DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 91
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonchè attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto adegua l’ordinamento italiano alle direttive UE 2024/1499 e 2024/1500, istituendo dal 1° gennaio 2027 l’Organismo per la parità come autorità indipendente subentrante a strutture e funzioni nazionali esistenti. Definisce composizione, incompatibilità, compiti, ufficio, risorse e un regime transitorio con abrogazioni e modifiche al codice pari opportunità.
Istituzione dell’Organismo per la parità e adeguamento della disciplina antidiscriminatoria
Istituzione dell’Organismo per la parità
Il decreto recepisce le direttive UE 2024/1499 e 2024/1500 per rafforzare la tutela della parità di trattamento e delle pari opportunità. Il fulcro della riforma è la creazione di un Organismo per la parità, autorità indipendente con autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria.
Ambito e finalità
L’intervento riguarda la tutela contro le discriminazioni fondate su razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale, nonché la parità tra donne e uomini in materia di sicurezza sociale, accesso a beni e servizi, occupazione e impiego. Il decreto coordina e rafforza gli strumenti già esistenti nel sistema nazionale.
Istituzione, sede e subentri
L’Organismo per la parità è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2027.
- Subentra alla consigliera o al consigliere nazionale di parità.
- Dalla data di insediamento subentra anche alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità nei provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti in essere presso l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica.
- Ha sede in Roma in luogo accessibile e fruibile per tutte le persone.
- Il luogo in cui ha sede l’Ufficio è individuato con DPCM entro il 30 novembre 2026.
Composizione, nomina e durata
L’Organismo è collegiale e composto da un presidente e quattro componenti.
- Due componenti sono competenti in materia di contrasto delle discriminazioni legate alla direttiva 2024/1499.
- Due componenti sono competenti in ambito lavoristico legato alla direttiva 2024/1500.
- Presidente e componenti sono nominati d’intesa dai Presidenti di Camera e Senato, con procedura trasparente.
- In prima applicazione, la nomina avviene entro il 31 dicembre 2026 e l’insediamento dal 1° gennaio 2027.
- Durano in carica sette anni e il mandato non è rinnovabile.
Requisiti, incompatibilità e garanzie di indipendenza
La scelta deve ricadere su persone di comprovata esperienza o competenza.
- Non possono essere nominati titolari di incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali.
- Non devono avere interessi in conflitto con le funzioni dell’Organismo.
- È vietato svolgere attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nonché ricoprire incarichi o cariche in enti, partiti, movimenti, associazioni o organismi operanti nelle materie antidiscriminatorie.
- Il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, con conservazione del posto.
- Per tre anni dalla cessazione non possono avere rapporti retribuiti con imprese o associazioni operanti nei settori connessi alle discriminazioni.
- Non sono rimovibili per ragioni legate all’esercizio delle funzioni e operano senza vincolo di mandato.
Indennità e spese
Al presidente e ai componenti spettano indennità di funzione parametrate al trattamento economico di figure apicali della Presidenza del Consiglio.
- Le indennità sono definite con provvedimento dell’Organismo entro il 31 gennaio 2027.
- È fissato un limite massimo di spesa di 1.854.626 euro annui dal 2027.
- È previsto il rimborso delle spese istituzionali documentate entro il tetto di 35.000 euro annui dal 2027.
Ufficio dell’Organismo e personale
Dalla data di insediamento è istituito l’Ufficio dell’Organismo per la parità, posto alle sue dipendenze.
- Entro 90 giorni dall’insediamento l’Organismo adotta un regolamento su organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni, contabilità, gestione delle risorse e codice di condotta.
- Dal 1° gennaio 2028 è istituito il ruolo del personale dipendente dell’Ufficio.
- La dotazione organica comprende: un dirigente generale, tre dirigenti non generali e 29 unità non dirigenziali.
- È prevista la copertura dei posti vacanti tramite concorso pubblico.
- Per tre anni dall’istituzione del ruolo possono essere conferiti incarichi dirigenziali anche in deroga alle ordinarie percentuali.
- È autorizzata una spesa di 3.477.160 euro annui per il personale e 1.460.660 euro annui per il funzionamento, dal 2027.
Competenze e funzioni in materia di discriminazioni generali
Per le materie della direttiva 2024/1499 l’Organismo svolge funzioni di prevenzione, assistenza, accertamento, raccomandazione, tutela giudiziaria, consultazione e raccolta dati.
