Sentenza del 11/03/2019 n. 1359 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - Soggetto contribuente - Cambio residenza anagrafica - Compiuto decorso trenta giorni - Ente locale impositore - Cartella pagamento - Notifica mani contribuente - Non rileva - Cambio residenza anagrafica - Fuori Comune provenienza - Precedente residenza anagrafica - Ultrattività sessanta giorni - Rileva - Cambio residenza anagrafica - Entro Comune provenienza - Precedente residenza anagrafica - Ultrattività trenta giorni - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della pretesa relativa alla tassa automobilistica, sostenendo che, al momento della notifica della cartella, aveva già trasferito la propria residenza anagrafica da oltre trenta giorni all’interno dello stesso Comune. La notifica effettuata personalmente al contribuente non è stata ritenuta decisiva, poiché rileva la corretta individuazione della residenza fiscale secondo i termini di ultrattività previsti dalla normativa.
La decisione
La pretesa tributaria è stata dichiarata illegittima. Il precedente indirizzo anagrafico resta efficace, ai fini della notifica, per sessanta giorni quando il trasferimento avviene in un Comune diverso e per trenta giorni quando il trasferimento avviene all’interno dello stesso Comune. Decorso tale termine, la precedente residenza non può più essere utilizzata per fondare validamente la pretesa o la relativa notifica, anche se la cartella è stata consegnata direttamente nelle mani del contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, ultimo comma
La norma è interpretata nel senso che l’originaria residenza anagrafica conserva un’efficacia temporanea dopo il trasferimento: sessanta giorni in caso di trasferimento in un Comune diverso e trenta giorni in caso di trasferimento all’interno dello stesso Comune.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
La disposizione disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. La consegna dell’atto a mani del contribuente non sana l’utilizzo di una precedente residenza anagrafica quando il relativo periodo di ultrattività è già decorso.
Cassazione, sentenza n. 23334/2017
Il precedente orientamento confermato stabilisce che l’indirizzo anagrafico precedente resta utilizzabile soltanto entro i termini temporali di ultrattività previsti dalla legge, distinti in base al fatto che il trasferimento avvenga nello stesso Comune o in un Comune diverso.
Massime di principio
- In caso di cambio di residenza, occorre distinguere tra trasferimento all’interno dello stesso Comune e trasferimento in un Comune diverso: il termine di ultrattività della precedente residenza è rispettivamente di trenta e sessanta giorni.
- Decorso il termine applicabile, gli atti tributari devono essere notificati presso la nuova residenza anagrafica; l’utilizzo del precedente indirizzo può rendere illegittima la pretesa o la notifica.
- La notifica effettuata direttamente nelle mani del contribuente non elimina automaticamente i vizi derivanti dall’individuazione di una residenza non più legalmente utilizzabile.
- Per contestare una cartella è essenziale documentare la data del cambio di residenza, il Comune di provenienza e quello di destinazione, verificando il rispetto dei termini di ultrattività.
- La regola riguarda la validità della notificazione e dell’individuazione del domicilio fiscale e deve essere applicata considerando la normativa vigente e le specifiche circostanze del caso concreto.
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