di buone pratiche.
  • Riceve denunce tramite canali dedicati e fornisce assistenza alle vittime, anche su riservatezza, tutele disponibili e sostegno psicologico.
  • Offre procedure di risoluzione alternativa delle controversie, la cui attivazione interrompe i termini di prescrizione.
  • Effettua controlli documentali e può richiedere informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati.
  • Formula pareri e raccomandazioni non vincolanti, anche pubblicandoli in forma sintetica.
  • Può agire in giudizio per delega e partecipare a procedimenti civili e amministrativi a sostegno delle vittime.
  • Supporta Parlamento, Governo e altre autorità pubbliche con raccomandazioni e monitoraggi.
  • Raccoglie dati, anche anonimizzati o pseudonimizzati, e accede ai dati statistici necessari.

Competenze e funzioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini

Per le materie della direttiva 2024/1500 l’Organismo esercita funzioni analoghe, con specifici richiami al codice delle pari opportunità.

  • Rileva squilibri di genere, anche con il supporto dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
  • Promuove azioni positive, valutazione dell’impatto delle politiche di parità e coerenza delle politiche pubbliche.
  • Accerta violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e discriminazioni tramite gli ispettorati del lavoro.
  • Fornisce assistenza alle vittime secondo le modalità del codice delle pari opportunità.
  • Formula pareri, raccomandazioni e proposte di mediazione.
  • Svolge inchieste indipendenti, relazioni e proposte normative; assorbe anche i compiti già svolti dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità.
  • Collabora nella raccolta dati, nell’accesso alle informazioni e nella formulazione di raccomandazioni sui dati da raccogliere.

Relazioni, programma e trasparenza

L’Organismo adotta periodicamente un programma delle attività.

  • Pubblica sul proprio sito una relazione annuale con attività, bilancio, personale e rendicontazione finanziaria.
  • Trasmette entro il 30 settembre di ogni anno una relazione alle Camere.
  • Pubblica ogni quattro anni una relazione sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, con eventuali raccomandazioni.

Rapporti con le amministrazioni e rete territoriale

L’Organismo opera su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione a zone rurali e remote, garantendo accesso gratuito e paritario ai servizi.

  • Assicura accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità.
  • Si coordina con consigliere e consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.
  • Tali figure, in coordinamento con l’Organismo, continuano ad assistere le vittime, promuovere le pari opportunità e svolgere monitoraggio e raccordo territoriale.
  • È previsto il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
  • Presso l’Organismo è tenuto il registro delle associazioni ed enti attivi nel campo della lotta alle discriminazioni.
  • Il trattamento dei dati personali deve rispettare il GDPR e il codice privacy.

Regime transitorio e abrogazioni

Fino all’insediamento dell’Organismo continuano ad operare l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, usando la dotazione organica già esistente.

  • I contratti in essere sono prorogati fino all’istituzione del ruolo del personale dell’Organismo.
  • Dal 1° gennaio 2027 sono abrogati l’articolo 7 e il comma 1 dell’articolo 8 del d.lgs. 215/2003 e l’articolo 55-novies del d.lgs. 198/2006.
  • Sempre dal 1° gennaio 2027 il registro delle associazioni viene trasferito all’Organismo.
  • Sono modificate le disposizioni del d.lgs. 216/2003 e del codice delle pari opportunità per riallineare competenze, nomine, rapporti annuali e struttura della rete territoriale.
  • È introdotto l’articolo 35-bis del codice delle pari opportunità sull’assistenza alle vittime, con denuncia orale, scritta o telematica, assistenza gratuita, parere motivato e pubblicazione anonimizata delle decisioni rilevanti.

Copertura finanziaria

Il decreto prevede specifiche coperture finanziarie.

  • È istituito un fondo di 7.600.001 euro annui dal 2027.
  • È previsto un ulteriore contributo di 2.035.357 euro annui dal fondo di rotazione.
  • Le amministrazioni attuano il decreto senza nuovi o maggiori oneri, salvo le coperture espressamente previste.

Testo integrale

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