- Svolge attività di sensibilizzazione, formazione, consulenza, partecipazione al dibattito pubblico e diffusione di buone pratiche.
- Riceve denunce tramite canali dedicati e fornisce assistenza alle vittime, anche su riservatezza, tutele disponibili e sostegno psicologico.
- Offre procedure di risoluzione alternativa delle controversie, la cui attivazione interrompe i termini di prescrizione.
- Effettua controlli documentali e può richiedere informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati.
- Formula pareri e raccomandazioni non vincolanti, anche pubblicandoli in forma sintetica.
- Può agire in giudizio per delega e partecipare a procedimenti civili e amministrativi a sostegno delle vittime.
- Supporta Parlamento, Governo e altre autorità pubbliche con raccomandazioni e monitoraggi.
- Raccoglie dati, anche anonimizzati o pseudonimizzati, e accede ai dati statistici necessari.
Competenze e funzioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini
Per le materie della direttiva 2024/1500 l’Organismo esercita funzioni analoghe, con specifici richiami al codice delle pari opportunità.
- Rileva squilibri di genere, anche con il supporto dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
- Promuove azioni positive, valutazione dell’impatto delle politiche di parità e coerenza delle politiche pubbliche.
- Accerta violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e discriminazioni tramite gli ispettorati del lavoro.
- Fornisce assistenza alle vittime secondo le modalità del codice delle pari opportunità.
- Formula pareri, raccomandazioni e proposte di mediazione.
- Svolge inchieste indipendenti, relazioni e proposte normative; assorbe anche i compiti già svolti dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità.
- Collabora nella raccolta dati, nell’accesso alle informazioni e nella formulazione di raccomandazioni sui dati da raccogliere.
Relazioni, programma e trasparenza
L’Organismo adotta periodicamente un programma delle attività.
- Pubblica sul proprio sito una relazione annuale con attività, bilancio, personale e rendicontazione finanziaria.
- Trasmette entro il 30 settembre di ogni anno una relazione alle Camere.
- Pubblica ogni quattro anni una relazione sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, con eventuali raccomandazioni.
Rapporti con le amministrazioni e rete territoriale
L’Organismo opera su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione a zone rurali e remote, garantendo accesso gratuito e paritario ai servizi.
- Assicura accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità.
- Si coordina con consigliere e consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.
- Tali figure, in coordinamento con l’Organismo, continuano ad assistere le vittime, promuovere le pari opportunità e svolgere monitoraggio e raccordo territoriale.
- È previsto il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
- Presso l’Organismo è tenuto il registro delle associazioni ed enti attivi nel campo della lotta alle discriminazioni.
- Il trattamento dei dati personali deve rispettare il GDPR e il codice privacy.
Regime transitorio e abrogazioni
Fino all’insediamento dell’Organismo continuano ad operare l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, usando la dotazione organica già esistente.
- I contratti in essere sono prorogati fino all’istituzione del ruolo del personale dell’Organismo.
- Dal 1° gennaio 2027 sono abrogati l’articolo 7 e il comma 1 dell’articolo 8 del d.lgs. 215/2003 e l’articolo 55-novies del d.lgs. 198/2006.
- Sempre dal 1° gennaio 2027 il registro delle associazioni viene trasferito all’Organismo.
- Sono modificate le disposizioni del d.lgs. 216/2003 e del codice delle pari opportunità per riallineare competenze, nomine, rapporti annuali e struttura della rete territoriale.
- È introdotto l’articolo 35-bis del codice delle pari opportunità sull’assistenza alle vittime, con denuncia orale, scritta o telematica, assistenza gratuita, parere motivato e pubblicazione anonimizata delle decisioni rilevanti.
Copertura finanziaria
Il decreto prevede specifiche coperture finanziarie.
- È istituito un fondo di 7.600.001 euro annui dal 2027.
- È previsto un ulteriore contributo di 2.035.357 euro annui dal fondo di rotazione.
- Le amministrazioni attuano il decreto senza nuovi o maggiori oneri, salvo le coperture espressamente previste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 7 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 7 mag 2026DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 97
- Decreto legislativo · 7 mag 2026DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 96
- Decreto legislativo · 6 mag 2026DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2026, n. 94
- Decreto legislativo · 29 apr 2026DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2026, n. 86
- Decreto legislativo · 21 apr 2026DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2026, n. 81
- Decreto legislativo · 16 apr 2026DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2026, n. 83
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →